Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00715 Pubblicato il 3 ottobre 2023, nella seduta n. 108 Nicola Irto cofirmatario

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

l’Agenzia delle entrate, nell’audizione svolta lo scorso 17 luglio 2023 presso la 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, ha evidenziato che circa 23 milioni di contribuenti italiani devono al fisco circa 1.153 miliardi di euro, di cui soltanto il 10 per cento (114 miliardi) realmente esigibili, mentre il restante 90 per cento (1.039 miliardi) sarebbe di difficile recupero;

gli evasori hanno potuto beneficiare dal momento dell’insediamento del Governo Meloni di numerose misure di “tolleranza” fiscale, tra cui: 1) la rottamazione della cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari;

altre misure di clemenza fiscale sono state previste e programmate con l’approvazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la “Riforma fiscale”, tra cui: 1) l’introduzione di un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi; la previsione di ulteriori “istituti speciali di definizione”; 3) le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l’accertamento (ad esempio la riduzione della possibilità di fare riferimento ai valori di mercato) e delle sanzioni (ad esempio per la dichiarazione infedele, ma anche con lo sconto del penale a chi aderisce ai vari condoni); 4) le misure riguardanti il contenzioso (con la previsione di ulteriori definizioni agevolate); 5) le limitazioni all’azione dell’Agenzia delle entrate in tema di riscossione (viene limitata nel suo campo di azione e accompagnata da rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte);

ai suddetti provvedimenti, si affiancano: 1) le misure contenute nel decreto-legge «energia», rivolte a commercianti e autonomi titolari di partita IVA, che hanno commesso una o più violazioni tributarie e che sana le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, dietro il pagamento, entro il 15 dicembre 2023, delle maggiori imposte dovute, gli interessi e solo un diciottesimo delle multe previste, con una soglia minima di 2.000 euro; 2) le misure annunciate nella NADEF 2023, relative alla prima applicazione della suddetta Riforma fiscale, che verranno inserite in manovra di bilancio per il 2024 e nel decreto-legge ad essa collegato, in quello che agli interroganti appare il disperato tentativo del Governo di reperire «risorse per interventi» attraverso la reiterazione di definizioni agevolate, sconti, concordati fiscali e altri interventi della medesima natura;

considerato che a giudizio degli interroganti:

la politica fiscale del Governo Meloni rischia di esacerbare il conflitto sociale tra contribuenti fedeli, che pagano regolarmente le imposte e che si trovano ad affrontare le irrisolte problematiche del carovita e coloro che invece non adempiono agli obblighi tributari e sono incoraggiati a proseguire su tale strada;

in termini finanziari, oltre al mancato recupero dei circa 114 miliardi di euro evasi e certificati dall’Agenzia delle entrate, si sommano nel corso dell’ultimo anno svariati miliardi di euro sottratti all’azione di recupero di evasione fiscale, in conseguenza delle misure adottate e in via di adozione da parte del Governo;

nella NADEF approvata durante il Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, nessun particolare cenno viene fatto in merito alla lotta all’evasione fiscale e al recupero delle suddette somme sottratte all’Erario, né al contrasto all’economia sommersa, mentre particolare enfasi viene attribuita al costo sostenuto dallo Stato relativamente alle misure di efficientamento energetico degli edifici accusate di condizionare, insieme all’inflazione, la disponibilità di risorse per interventi in vista della prossima legge di bilancio,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che il Governo intende adottare, e in che tempi, al fine di contrastare la lotta all’evasione fiscale e contributiva e l’economia sommersa e quante risorse abbia stimato di recuperare da tali attività, già a partire dal 2024, al fine di sostenere le famiglie, a partire da quelle con i redditi più bassi, e le imprese, alle prese con le irrisolte problematiche del carovita, dell’aumento delle bollette energetiche, dei carburanti e dei materiali;

se, a fronte delle suddette problematiche che affliggono famiglie ed imprese, intenda abbandonare ogni percorso normativo che conduca a qualsiasi forma di condono, sanatoria o definizione agevolata, già a partire dalla prossima legge di bilancio e nei provvedimenti ad essa collegati, nonché a riforme fiscali di tipo regressivo, evidenziando per tale via una chiara presa di posizione a difesa della funzione sociale del fisco.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00713 Pubblicato il 3 ottobre 2023, nella seduta n. 108 Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, Massimo Temussi, presidente di ANPAL Servizi S.p.A., è indagato dalla Procura di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, insieme ad altre 31 persone, componenti di un presunto sodalizio criminale, per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l’utilizzo del metodo mafioso e peculato;

