Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00520 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

con il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2023, n. 31, è stato fissato, nella misura del 25,15 per cento in più, l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che sommato al 7,95 per cento in più del 2021 provoca un aumento “geometrico” del 36 per cento del costo unitario del canone concessorio;

a seguito dell’incontro tenutosi in data 17 gennaio 2023 tra il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e le associazioni di categoria del comparto portuale (Assiterminal, Assoporti, Confitarma, Assamatori, Fise-uniport), le stesse associazioni sono state rassicurate sull’adozione di un provvedimento, non meglio specificato, finalizzato ad indicare alle autorità di sistema portuale le modalità di applicazione dell’adeguamento dei canoni solo sulla misura minima prevista nel suddetto decreto;

considerato che, nonostante le reiterate richieste di incontro, ordini del giorno presentati da diversi parlamentari e emendamenti proposti dalle associazioni su diversi provvedimenti normativi, ad oggi non si ha alcun riscontro su come il Governo intenda porre rimedio all’impatto che l’aumento dei canoni e alla rimodulazione dei criteri di indicizzazione dei canoni così come previsto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere per ovviare a questo aumento del canone demaniale, a giudizio degli interroganti ingiustificato, che rischia di paralizzare e danneggiare l’intero settore portuale italiano;

se non ritenga urgente adottare immediatamente iniziative al fine di fornire maggiori dettagli alle autorità di sistema portuale in merito alla corretta applicazione dell’adeguamento ISTAT.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00521 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

si apprende da articoli di stampa dell’intenzione del Governo di procedere alla riforma del modello di governance dei porti italiani come disciplinati dalla legge 8 novembre 1994, n. 84;

il demanio marittimo in Italia è inalienabile e le autorità di sistema portuale, ad oggi enti pubblici non economici, esercitano un’attività di regolamentazione e, per alcuni atti, di regolazione degli ambienti portuali cui sono preposti;

è evidente che un qualunque percorso di revisione dell’attuale assetto della governance dei porti italiani deve essere oggetto di ampio dibattito tra gli stakeholder economici e istituzionali,

si chiede di sapere:

quale sia l’orientamento in merito al contenuto della riforma e quale modello di governance portuale la riforma intenda prevedere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, su tali tematiche, avviare un tavolo di confronto con le categorie maggiormente rappresentative degli stakeholder economici e istituzionali che operano in ambito portuale.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00519 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha avviato, di fatto, l’istituzione di un fondo funzionale al prepensionamento dei lavoratori portuali;

l’istituzione è stata fortemente voluta dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale per i lavoratori portuali;

il fondo dovrebbe essere alimentato dall’accantonamento dell’1 per cento dell’ammontare delle tasse portuali sulle merci e su importi che le aziende e i lavoratori stanno già accantonando;

l’articolo 10 prevede, altresì, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti e la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, siano stabilite le modalità di attuazione della norma istitutiva del fondo e il suo funzionamento;

considerato che, ad oggi, il decreto attuativo non è ancora stato emanato, e senza non è possibile attivare la misura,

si chiede di sapere quali chiare e precise indicazioni il Ministro in indirizzo intenda fornire in merito alle tempistiche di emanazione del decreto ministeriale necessario per costituire il fondo di prepensionamento dei lavoratori portuali.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00528 Pubblicato il 20 giugno 2023, nella seduta n. 78 - Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

l’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, e in particolare, al comma 2, prevede che i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza;

il successivo comma 3 prevede che “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato”, e il comma 4 disciplina le sanzioni in caso di uso delle strutture senza autorizzazione;

l’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede che “per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario”;

il successivo comma 3 prevede che, per il rilascio dell’autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

specifica, altresì, che l'autorizzazione ha una validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

mentre, per il primo rilascio, la certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza è gratuita, in quanto costituisce un’attività medico-legale per finalità pubbliche garantita dal servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), per il rinnovo i richiedenti devono rivolgersi al proprio medico curante, il quale, operando in regime libero-professionale, può applicare un costo anche molto elevato;

a quanto si apprende, sono assai numerosi i casi di persone che sono costrette a pagare anche oltre 70 euro al fine di ottenere tale certificazione;

considerato che tale disposizione appare particolarmente vessatoria nei confronti dei disabili permanenti o delle persone affette da malattie degenerative, le quali si vedono costrette ad attestare nuovamente una condizione che, considerata la propria condizione, ha ben poche speranze di migliorare nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tempestivamente disposizioni correttive dell’articolo 188 del codice della strada e dell’articolo 381 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di semplificare le procedure previste per il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, e delle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, e di consentire a costoro di accedere gratuitamente alla certificazione necessaria al rinnovo;

se non ritengano, altresì, opportuno prevedere per i soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, accertata ai sensi del comma 3 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495, la possibilità di beneficiare, in deroga alla scadenza della validità di 5 anni prevista dal regolamento, di un’autorizzazione di tipo permanente.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00508 - Pubblicato il 19 giugno 2023, nella seduta n. 77 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

dalla fine del 2020, i principali materiali da costruzione hanno subìto aumenti di prezzo eccezionali. Nel 2022 tale tendenza ha subito un’accelerazione, anche per effetto della guerra in Ucraina, che ha esteso gli aumenti dei prezzi anche ai prodotti energetici, con gravi conseguenze sulla prosecuzione di molte opere pubbliche, in particolare quelle finanziate con i fondi del PNRR;

gli aumenti registrati sono mediamente del 35-40 per cento dell'originario valore di mercato registrato al momento della stipulazione dei contratti di appalto;

per affrontare questa emergenza, il Governo ha stanziato importanti risorse e adottato alcune misure nel corso dell'ultimo anno. Queste misure hanno richiesto tempi di realizzazione eccessivamente lunghi rispetto all'emergenza e, in molti casi, rimangono ancora inattuate;

le difficoltà riguardano, in particolare, le opere ordinarie, ovvero quelle non ricomprese nel PNRR o nel Piano nazionale complementare o per le quali non sia prevista la nomina di un commissario straordinario. In questi casi, infatti, i fondi disponibili non sono stati ripartiti e solo una parte delle imprese appaltatrici hanno ricevuto l’acconto del 50 per cento riferito agli extracosti registrati per le lavorazioni eseguite nel periodo gennaio-luglio 2022;

questa situazione sta creando alle imprese esecutrici dei lavori grandi difficoltà economico-finanziarie, in particolare nel reperire la liquidità necessaria alle attività d’impresa;

ciò potrebbe portare al blocco dei cantieri, pur essendo stati approvati diversi provvedimenti, dal Governo Draghi prima e dal Governo Meloni poi, contenenti norme per assicurare lo stanziamento delle risorse necessarie. Si ricorda che, sino ad oggi, gli stanziamenti complessivi per le opere in corso nel 2023 ammontano a circa 3 miliardi di euro, previsti proprio per far fronte all'abnorme aumento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, di cui 1,32 miliardi per opere ordinarie;

