FINALITÀ
La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

IMPRESE BENEFICIARIE
Le aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria:
1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015;
2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria;
3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all’ordine cronologico;
5. per le aziende del settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative;
6. potranno accedere alla Cassa integrazione guadagni in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, tra cui le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

DESTINATARI DEI TRATTAMENTI
I destinatari del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga sono tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:
• Operai
• Impiegati
• Quadri
• Apprendisti
• Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
• I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione).
• Lavoratori a domicilio monocommessa;
• Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;
• Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;
• Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell’ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l’esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto;
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente i trattamenti in deroga sono riconosciuti ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

DURATA MASSIMA DEL TRATTAMENTO
Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

RISORSE DISPONIBILI
La Cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 22 DL n. 18/2020 è riconosciuta nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020 su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso alla Cassa integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 potranno essere presentate alla Regione Calabria – Dipartimento, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali a partire dalle ore 10:00 di giorno 2 aprile 2020.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va inoltrata per via telematica all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., corredata di tutti i documenti richiesti.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17283)Avviso e allegati[Avviso e allegati]0.2 kB

Il decreto del 9 marzo 2020, ha reso il territorio nazionale zona protetta, prevedendo anche la chiusura delle scuole in tutta Italia
Per andare incontro alle famiglie durante l’emergenza Coronavirus il Governo ha introdotto il bonus baby sitter erogato come voucher dall’INPS.

Destinatari
Il bonus spetta ai
- lavoratori dipendenti privati,
- ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS, ma nell’ultimo caso subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
- lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alle seguenti categorie:
o medici;
o infermieri;
o tecnici di laboratorio biomedico;
o tecnici di radiologia medica;
o operatori sociosanitari;
o personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
che siano
• genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo;
• oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:
• l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
• se è stato richiesto il congedo parentale per Coronavirus.

Entità del Bonus
Il bonus è dell’importo di 600 euro per famiglia.
Per le categorie di lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alla sanità o alle Forze dell’Ordine, quindi chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria ed economica, il bonus arriva fino a 1.000 euro, è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a partire dal 5 marzo.

Bonus baby sitter 2020 tramite libretto famiglia: come attivarlo
Il bonus baby sitter verrà erogato dall’INPS tramite il libretto famiglia.
I genitori che vogliono richiedere il bonus, dunque, dovranno attivarlo il prima possibile, e per farlo ci sono tre possibili procedure:
• registrazione come utilizzatori sul sito INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Anche le baby sitter dovranno registrarsi sulla piattaforma INPS come prestatori di servizi occasionali, esercitando l’ “appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura;
• chiamare il contact center INPS, lasciando che sia un operatore a gestire la richiesta dell’utente (che sia utilizzatore o prestatore) di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in questo caso ovviamente è necessario essere in possesso delle credenziali personali;
• ci può affidare a un intermediario o a un patronato per finalizzare la procedura.

Come richiedere il PIN all’INPS
TRAMITE IL SITO INPS
Per fare la richiesta del codice identificativo bisogna:
1) recarsi all’indirizzo https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
2) cliccare sul pulsante RICHIEDI PIN;
3) inserire il proprio CODICE FISCALE;
4) compilare il modulo con tutti i dati richiesti
N.B. è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri.
5) cliccare AVANTI e procedere come indicato.
Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o SMS un codice composto di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.
TRAMITE IL CONTACT CENTER
Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:
- il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
- o il numero 06 164164 (a pagamento a seconda della propria tariffa telefonica da rete mobile).
Anche in questo l’operatore richiederà gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono) per completare la procedura e inviarci il codice alfanumerico di 8 cifre da usare come PIN.
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Libretto famiglia, come funzionano i pagamenti del bonus baby sitter
Il genitore beneficiario del bonus baby sitter ha 15 giorni di tempo per procedere alla cosiddetta appropriazione telematica dell’agevolazione.
I 15 giorni scattano dal momento in cui arriva la comunicazione di accoglimento della domanda, tramite il canale indicato dall’utilizzatore stesso (SMS, mail o PEC).
Oltre il limite di tempo indicato si decade dal beneficio.
L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo del voucher, con cui dovrà pagare la baby sitter.
La prestazione deve sempre essere comunicata dopo lo svolgimento, tramite il sito INPS o chiamando il contact center: per farlo, il genitore ha tempo fino al 31 dicembre 2020.
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte verranno pagate il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal baby sitter all’atto di registrazione sul sito INPS.
Alla baby sitter verrà pagata una somma pari a 10 euro complessivi all’ora, comprendente anche una parte di contributi.
Il bonus baby sitter può essere usato per pagare le prestazioni lavorative a partire dal 5 marzo 2020.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Presentazione domanda
E’ possibile presentare la domanda dal 1 aprile.
Tre le modalità con cui si potrà fare domanda per il bonus baby sitter.
La prima è la procedura WEB, dal sito www.inps.it si procede con:
• sezione “Servizi online”;
• Servizi per il cittadino;
• autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN);
• domanda di prestazioni a sostegno del reddito;
• Bonus servizi di baby-sitting.
In alternativa si può chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 gratuitamente da rete fissa, oppure al numero 06 164.164 da cellulare, pagando in base alla propria tariffa.
L’ultima opzione è usufruire dei servizi offerti gratuitamente dai patronati.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53528)Avviso INPS[Avviso INPS]0 kB