l’indagine ha portato alla luce pericolosi legami tra criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti e diversi esponenti delle istituzioni. Tra gli indagati figurano, infatti, anche l’ex assessora per l’agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, e il primario del reparto di terapia del dolore dell’ospedale “Marino” di Cagliari, Tomaso Cocco;

occorre rilevare come Massimo Temussi sia già indagato, in qualità di ex direttore generale del centro regionale di programmazione, nell’ambito di un altro filone d’inchiesta delle Procure di Cagliari e di Nuoro, che vede sempre coinvolti i vertici dell’attuale Giunta regionale; i reati contestati sono corruzione, abuso d’ufficio e induzione indebita;

è quindi la seconda volta, da quando è presidente, che Massimo Temussi è indagato per gravi reati;

dal 19 gennaio al 10 marzo 2023 Temussi è stato assunto presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con un compenso di 146.070,88 euro;

considerato che:

il 6 luglio 2022 l’assemblea ordinaria degli azionisti di ANPAL Servizi ha nominato per il triennio 2022-2024 il consiglio d’amministrazione della società;

dopo solo otto mesi, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2023, notificato alla società il 27 febbraio, si è proceduto alla revoca del consiglio di amministrazione;

a giudizio degli interroganti il suddetto decreto interministeriale (a tutt’oggi non si conoscono le motivazioni che ne hanno giustificato l’emanazione, nonostante un’interrogazione presentata alla Camera a prima firma dell’on. Fossi, rimasta senza risposta) ha rappresentato l’esercizio di un potere del tutto anomalo in quanto estraneo alle attribuzioni istituzionali dei Ministri e tenuto conto che si trattava di organi non soggetti all’applicazione del meccanismo di spoils system;

questa decisione, che ha rischiato di pregiudicare l’operatività della società, è stata seguita dalla nomina di Massimo Temussi, già consulente personale della Ministra, a presidente di ANPAL Servizi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza dei gravi fatti esposti;

quali iniziative intendano adottare, nell’ambito delle loro competenze, affinché la carica di presidente di ANPAL Servizi sia ricoperta da una persona capace di svolgere il suo mandato con disciplina e onore.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00718 Pubblicato il 26 settembre 2023, nella seduta n. 105 - Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

l’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni e prevede che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata;

un dimensionamento così perseguito, attraverso la diminuzione di figure centrali quali quella del dirigente scolastico e del DSGA e per il tramite di numerosi “accorpamenti”, basato su finalità restrittive e su un'economia di risparmio, rischia di essere fortemente divisivo e comporta inevitabilmente una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche, con gravi conseguenze sulla vita di studenti e studentesse con conseguenze molto significative in tutto il Paese, soprattutto nelle aree più fragili;

dalla relazione tecnica di accompagnamento alla normativa introdotta dalla legge di bilancio per l’anno 2023 emerge che dal 2024/2025 al 2031/2032 il numero di istituzioni scolastiche con la presenza di dirigente e DSGA titolari passerà da 7.461 a 6.886, con una riduzione di 575 istituzioni scolastiche e posti di dirigente e DSGA; se si considera, inoltre, che nell'anno scolastico 2022/2023 il numero delle istituzioni scolastiche autonome è pari a 8.007, dal 2022/2023 al 2031/2032 è stimabile un taglio complessivo di 1.121 scuole;

si tratta, a regime, di un taglio di quasi 90 milioni di euro che rischia di produrre pesanti contraccolpi in ampie aree del Paese, con conseguente e progressiva riduzione anche delle risorse umane impegnate nelle istituzioni scolastiche (personale amministrativo ad esempio); l'accorpamento degli istituti si configura, pertanto, come un vero e proprio taglio che andrà a colpire le regioni e i territori più deboli, rendendo più difficile un più effettivo e proficuo legame del dirigente scolastico con la comunità scolastica di riferimento, incrementando i divari territoriali;

premesso inoltre che:

il decreto interministeriale 30 giugno 2023 R.0000127 che definisce “i criteri del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027” ribadisce, all’articolo 1, comma 1, che sono “le Regioni (...) che provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno (...) sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i comuni per le scuole di ogni altro odine e grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati”;

lo stesso decreto richiama espressamente in premessa il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che ha disposto con l’articolo 12, comma 1-bis), che “per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena , di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38”;

il decreto interministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede che “le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante”, mentre al comma 3 precisa che “nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la Regione Friuli- Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano”;