sulla base delle informazioni recentemente fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui fondi per l’anno 2022 previsti dall'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto «Decreto Aiuti»), risulta una situazione molto diversificata a seconda della fattispecie considerata. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera a), comma 4, dell’articolo 26 del suddetto decreto legge relativi ad opere pubbliche finanziate con risorse del PNRR e del PNC, e in presenza di un commissario straordinario, tutte le attività istruttorie delle istanze presentate risultano concluse, risultando ammesse a contributo 1.216 istanze per 222 milioni di euro; con riferimento alla lettera b) di cui al suddetto decreto-legge, riguardante le opere ordinarie non ricomprese nel PNRR o nel PNC, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora concluso l’istruttoria delle richieste relative al periodo gennaio-luglio 2022, presentate ad agosto 2022, e sta procedendo all’erogazione dell’acconto del 50 per cento dell’importo richiesto. Quanto alle lavorazioni eseguite tra agosto e dicembre 2022, sono in corso le verifiche da parte del Ministero su 1.700 richieste pervenute. Complessivamente, a fronte di 3.700 richieste per 1.170 milioni di euro, riferite a opere ordinarie in corso nel 2022, risultano pagati, a titolo di acconto, solo 180 milioni di euro, pari al 15,4 per cento dei fondi richiesti;

le erogazioni avvengono troppo lentamente, nonostante la cassa sia disponibile da mesi. Risulta bloccato circa 1 miliardo di euro che deve essere pagato alle imprese per il caro materiali riferito a opere ordinarie. Al ritmo attuale saranno necessari almeno quattro anni per completare i pagamenti alle imprese;

risulta attivata presso il Ministero un’apposita task force per consentire un’accelerazione dei pagamenti e rispondere alle esigenze delle imprese,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda concretamente accelerare l’erogazione dei fondi disponibili di cui in premessa e se abbia definito un programma per accelerare i pagamenti, basato su scadenze certe per i trasferimenti, in modo da facilitare l’erogazione alle imprese esecutrici dei lavori che nel corso del 2022 hanno anticipato le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori, con pesanti conseguenze sulla loro tenuta economica e finanziaria.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00510 - Pubblicato il 19 giugno 2023, nella seduta n. 77 Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. -
Premesso che:

l’indagine della Banca d’Italia sul credito bancario nell’area euro (BLS), pubblicata il 2 maggio 2023, recante i principali risultati riguardanti il settore bancario nazionale relativi al primo trimestre 2023 e prospettive per il secondo trimestre 2023, ha evidenziato un ulteriore inasprimento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese, particolarmente grave per le piccole e medie imprese, che conferma un trend inarrestabile ormai in atto da diversi anni;

nel primo trimestre del 2023, secondo quanto riportato dall’indagine: “i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un ulteriore irrigidimento che ha riflesso, come nel corso del 2022, una maggiore percezione e una minore tolleranza del rischio. Questi due fattori, insieme ai costi di provvista e ai vincoli di bilancio, hanno contribuito anche all’inasprimento di tutti i termini e le condizioni generali applicati ai finanziamenti. I relativi termini e le condizioni sono stati inaspriti riflettendo l’aumento dei costi di provvista e dei vincoli di bilancio. Per il trimestre in corso (aprile - giugno 2023) gli intermediari si attendono un irrigidimento dei criteri di offerta sui prestiti alle società non finanziarie mentre quelli sui finanziamenti alle famiglie rimarrebbero stabili”. Inoltre, l’indagine BLS rileva che: “Nei sei mesi terminanti in marzo 2023 le variazioni del portafoglio di politica monetaria della BCE hanno esercitato un impatto negativo sulle condizioni di finanziamento, sulla posizione di liquidità e sulle attività totali delle banche. Le variazioni del portafoglio non hanno avuto alcun impatto sui criteri di offerta ma hanno contribuito all’irrigidimento dei termini e delle condizioni relative a tutte le categorie di prestiti”;

l’indagine BLS evidenzia, altresì, che la restrizione al credito si registra in una fase in cui contemporaneamente la domanda di credito subisce un deciso calo, determinato sia dal più elevato livello dei tassi d’interesse sia dal forte peggioramento della fiducia, con riflessi che prefigurano una ulteriore diminuzione anche nel secondo trimestre del 2023;

considerato che:

il Governatore della Banca d’Italia, in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2022 dello scorso 31 maggio 2023, ha evidenziato nelle “Considerazioni finali” che: “l’inasprimento monetario” - determinato dall’innalzamento dei tassi d’interesse d parte della BCE - “incide anche sulla dinamica del credito. Il costo dei finanziamenti bancari è in netta risalita; le indagini condotte presso gli intermediari e le imprese indicano una forte riduzione della domanda e condizioni di accesso al credito decisamente più restrittive”;

il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nella riunione del 15 giugno 2023, confermando gli indirizzi restrittivi di politica monetaria già adottati in precedenza, al fine di arrestare la dinamica dell’inflazione nella zona euro per portarla ad un valore prossimo ma inferiore al 2 per cento, ha deciso di innalzare di ulteriori 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Per effetto di tale decisione, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4 per cento, al 4,25 per cento e al 3,50 per cento, con effetto dal 21 giugno 2023;

le decisioni della BCE, finalizzate alla normalizzazione monetaria nell’ambito dell’UE, pur coerenti con il mandato derivante dai Trattati europei e con l’obiettivo di ridurre l’inflazione a difesa dei redditi, se non osservate con attenzione e ben governate a livello nazionale ed europeo, rischiano di aggravare notevolmente la trasmissione del credito verso il settore produttivo, passando da una situazione, come l’attuale, di progressiva riduzione creditizia, ad una vera e propria situazione di stretta creditizia (credit crunch) con effetti negativi sul volume degli investimenti da parte delle imprese e sulla ripresa economica;

la situazione in atto desta particolare preoccupazione per il nostro Paese, dove ampia letteratura scientifica in materia evidenzia una crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, con effetti più evidenti per le micro e piccole imprese che nel nostro Paese rappresentano il 99 per cento dell’intelaiatura dell’intero tessuto produttivo nazionale. Sulla base di dati della Banca d’Italia emerge infatti che, a partire dal 2011, la riduzione dell’offerta creditizia nei confronti delle imprese italiane è stata di 254 miliardi di euro in valori assoluti, passando da 986 a 732 miliardi di euro, pari, in percentuale, ad una contrazione del 25,7 per cento. In tale contesto la contrazione della trasmissione del credito alle imprese artigiane, nel periodo compreso tra il 2011 e il giugno 2022, è stato di 24 miliardi di euro, passando da 55 a 31 miliardi di euro, pari in valori percentuali a - 43,6 per cento;