DESTINATARI

Il bonus di 600 euro è previsto per Professionisti, partite IVA e lavoratori autonomi (iscritti all’INPS o ad altre casse di previdenza privata),
In particolare:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:
o Artigiani
o Commercianti
o Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali
- i lavoratori dello spettacolo

LAVORATORI ISCRITTI ALL’INPS, COME PRESENTARE LA DOMANDA PER IL BONUS

Procedura ordinaria
Qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi.

Procedura semplificata
qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del PIN).

COME RICHIEDERE IL PIN PER ACCEDERE ALL’INPS
TRAMITE IL SITO INPS
Per fare la richiesta del codice identificativo bisogna:
1) recarsi all’indirizzo https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
2) cliccare sul pulsante RICHIEDI PIN;
3) inserire il proprio CODICE FISCALE;
4) compilare il modulo con tutti i dati richiesti
N.B. è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri.
5) cliccare AVANTI e procedere come indicato.
Una volta conclusa la procedura si riceve via e-mail o SMS un codice composto di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

TRAMITE IL CONTACT CENTER
Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:
- il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
- o il numero 06 164164 (a pagamento a seconda della propria tariffa telefonica da rete mobile).
Anche in questo l’operatore richiederà gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono) per completare la procedura e inviarci il codice alfanumerico di 8 cifre da usare come PIN.
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

COSA DEVE FARE CHI NON È ISCRITTO ALL’INPS. LA DOMANDA PER LAVORATORI DI ALTRE CASSE DI PREVIDENZA
Andare sul sito della propria cassa di previdenza e seguire tutte le istruzioni del caso, ci saranno dei moduli da compilare.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA ALL’INPS
Il bonus di 600 euro può essere richiesto - a partire dal 1° aprile - in via telematica sul sito dell'INPS seguendo la procedura semplificata prevista dal messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020.

Finalità
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Destinatari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Benefici
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Procedura
Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali)Avviso e allegati[Avviso e allegati]0 kB

Finalità
Interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. L’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività.
20 milioni sono destinati ai Comuni fino a 5.000 abitanti, mentre gli altri 10 milioni ai Comuni fino a 10.000 che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO).

Destinatari
I Comuni della Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, con una popolazione residente (dati Istat al 31/12/2018):
- fino a 5.000 abitanti. Per questi comuni sono destinati complessivamente 20 milioni
- fino a 10.000 abitanti, che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO). Per questi comuni sono destinati complessivamente 10 milioni

Interventi ammissibili
- recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;
- realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);
- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.).
- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico;
- realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;
- valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;
- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.

Spese ammissibili
- Servizi e forniture;
- Lavori edili, strutturali e impiantistici;
- Collaboratori e consulenti;
- Spese generali;
- Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli interventi;
- Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale.

Finanziamento concedibile
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili.
Il contributo massimo concedibile per beneficiario è di 1.000.000,00 di euro

Dotazione finanziaria
30 Milioni di euro

Termini e modalità di presentazione della domanda
Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da trasmettere tramite pec entro il 13/04/2020.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=203943&pagename=230&fbclid=IwAR33AdHwTRc5HDWbqXc_-y3UpDsAKxTG9zjmL4_UA7gq6vR7pDCh9n8WO2Q)Avviso e allegati[Avviso e allegati]0.1 kB
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