tali tabelle indicano che il contingente organico di dirigenti scolastici e DSGA in Friuli-Venezia Giulia per le scuole di insegnamento con lingua slovena subisce, nel triennio 2024/2027, un taglio significativo di 3 posti, di cui 2 per l’anno scolastico 2023/2024 ed uno nell’anno scolastico 2026/2027;

per quanto consta, né all’atto di adozione del citato decreto interministeriale né in seguito è stata sentita la commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per il prescritto parere vincolante;

a ben vedere, si tratta di norme speciali che si connotano non solo per la loro specifica missione di mantenere l’istruzione in lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia estranea al sistema scolastico nazionale per le ovvie specificità ma vanno altresì collocate nell’alveo della più ampia tutela della minoranza linguistica slovena, e, per quel che qui interessa, dello sloveno nel mondo dell’istruzione, che rimane ancora assicurata da un atto di diritto internazionale pattizio: il memorandum d’intesa che nel 1954 definì la “questione di Trieste”;

ribadito, altresì, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 38 del 2001, puntualmente richiamata dal decreto interministeriale, che “ogni azione di dimensionamento è adottata previo parere vincolante della commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena”,

si chiede di sapere:

se, in quali tempi e con quali modalità si intenda convocare la commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena per il prescritto parere vincolante di cui al decreto-legge n. 104 del 2013, tenuto conto della competenza regionale in materia dimensionamento scolastico e dei termini strettissimi per l’adozione piano regionale di dimensionamento, da adottare entro il 30 novembre 2023;

quali iniziative il Ministro dell’istruzione intenda adottare al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, così da evitare le penalizzazioni che riguarderanno, soprattutto, le aree più fragili del Paese;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il rispetto delle vigenti norme richiamate in materia di tutela della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00701 Pubblicato il 26 settembre 2023, nella seduta n. 105 - Nicola Irto cofirmatario

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, al quale sono stati apportati taluni beni e rapporti giuridici individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il quale fornire un sostegno al rilancio del sistema economico produttivo italiano, nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato dell’Unione europea;

in base a quanto previsto dall’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini degli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze alla costituzione del Fondo si autorizzava, per l’anno 2020, l'assegnazione di titoli di Stato a CDP S.p.A., nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Nel maggio del 2021, in ottemperanza a quanto previsto, l’assemblea di CDP S.p.A. ha approvato la costituzione del “Patrimonio Rilancio”, i cui tre comparti (Fondo Nazionale Supporto Temporaneo, Fondo Nazionale Strategico, Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese) sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP S.p.A., e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese;

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 è stato adottato il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato, mentre con il successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 37612 del 7 maggio 2021 (cosiddetto “decreto apporti”) è stata prevista l’assegnazione a titolo di apporto iniziale, di titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro ed è stato ribadito che, a titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a CDP S.p.A. titoli di Stato emessi nel limite massimo di 44 miliardi di euro;

dai dati disponibili, “Patrimonio rilancio” ha conseguito fin dalla sua nascita importanti risultati a supporto delle imprese e dell’economia nazionale e da ultimo il disegno di legge (A.S. 674), attualmente in discussione al Senato, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, all’articolo 22, prevede misure per rafforzarne ulteriormente l’operatività consentendo l’accesso agli interventi del FNS anche alle società risultanti da fusioni o scissioni prive di bilanci di esercizio, ma con solide prospettive di crescita;

considerato che:

con decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, il cui contenuto è stato trasfuso dal Governo con l’emendamento 13.0.1000 nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, all’esame delle competenti Commissioni del Senato, è stata autorizzata, ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023, senza alcun riferimento di contesto industriale o settoriale e senza alcuna analisi d’impatto sulle alternative possibili o sulla necessità di eventuali operazioni. Agli oneri relativi a tale operazione si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, relativamente all’autorizzazione di spesa inerente a “Patrimonio destinato” di cui al comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

dal punto di vista contabile, l’istituto della riassegnazione è previsto dall’articolo 24, comma 5, della legge di contabilità. Tuttavia, nel caso in esame, la riassegnazione interessa quota parte di un’autorizzazione di spesa in conto residui prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, relativamente allo stanziamento previsto per l'assegnazione a CDP S.p.A. delle risorse per “Patrimonio Destinato”, rinvenibile su apposito capitolo di spesa in conto capitale riferibile ad una autorizzazione risalente al 2020, che non presenta una dotazione di competenza anche relativamente all’anno in corso;