l’ulteriore inasprimento delle condizioni di accesso al credito, in un sistema economico come quello italiano già da tempo in difficoltà, prefigurano per i prossimi mesi, in mancanza di una decisa azione di governo volta ad invertirne il trend, un forte impatto negativo sull’economia reale, sulla continuità operativa di migliaia di imprese e sull’occupazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, anche presso le sedi istituzionali europee, al fine di favorire politiche e interventi comuni diretti a rendere più agevole l’accesso al credito per le imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che risultano più esposte alla stretta creditizia in atto, ed evitare per tale via ricadute negative sull’economia reale, sulla continuità operativa di migliaia di imprese e sull’occupazione;

quali strumenti ritenga più idonei, in questa fase, a sostenere l’accesso al credito delle imprese e quali risorse ritenga opportuno stanziare per far fronte alla stretta creditizia in atto e che si prefigura di più ampia portata nei prossimi mesi;

se non reputi altresì opportuno, a fronte dei grandi cambiamenti in atto, prevedere nuovi strumenti e modalità di intervento, da affiancare o in sostituzione di quelli già esistenti, al fine di migliorare e semplificare le condizioni di accesso al credito, in particolare per le micro, piccole e medie imprese italiane.

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Sfruttamento del lavoro minorile Interrogazione n. 4-00521 Pubblicata il 19 giugno 2023, nella seduta n. 77 - Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

il 12 giugno 2023 si è celebrata la “Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile” e per l’occasione sono stati diffusi i risultati di un rapporto realizzato dall’UNICEF sulla base di dati presenti sui portali nazionali dell'INAIL e dell'INPS, dai quali si evince che questo fenomeno dilaga ancora in maniera preoccupante non solo in tutto il mondo, ma anche nel nostro Paese; secondo le stime diffuse, sono 160 milioni i bambini e gli adolescenti con età compresa tra i 5 e i 17 anni obbligati a lavorare in tutto il mondo, con un incremento di 8,4 milioni di bambini negli ultimi 4 anni, mentre circa 79 milioni di bambini sono impegnati in lavori altamente dannosi per la salute e lo sviluppo psico-fisico; oltre al rischio per la propria salute ed il proprio benessere psicofisico, i bambini e gli adolescenti che iniziano a lavorare prima dell’età legale consentita, senza alcuna tutela giuridica, rischiano di vedere compromesso, o addirittura interrotto, il loro percorso di apprendimento e di sviluppo, alimentando notevolmente il circolo vizioso di povertà ed esclusione, anche in età adulta;

in Italia sono 336.000 i minorenni, di età compresa tra i 7 e i 19 anni, coinvolti nel lavoro minorile, si stima che tra i ragazzi di 14-15 anni, 1 su 5 lavora e tra questi il 27,8 per cento, ossia circa 58.000 giovani, svolge lavori dannosi per la salute, con prevalenza dello svolgimento di attività quali la ristorazione (25,9 per cento), la vendita al dettaglio di merci (16,2 per cento), le attività agricole nelle campagne (9,1 per cento), nei cantieri (7,8 per cento) nonché le attività assistenza dei propri cari (7,3 per cento); risultano abbastanza diffuse anche le nuove forme di lavoro online (5,7 per cento), come la creazione di contenuti per i social network o, ancora, la vendita di prodotti in edizione limitata;

questi dati si incrociano con quelli inerenti ai livelli di dispersione scolastica, tant’è che in quasi un caso su due (40,4 per cento) il lavoro incide sulla possibilità di studiare e i 14-15enni che lavorano sono stati bocciati quasi il doppio delle volte rispetto ai loro coetanei che non hanno mai lavorato, le interruzioni temporanee del percorso scolastico sono più che doppie nel caso di studenti lavoratori;

il quadro così delineato appare ancora più drammatico se si esaminano i dati sul lavoro minorile e gli infortuni da lavoro in Italia nel quinquennio 2017-2022, questi dati confermano che sono 74 i minorenni morti sul lavoro in Italia nell’arco di cinque anni, tra il 2017 e il 2021, di cui sono stati 7 gli infortuni con esito mortale per i giovani lavoratori di età inferiore ai 14 anni, mentre 67 sono i lavoratori morti nella fascia d’età tra i 15 e i 19 anni; le denunce di infortunio presentate all’INAIL da parte di lavoratori minorenni, di età inferiore ai 19 anni, a livello nazionale si attestano a 352.140 di cui 223.262 per i minorenni fino a 14 anni (contro le 31.857 nel 2021 e le 18.534 nel 2020) e 128.878 nella fascia di età 15-19 anni (contro le 18.923 nel 2021 e 11.707 nel 2020);

secondo il report, le regioni italiane con le percentuali più elevate di denunce totali di infortunio nel quinquennio 2017-2021 da parte di lavoratori di età inferiore ai 19 anni sono Lombardia (76.942), l’Emilia-Romagna (40.000), il Veneto (39.810) e il Piemonte (31.997) che da sole, coprono oltre il 50 per cento delle denunce presentate su scala nazionale; quanto invece ai numeri di giovani morti sul lavoro, dai dati dell’INAIL citati nell’indagine emerge che il Veneto è la regione in cui si è registrato il numero più alto di morti sul lavoro nella fascia under 19, mentre Abruzzo, Basilicata, Sardegna, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta non registrano nessun infortunio con esito mortale tra il 2017 e il 2021;

appare particolarmente preoccupante l’aumento del fenomeno del lavoro minorile, in gran parte sommerso, fenomeno in aumento a causa delle condizioni di povertà e del disagio sociale presente in molte aree del nostro Paese in cui migliaia di giovanissimi che non dovrebbero essere presenti nei posti di lavoro, vengono invece sfruttati senza una situazione contrattuale regolare e nella più totale assenza di diritti, con grave pericolo anche per la sicurezza e l’incolumità nel luogo di lavoro,

si chiede di sapere quali politiche di sistema i Ministri in indirizzo intendano adottare per prevenire e contrastare l’ingresso dei minorenni nel mercato del lavoro prima dell’età legale consentita e se non ritengano altresì opportuno promuovere misure di monitoraggio costante, anche attraverso indagini periodiche dell’ISTAT, al fine di individuare più celermente misure volte a impedire lo sfruttamento degli adolescenti e tutelarne i diritti.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00506 - Pubblicato il 19 giugno 2023, nella seduta n. 77 Nicola Irto cofirmatario

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle imprese e del made in Italy.

Premesso che:

la Pirelli è un’azienda italiana, fondata nel 1872, con un brand riconosciuto in tutto il mondo per le sue tecnologie all’avanguardia, la sua capacità di innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Con 18 stabilimenti produttivi in 12 Paesi, una presenza commerciale in oltre 160 Paesi, circa 30.700 dipendenti e un fatturato pari a circa 5,3 miliardi di euro (dati 2021), è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e di servizi a questi collegati e l’unico interamente dedicato al mercato consumer, che comprende pneumatici per auto, moto e biciclette;

l’azionariato della Pirelli è attualmente composto dai seguenti soggetti: per il 37,01 per cento da Marco Polo International Italy S.r.l., per il 26,60 per cento da investitori istituzionali (di cui il 56 per cento di provenienza europea, il 12 per cento inglese, il 27 per cento nordamericana e il 4 per cento del resto del mondo), per il 14,10 per cento dall’italiana Camfin, per il 9,02 per cento da PFQY (società italiana interamente controllata da Silk Road Fund, per effetto della scissione da Marco Polo International Italy S.r.l.), per il 6 per cento da Brembo S.p.A., per il 3,68 per cento da Longmarch Holding S.à.r.l, e per il 3,69 per cento da risparmiatori individuali e altri;

la gestione italiana dell’azienda, pur con la presenza del socio cinese dal 2015 e anche a seguito della quotazione in borsa del Gruppo nel 2017, è stata finora garantita a Camfin dall’accordo originario tra le parti, che prevedeva l’ingresso cinese nell’azionariato nel contesto di un ridimensionamento nel capitale di investitori russi facenti riferimento a Rosneft;

lo scorso 19 maggio 2023, tuttavia, è entrato in vigore il rinnovo del Patto parasociale, come sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2022 e successivamente comunicato in data 6 marzo 2023 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012, n. 56. Tale Patto parasociale era stato sottoscritto da China National Chemical Corporation Limited (“CC”), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“CNRC”), CNRC International Limited (“SPV HK1”), Fourteen Sundew S.à r.l. (“SPV Lux”), Marco Polo International Italy S.r.l. (“MPI Italy”), Camfin S.p.A. (“CF”) e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (“MTP”), in data 1° agosto 2019, con efficacia a decorrere dal 28 aprile 2020, e scaduto per decorso del termine triennale di legge in data 28 aprile 2023;

il rinnovo del Patto prevede che il nuovo consiglio di amministrazione di Pirelli rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025 e che sarà composto da un numero di membri fino a 15, 8 dei quali indipendenti. Esso sarà designato attraverso il meccanismo del voto di lista che dovrà assicurare la seguente composizione: 3 amministratori saranno tratti da liste di minoranza e 12 amministratori dalla lista di maggioranza, dei quali almeno 5 indipendenti. Ad una attenta analisi dei contenuti del Patto, emergono forti criticità: di fatto è stato azzerato il diritto per Camfin di indicare i nuovi amministratori delegati, tradendo in modo plateale lo spirito della partnership oltre ad alimentare le perplessità del mercato nella prospettiva che il prossimo capo azienda sia indicato dal socio cinese;

tale situazione si è venuta a creare a seguito del cambio di atteggiamento da parte dell’azionista Marco Polo International Italy S.r.l. (società veicolo del gruppo statale cinese Sinochem Corporation che controlla il 37,01 per cento del gruppo Pirelli) che in più occasioni ha manifestato l’intenzione di assumere un ruolo gestionale più ampio nell’azienda a scapito del management italiano, in particolare reclamando, attraverso il Patto rinnovato, il potere di scegliere i nuovi amministratori delegati, fino a ora prerogativa dell’azionista italiano Camfin, controllato da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., e facendo migrare i sistemi informatici Pirelli sulla piattaforma di Sinochem;

alla luce dei suddetti eventi, il Governo starebbe valutando la possibilità di esercitare i poteri speciali (golden power) ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) sul gruppo Pirelli & C S.p.A. e, a quanto si apprende, avrebbe convocato in audizione, nell’ambito della procedura prevista dal citato decreto-legge n. 21 del 2012, i rappresentanti del Gruppo e degli azionisti italiani e cinesi, nonché esperti tecnici, al fine di giungere a una decisione tra il 20 e il 23 giugno prossimi,

si chiede di sapere, alla luce dei fatti esposti, se il Governo consideri il Gruppo Pirelli S.p.A. di rilevanza strategica per l’interesse nazionale e, in tal caso, se abbia intenzione di esercitare tempestivamente i poteri speciali previsti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di garantire il mantenimento in Italia del controllo azionario e manageriale del Gruppo Pirelli S.p.A. che rappresenta, per storia, dimensioni, tecnologie all’avanguardia, capacità di innovazione e qualità dei prodotti, una delle più importanti aziende del nostro Paese.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 744 Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato CPresentato in data 5 giugno 2023 – Nicola Irto cofirmatario.

L'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si limita a prevedere che con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di intesa con la regione interessata e su iniziativa di quest'ultima, possano essere attribuite a una o più regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma (vale a dire le materie oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni) e alcune delle materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (si tratta, in particolare, dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente).
La disposizione, fin dalla sua entrata in vigore, è apparsa di non facile interpretazione e di non facile coordinamento con le altre disposizioni del titolo V, a partire dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, e con alcuni principi fondamentali della Costituzione che tali articoli ribadiscono.
Come ebbe a osservare Leopoldo Elia, in sede d'indagine conoscitiva, immediatamente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, e come è stato sottolineato da ultimo dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Ugo De Siervo, nel corso delle audizioni sul disegno di legge atto Senato n. 615, se l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, attraverso la sola legge ordinaria (seppur rinforzata dal lato passivo), venisse intesa come legittimante anche il trasferimento alla regione interessata di funzioni legislative, l'articolo 116 della Costituzione finirebbe per determinare la decostituzionalizzazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in probabile contrasto con i principi fondamentali della Costituzione a partire dall'articolo 138.
Una questione che, come evidente, non ha un rilievo soltanto formale nella misura in cui gli equilibri del sistema delle fonti prefigurati dalla Costituzione sono funzionali a ben precisi assetti di governo – anche in relazione al sistema delle autonomie – e, in ultima analisi, a un'efficace ed effettiva garanzia dei diritti fondamentali, del principio di eguaglianza e dell'unità della Repubblica.
Allo stesso tempo, l'attuale formulazione dell'articolo 116, terzo comma, non sembra contenere sufficienti e inequivoche garanzie in ordine al rapporto tra la differenziazione delle forme e condizioni di autonomia e la tenuta del principio costituzionale di uguaglianza, almeno sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, sotto il profilo della relazione tra l'articolo 3 e l'articolo 5 della Costituzione, e dunque del rapporto tra principio di uguaglianza e principio di unità della Repubblica. In secondo luogo, sotto il profilo – strettamente collegato al precedente – del rapporto tra garanzia del principio di uguaglianza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (« che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », come recita la lettera m) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) che non può essere messa a rischio dalla differenziazione delle forme e condizioni di autonomia regionale né, evidentemente, essere sottratta all'ambito di intervento della legge parlamentare. Infine, specifici problemi si potrebbero porre sotto il profilo del rapporto tra uguaglianza, solidarietà e garanzia degli equilibri finanziari e di bilancio: dunque, sotto il profilo del rapporto tra il terzo comma dell'articolo 116 e l'articolo 119 della Costituzione.
Per affrontare simili profili problematici e cercare di scongiurare i rischi di una attuazione dell'articolo 116, terzo comma, contraria alla stessa Costituzione e ai suoi principi fondamentali, lo strumento della legge (« quadro ») ordinaria appare insufficiente. Come è stato osservato nel corso delle audizioni al citato atto Senato n. 615 da gran parte degli studiosi, non si deve infatti dimenticare che il legislatore ordinario, salve specifiche e comunque controverse ipotesi, non può vincolare giuridicamente sé stesso: per cui l'eventuale legge (approvata dalle Camere a maggioranza assoluta sulla base dell'intesa, ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione) che attribuisse forme e condizioni particolari di autonomia, siccome si porrebbe nel sistema delle fonti allo stesso livello della legge quadro, potrebbe, senza alcuna sicura conseguenza giuridica, derogare e disattendere quanto eventualmente disposto da quest'ultima (se adottata appunto con legge ordinaria).
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, solleva inoltre un problema di reversibilità delle differenziazioni, qualora esse risultassero mettere a rischio l'effettivo esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a beni e servizi essenziali per i cittadini delle regioni interessate. Di fronte a un'evidente incapacità della regione di esercitare in maniera adeguata le funzioni ottenute, sarebbe ragionevole ritenere che lo Stato non possa in alcun modo rimettere in discussione quanto trasferito se non vi è la condivisione e, prima ancora, l'iniziativa della stessa regione?
Il presente disegno di legge, pur senza escludere la possibilità di una differenziazione delle autonomie, mira tuttavia a chiarirne la disciplina, sia sotto il profilo « formale » del sistema delle fonti, sia sotto il profilo sostanziale.
Per questo, si prevede anzitutto che il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia disciplinato da una più dettagliata cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Ciò dovrebbe consentire, in prima battuta, di allontanare i rischi di contraddizioni nel sistema delle fonti e nella stessa Carta costituzionale, riportando la possibile deroga alle previsioni dell'articolo 117 – secondo una logica di coerenza – a una fonte di rango costituzionale; una fonte che, comunque, non potrebbe derogare ai principi supremi della Costituzione medesima, tra cui il principio di unità e indivisibilità della Repubblica.
Si prevede altresì espressamente che detta legge costituzionale, nello stabilire i presupposti, le modalità, i limiti e i termini del procedimento con cui stipulare e approvare l'intesa, debba rispettare i principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e, dunque, il principio di eguaglianza in sé considerato (nella sua dimensione formale e sostanziale) e nel suo rapporto con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché con i principi di equilibrio e solidarietà che presiedono tra gli altri – ai sensi dell'articolo 119 – alla disciplina delle condizioni di finanziamento dell'autonomia; e di conseguenza, in coerenza con tali fondamentali princìpi costituzionali, debba assicurare un adeguato protagonismo al Parlamento, sia nella fase che precede l'interlocuzione con le regioni, sia nella fase di approvazione della legge che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
Inoltre, sul piano sostanziale e nell'ottica di rafforzare la garanzia dell'unità della Repubblica, la modifica proposta limita, fin da subito, le ulteriori forme e condizioni di autonomia alle sole materie oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale innovazione pare coerente con il sistema costituzionale delle autonomie, consentendo la differenziazione in ambiti nei quali la Costituzione ha già operato una ben precisa scelta di dimensionamento, prevedendo la compartecipazione dello Stato e delle regioni nell'esercizio delle relative competenze legislative. In tal modo, in armonia con l'attuale assetto delle competenze legislative, si garantisce che – pur nel quadro di una possibile differenziazione – non vengano pregiudicate né l'unità della Repubblica, come assicurata dall'esercizio della potestà legislativa statale nelle materie di competenza esclusiva oggetto del secondo comma dell'articolo 117, né la tenuta del principio di sussidiarietà, nel suo legame strutturale con i principi di eguaglianza e solidarietà.
A tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale ad una regolazione uniforme (perlomeno nei suoi princìpi fondamentali) si prevede altresì che non possano in alcun modo essere oggetto di « ulteriori forme e condizioni particolari di differenziazioni » (rispetto a quelle comunque già possibili per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma) le materie del commercio con l'estero, della tutela e sicurezza del lavoro, dell'istruzione, delle professioni, della tutela della salute, dei porti e aeroporti civili, dell'ordinamento della comunicazione, della previdenza complementare e integrativa e del credito a carattere regionale.
Infine, il disegno di legge – facendo tesoro di alcuni rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di spunti contenuti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che di riflessioni ormai consolidate in dottrina – modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in modo da riportare alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato, e così garantire in maniera più efficace le condizioni, strutturali e normative, della crescita e dello sviluppo economico dell'intero Paese. Si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: materie sulle quali una proliferazione di normative differenziate rischierebbe solo di produrre effetti distorsivi e negativi sulla scelta e sull'efficacia degli investimenti economici, pubblici e privati.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 740 Senato della Repubblica COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023 - Nicola Irto primo firmatario

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.
Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, delle regioni, e in generale delle istituzioni pubbliche, adottare politiche e azioni a sostegno dell'infanzia. A tal fine è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l'adozione di tutte le misure legislative e amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella Convenzione medesima. Tra questi, l'articolo 17 prevede un impegno degli Stati membri a garantire l'accesso a bambini e a ragazzi a un'informazione sicura, rispettosa della loro età, e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale.
Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia.
La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e relazionale dei bambini, di educazione all'ascolto e alla comunicazione. Essa rappresenta un mezzo di conoscenza e di comprensione della realtà e, più in generale, uno strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa.
La povertà educativa presenta forti ed indissolubili legami con la povertà economica e si traduce in maggiori difficoltà a trovare un lavoro, a sottrarsi allo sfruttamento e all'isolamento sociale, a esercitare i propri diritti democratici e, correlativamente, in maggiori possibilità di ammalarsi, di cadere dipendenti dall'alcool e dalla droga, di delinquere. Bambini poveri saranno adulti emarginati con ricadute non solo individuali ma anche collettive per la negativa incidenza sul PIL e per la grave carenza di coesione sociale e territoriale: dunque se il fallimento educativo per l'individuo è una grave deprivazione personale, per la società è un danno economico ed un insidioso pericolo.
I dati a disposizione mostrano che solo il 45,1 per cento della popolazione con un'età superiore ai 6 anni ha letto un libro nel corso dell'ultimo anno. Solo l'11,7 per cento della popolazione frequenta le biblioteche. Più di 2 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni, pari al 5,4 per cento della popolazione, risultano analfabete funzionali.
La correzione di questi drammatici dati può e deve partire dalla consapevolezza dei genitori che i primi anni di vita, e addirittura lo stadio embrio-fetale, sono decisivi per il futuro dei loro figli sia dal punto di vista fisico che mentale. Occorre sottolineare l'interrelazione tra benessere fisico e benessere mentale-psicologico. La « domanda di salute » non può più essere rivolta solo alla cura di patologie del corpo, ma deve mirare anche al corretto sviluppo neuronale e delle funzioni cognitive ed emotive.
È ormai noto, grazie ai progressi effettuati dalle neuroscienze negli ultimi 25 anni, che il 90 per cento del potenziale cerebrale di un individuo si forma durante la vita intrauterina e nei primi 5 anni di vita, quindi gli investimenti sul capitale umano sono tanto più efficaci quanto più precoci.
In una società in cui tutto è sempre più accelerato ci si può ritagliare uno spazio di lentezza: la lettura richiede tempo, la risorsa più importante che abbiamo. La lettura è uno strumento straordinario di costruzione di abilità e rappresenta un' « infrastruttura » per l'anima e per la mente che ci permette di aumentare la fiducia in noi stessi e la consapevolezza del sé e dell'altro. Occorre dunque realizzare politiche a sostegno dei più piccoli « per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita ». È quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale, il « Nurturing Care Framework for Early Child Development », rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari ed educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porre in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni del bambino. Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili consentono di acquisire abilità nell'alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la memoria, tutte funzioni che vanno a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona.
Il presente disegno di legge si prefigge un obiettivo complesso che non si limita soltanto alla riduzione dell'abbandono scolastico, a favorire l'abitudine alla lettura e ad alzare il livello cognitivo dei bambini, ma mira a intervenire presso tutti gli attori dello sviluppo proponendo un modello di sostegno educativo alle famiglie. Quando si parla di « ambiente » con rapporto ad un bambino il riferimento fondamentale è alla vita familiare, poi scolastica, poi sociale in senso più ampio.
La famiglia, anzitutto, è il primo luogo di apprendimento e resta sicuramente il più importante: bambini esposti a un linguaggio povero, non adeguatamente stimolati con il gioco, esposti per tempi eccessivi a video (peggio se non adeguati nei contenuti) sono già segnati da un'indubbia diseguaglianza che si paleserà più drammaticamente in ambito scolastico e lavorativo.
È importante, dunque, favorire in modo innovativo lo sviluppo delle competenze genitoriali, sostenendo i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati.
Pertanto, il presente disegno di legge si prefigge di sviluppare e sostenere le capacità genitoriali e di adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia ovvero incentivare le attività relative alla lettura in età prescolare. Inoltre, il disegno di legge valorizza e afferma la fondamentale attività esercitata dai medici pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e di supporto ai bambini e alle famiglie, non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì in termini di sostegno educativo, pedagogico e formativo.
I pediatri – e in particolare i pediatri di famiglia diffusi in modo capillare sul territorio – entrano precocemente in contatto con i bambini, godono di un rapporto privilegiato con le famiglie, sono soggetti professionalmente qualificati e quindi possono veicolare messaggi di tipo sanitario ma anche di sostegno genitoriale. Per le specifiche caratteristiche della loro attività, pertanto, possono raggiungere gran parte della popolazione.
Il disegno di legge promuove un concetto avanzato di salute, intesa ormai non solo come benessere meramente fisico o mentale, con riferimento alla cura e prevenzione delle patologie neuro-psichiatriche, ma altresì come equilibrio armonico della persona e stimolo al corretto sviluppo individuale e della prevenzione della deprivazione cognitiva-emotiva-relazionale.
Nello specifico, con il presente disegno di legge si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti e il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presìdi e di iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o negli spazi ambulatoriali degli ospedali, nei consultori e nei centri vaccinali. A tal fine, è prevista l'adozione di un Piano triennale per la lettura in età prescolare, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti e azioni di informazione, diffusione e implementazione delle misure volte alla creazione di una rete che garantisca servizi su tutto il territorio nazionale in modo uniforme ed efficiente. È importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze e ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga le varie parti interessate (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità, nonché di elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano.
Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 719 Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché di nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2023 – Nicola Irto cofirmatario.

La piena ed effettiva tutela del diritto fondamentale alla salute richiede che l'organizzazione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sia disciplinata secondo criteri di trasparenza ed efficienza, che assicurino la piena indipendenza degli organi di vertice di aziende ed enti rispetto all'autorità politica, assieme alla loro qualità e competenza. Al tempo stesso, le scelte relative alla selezione degli organi di vertice – direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari – devono mantenere, pur nella garanzia della necessaria indipendenza dall'autorità politica, un legame con la comunità territoriale in cui ha sede l'azienda o l'ente del Servizio sanitario nazionale per cui si procede. Le aspettative dei cittadini rispetto alla qualità dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale sono infatti molto cresciute in questi anni e il sistema stenta non di rado a soddisfarle. I cittadini richiedono sicurezza, tempestività, efficacia, personalizzazione sempre maggiori, ovvero maggiore qualità delle cure.
La disciplina dei procedimenti di nomina degli organi direttivi di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale è, in questo quadro, uno snodo essenziale per la garanzia della piena funzionalità del sistema e dunque, in ultima analisi, della stessa qualità delle cure. Garantire la qualità delle cure significa infatti assicurare la qualità di tutte le componenti del Servizio sanitario nazionale: ciò vale evidentemente per gli operatori, le strutture e l'organizzazione che governa i processi di erogazione, ma anche per i procedimenti e i criteri che governano la scelta degli organi direttivi e di vertice.
La disciplina di tali procedimenti e criteri è stata oggetto di un significativo intervento di riforma ad opera del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Tale disposizione, inserita nel quadro di un più generale intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedeva una riforma delle modalità di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, operante nel senso di ridurre e vincolare il margine di discrezionalità riconosciuto fino a quel momento alle regioni nella scelta dei soggetti da nominare. Il nuovo sistema, cui ha dato fisionomia definitiva il richiamato decreto legislativo n. 171 del 2016, prevede, anzitutto, l'istituzione di elenchi – nazionali per i direttori generali e regionali per le altre figure apicali – di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina. Tali requisiti attengono, per un verso, al possesso di specifici titoli formativi e professionali e, per altro verso, al possesso di comprovata esperienza dirigenziale. La formazione dell'elenco nazionale è demandata a una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute mentre alla formazione degli elenchi regionali provvedono le regioni.
Su questa base, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ha disciplinato il procedimento di nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale prevedendo che a tali elenchi si debba attingere, necessariamente, per la nomina degli organi apicali. In particolare, per i direttori generali l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo prevede che la nomina – affidata alla regione – avvenga sulla base della proposta di una « rosa » di candidati selezionati, tra gli iscritti all'elenco nazionale, da una commissione all'uopo nominata dalla regione stessa secondo criteri da essa stessa stabiliti e composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla regione. Per i direttori sanitari e amministrativi, nonché per i direttori dei servizi socio-sanitari (ove tale figura sia prevista dalla legge regionale), il potere di nomina è invece affidato al direttore generale, sulla base delle valutazioni svolte – per titoli e colloquio – da una commissione regionale appositamente costituita sui candidati, che devono in ogni caso essere iscritti in elenchi regionali appositamente costituiti.
La riforma del 2016 ha dunque ridotto significativamente il margine di discrezionalità dell'ente politico nella scelta dei soggetti da nominare ma non ha sciolto del tutto il nodo della piena indipendenza dell'organo apicale rispetto all'autorità politica.
Il presente disegno di legge intende pertanto colmare tale lacuna, con un intervento che si muove lungo due direttrici fondamentali.
In primo luogo, pur mantenendo il potere di nomina dei direttori generali in capo all'autorità politica, il disegno di legge intende rafforzare i limiti alla discrezionalità di quest'ultima prevedendo – per un verso – che la commissione valutatrice sia nominata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, per altro verso, che detta commissione non si limiti a formare una rosa di candidati bensì selezioni il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire e lo proponga per la nomina al Presidente della regione, che può rifiutarsi solo per motivate e comprovate ragioni derivanti dall'esistenza di un conflitto di interessi. Per la commissione nominata dall'ANAC si prevedono peraltro specifici criteri di composizione e, in particolare, la presenza di rappresentanti di medici, operatori sanitari e pazienti, nonché del sindaco del luogo in cui l'azienda o l'ente sanitario per cui si procede ha sede (o di un suo delegato). In tal modo, si assicura che la nomina avvenga sulla base di criteri di competenza e trasparenza, ma anche avuto riguardo alle specifiche esigenze di medici e operatori sanitari, dei pazienti e del territorio. L'obiettivo che si persegue è dunque quello di conciliare l'indipendenza del procedimento di nomina da criteri strettamente politici con l'altrettanto necessaria esigenza di assicurare un nesso tra la nomina e le specifiche esigenze della comunità di riferimento, secondo una logica di equilibrio ispirata alla presenza di adeguati controlli e contrappesi.
A ciò si aggiunga che si prevede che la commissione valutatrice resti in carica per l'intera durata dell'incarico per cui si procede, di modo da poterla coinvolgere – mediante l'espressione di pareri vincolanti o semi-vincolanti – anche nelle fasi di conferma dell'incarico (dopo i primi ventiquattro mesi) e di eventuale revoca del medesimo, nonché di nomina di eventuale commissario.
In secondo luogo, e nella stessa prospettiva, si interviene sul procedimento di nomina – da parte del direttore generale – del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari (ove tale figura sia prevista dalla legge regionale) modificando l'attuale disciplina, sostituendo agli elenchi regionali, attualmente previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, appositi elenchi nazionali, formati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo per l'elenco nazionale dei soggetti idonei all'assunzione dell'incarico di direttore generale.
Il disegno di legge si compone di due articoli, il primo dei quali reca modifiche puntuali agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
In particolare, l'articolo 1, lettera a), modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
Il numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 2, confermando – al comma 1 – che la nomina resti affidata alla regione e che debba avvenire sulla base dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, introducendo inoltre un comma 1-bis che: 1) affida la valutazione per titoli e colloquio ad apposita commissione nominata dall'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla regione; tale commissione deve necessariamente comprendere almeno un rappresentante dei medici e un rappresentante degli operatori sanitari dell'ente per cui si procede, nonché un componente designato dalle associazioni di pazienti operanti nel medesimo ente e il sindaco del comune in cui ha sede l'ente in relazione al quale si procede o un suo delegato; 2) prevede che la commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, selezioni entro sessanta giorni dalla nomina il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire e lo propone per la nomina al Presidente della regione, che può rifiutarsi solo per motivate e comprovate ragioni derivanti dall'esistenza di un conflitto di interessi; 3) dispone che la commissione resti in carica per l'intera durata dell'incarico in relazione al quale è stata nominata; 4) conferma che non possono essere proposti per la nomina coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale ed estende tale causa di incompatibilità a coloro che abbiano ricoperto lo stesso incarico in altra azienda o ente avente sede nella medesima regione. Viene inoltre inserito un comma 1-ter, il quale prevede che – entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – l'Autorità nazionale anticorruzione disciplini con proprio regolamento i criteri di nomina della commissione di cui al comma 1-bis. Il regolamento dovrà indicare il numero minimo e massimo di componenti della commissione, in base al numero di manifestazioni di interesse ricevute, garantendo in ogni caso la presenza di un componente per ciascuna della categorie indicate al comma 1-bis, e dovrà altresì disciplinare le modalità di formazione di un elenco di esperti, tenuto presso l'Autorità e aggiornato ogni tre anni, tra i quali selezionare i membri delle commissioni di valutazione, individuando le qualificate istituzioni scientifiche indipendenti tra Università ed enti di ricerca pubblici o privati e definendo i requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco. Il regolamento dovrà infine disciplinare le modalità attraverso cui selezionare i componenti in rappresentanza dei medici, degli operatori sanitari e delle associazioni di pazienti maggiormente rappresentative.
Il numero 2) della lettera a) dell'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, eliminando – per coordinamento – i riferimenti alla rosa di candidati (non più prevista) in sede di disciplina della eventuale nuova nomina, così prevedendo che – in caso di cessazione anticipata dell'incarico di direttore generale – la nuova nomina debba avvenire seguendo la procedura ordinaria di cui al comma 1 e prevedendo altresì che, ove si decida di procedere alla nomina di un commissario, lo stesso debba essere proposto dalla commissione valutatrice di cui al comma 1-bis.
Il numero 3) della lettera a) dell'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 4, prevedendo il coinvolgimento della commissione valutatrice di cui al comma 1-bis nel procedimento di conferma del direttore generale dopo i primi ventiquattro mesi. Per effetto della modifica introdotta, si prevede che la relazione di verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 – elaborata dalla regione sentito il parere del sindaco, della Conferenza dei sindaci ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale – venga trasmessa alla commissione di cui al comma 1-bis che, entro quindici giorni, rende parere motivato. In caso di esito negativo la regione dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto mentre, in caso di valutazione positiva, la regione procede alla conferma con provvedimento motivato. Si prevede altresì che la relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti venga trasmessa anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
Il numero 4) della lettera a) dell'articolo 1, infine, modifica l'articolo 1, comma 5, prevedendo il coinvolgimento nel procedimento di revoca dell'incarico per gravi inadempienze – oltre che, come già previsto, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale – della commissione di cui al comma 1-bis. Si prevede, in particolare, che debba essere acquisito anche il parere della commissione valutatrice e che, in caso di parere negativo, la regione debba effettuare una nuova valutazione in contraddittorio con l'interessato e, all'esito, ove intenda discostarsi dai pareri, debba darne esplicita motivazione.
L'articolo 1, lettera b), modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, intervenendo sul procedimento di nomina, da parte del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, del direttore dei servizi socio-sanitari. Si prevede in particolare, attraverso l'introduzione di un comma 2, l'istituzione di appositi elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, alla formazione dei quali provvede la medesima commissione che – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2016 e con le procedure previste dal comma 4 del medesimo articolo – forma l'elenco nazionale dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00460 Pubblicato il 17 maggio 2023, nella seduta n. 68 - Nicola Irto primo firmatario

IRTO - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.

Premesso che:

la diffusione sull’intero territorio nazionale della peste suina africana (PSA), malattia infettiva altamente contagiosa, che colpisce solo i suini domestici e selvatici con un tasso di letalità del 90-100 per cento, rappresenta una grave minaccia per gli allevamenti suinicoli del nostro Paese, con effetti economici ingentissimi e a lungo termine, che rischiano di mettere in seria crisi il lavoro degli allevatori italiani, degli agricoltori nonché delle attività con finalità turistico-ricettive e più in generale del made in Italy agroalimentare;

la PSA è una malattia virale che, non essendo una zoonosi, non minaccia direttamente la salute umana e non crea alcun tipo di contagio o ripercussioni sull'uomo. I suini selvatici rivestono un ruolo di primo piano nella diffusione della PSA e rappresentano uno dei fattori di persistenza dell'infezione soprattutto nei Paesi del nord e dell'est Europa. La circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più importanti per la diffusione della malattia. Anche gli automezzi o altre attrezzature e l'abbigliamento contaminati possono rappresentare un veicolo d’infezione;

il virus viene trasmesso principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, per contatto indiretto e tramite ingestione di alimenti contaminati e può essere trasmessa anche indirettamente tramite zecche molli del genere Ornithodoros o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto;

dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria; il Piemonte, alla luce degli ultimi aggiornamenti, veste la "maglia nera" di regione più colpita con 61 positività accertate su un totale complessivo di 101, dei quali 40 in Liguria. Il numero stimato di animali positivi alla PSA in Italia per regione e provincia dal 1° gennaio 2022 al 14 maggio 2023 è di circa 755 casi nei cinghiali e 5 focolai nei suini;

l’Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il nuovo regolamento di sanità animale della Commissione europea annoverano la PSA nella lista delle malattie denunciabili: qualunque caso, anche sospetto, deve essere denunciato all’autorità competente, come previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;

con il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il legislatore italiano è intervenuto su questa pericolosissima malattia virale prevedendo misure volte ad evitarne la diffusione;

tenuto conto che:

preoccupano molto le recenti notizie diffuse a mezzo stampa di una pesante espansione della PSA in tutta la provincia di Reggio Calabria che procurano allarme tra gli allevatori di suini e i produttori di salumi. Già lo scorso 30 agosto 2022 il presidente della Regione è intervenuto con un piano regionale di interventi urgenti per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina attivando l'Istituto zooprofilattico;

il 25 aprile 2023 purtroppo nel territorio della città di Reggio Calabria è stata rinvenuta la prima carcassa di cinghiale risultata positiva al test sulla PSA. Grazie alla collaborazione di alcune squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti nei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto il commissario dell’ambito territoriale di caccia RC1 ha potuto conoscere la posizione georeferenziata delle carcasse rinvenute fino alla data odierna;

ciò che preoccupa è che ufficialmente nessuno ad oggi scriva o diffonda la notizia della presenza di queste carcasse, tanto che i comuni della provincia di Reggio Calabria non risultano inseriti tra i comuni italiani in cui è stata riscontrata la malattia. Invero è stata conclamata la positività di diversi cinghiali rinvenuti morti nel territorio della provincia in diversi allevamenti di suini semi bradi. Allo stato attuale, ufficialmente i comuni calabresi non sarebbero tra quelli colpiti dalla PSA;

considerato che:

la tempestività degli interventi e del monitoraggio risultano essere gli unici strumenti per bloccare la diffusione a macchia d’olio di questa epidemia letale. Di fatto gli interventi previsti dai protocolli scientifici sulla PSA prevedono attività finalizzate all'individuazione del maggior numero di carcasse di cinghiale, al fine di tracciare i confini delle zone infette, nonché l’adozione di misure drastiche come la recinzione dei focolai e l’eradicazione dei cinghiali selvatici dal territorio. Misure drastiche sono previste negli allevamenti di suini e prevedono l’abbattimento di tutti gli esemplari presenti nelle strutture in cui si sia riscontrato un solo caso di positività alla malattia. Tali misure, tuttavia, necessitano di una dotazione finanziaria ingente da parte dell’ufficio del commissario nazionale per l’emergenza PSA;

gli agricoltori lamentano la necessità di interventi concreti che vadano anche al di là dei rimborsi dei danni seppur fondamentali per continuare l'attività e compensare i mancati guadagni. Un'azione tempestiva e coordinata di monitoraggio e controllo della peste suina africana risulta, pertanto, fondamentale per avere maggiori probabilità di contenere il contagio, in caso contrario, destinato a produrre un danno incalcolabile agli allevamenti e conseguenze sul commercio delle carni suine italiane. È del tutto evidente che in mancanza di adeguati fondi qualsiasi intervento risulterebbe inattuabile,

si chiede di sapere:

- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali azioni e misure intendano intraprendere, ciascuno per quanto di competenza, per far fronte all’attuale situazione epidemiologica da PSA nella provincia di Reggio Calabria;

- se intendano chiarire il motivo per cui sul sito del Ministero della salute, la provincia di Reggio Calabria non risulti interessata dalla grave problematica della PSA;

- se l’ufficio del commissario nazionale per l’emergenza PSA sia stato dotato di fondi sufficienti agli interventi programmati e a quanto ammontino detti stanziamenti alla data odierna;

- quali iniziative intendano adottare, al fine di garantire un adeguato indennizzo per gli operatori della filiera suinicola calabrese colpiti dalle restrizioni sull’abbattimento, sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- quali iniziative intendano adottare al fine di utilizzare la dotazione finanziaria, allo scopo integrata, affidata al commissario, di intesa con la Regione Calabria, per i necessari interventi sul campo.

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