la relazione tecnica di accompagnamento del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, è sprovvista del prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica e non chiarisce in alcun passaggio i dettagli relativi alla copertura finanziaria utilizzata;

emergono, pertanto, preoccupanti criticità in merito ai profili di copertura della suddetta norma nei termini stabiliti dalla legge di contabilità, in merito alle risorse ad oggi trattenute in bilancio in conto residui e sui relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e nessun documento aggiuntivo è stato prodotto dal Governo al fine di fornire indicazioni in merito alla loro distinta riconducibilità alle fattispecie dei residui cosiddetti “propri” (ovvero, a seguito di formali impegni assunti) ovvero di stanziamento, dal momento che le evidenze contabili attestano, al momento, una “disponibilità di cassa” complessiva in “gestione” per un importo assai più limitato rispetto all’ammontare complessivo dei “residui” formalmente accertati,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire tempestivamente, nel dettaglio e nei termini stabiliti dalla legge di contabilità pubblica, i profili di copertura finanziaria dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, il cui contenuto è stato trasfuso dal Governo con l’emendamento 13.0.1000 nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, attualmente all’esame del Senato;

quali siano le ragioni che hanno impedito la redazione di una relazione tecnica dettagliata ed esaustiva di accompagnamento ai contenuti dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, tanto più necessaria in quanto riferita ad importi significativi e superiori ai 2,5 miliardi di euro e a rischi di possibili ripercussioni significative sull’andamento dei principali indicatori di finanza pubblica;

se il ricorso all’istituto della riassegnazione di cui all’articolo dall’articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia stato utilizzato per evitare, in considerazione dei possibili effetti finanziari del decreto-legge sugli andamenti di finanza pubblica, il ricorso alle procedure di scostamento previste dalla legge di contabilità;

se il Governo intenda chiarire nel dettaglio quali siano le riassegnazioni utilizzate e le disponibilità nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a copertura finanziaria dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, e se tali risorse non siano state di fatto sottratte alle importanti finalità di cui ai commi 2 e 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

se si intenda chiarire quali siano le ragioni che hanno finora impedito al Ministro dell’economia e delle finanze di trasmette alle Camere la Relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti da “Patrimonio Rilancio”, nel rispetto della scadenza del 31 gennaio 2023, come previsto dall’articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00685 - Pubblicato il 20 settembre 2023, nella seduta n. 103 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che:

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e delle loro componenti, ha introdotto l’obbligo di installare, a decorrere dal 21 agosto 2023, la nuova versione del tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione, adibiti a trasporto merci o persone, di massa superiore a 3,5 tonnellate;

l’obbligo sarà poi esteso a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate già provvisti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione dal 31 dicembre 2024; a tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate provvisti di tachigrafo digitale di seconda generazione, prima versione, a decorrere dal 19 agosto 2025; e infine, dal 1° luglio 2026 a tutti i veicoli con massa superiore alle 2,5 tonnellate;

la nuova versione del tachigrafo digitale di seconda generazione possiede nuove funzionalità, tese a facilitare le attività di registrazione dei conducenti e nuovi meccanismi per impedire le manomissioni, nonché i controlli degli organi di polizia stradale; la sua installazione sui veicoli rappresenta dunque un elemento importante di sicurezza sulle strade e di garanzia per gli stessi lavoratori del settore;

considerato che:

la normativa sui tachigrafi si è in questi anni notevolmente stratificata, creando non poche difficoltà di interpretazione delle norme e degli obblighi a conducenti, aziende e case costruttrici: solo a titolo esemplificativo, oltre al regolamento di esecuzione già citato, il regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; o il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2023/980, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di “Galileo” e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228;

le difficoltà che sta attraversando il settore dell’autotrasporto a causa di questa normativa in costante evoluzione, che a quanto riportano gli operatori del settore sta addirittura spingendo alcune case costruttrici a non consegnare più nuovi mezzi, sono a conoscenza dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha già evidenziato come, a causa di ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi non attribuibili alle aziende del settore, un consistente numero di veicoli di nuova immatricolazione sul territorio UE non sarà dotato di tachigrafi di nuova generazione entro la data del 21 agosto;

in Italia, il numero di tali autoveicoli sarà probabilmente compreso tra i 7.000 e i 9.000, ma la medesima problematica si è presentata in altri Stati membri, tale da generare conseguenze negative e non volute sul settore dell’autotrasporto, sulla concorrenza tra vettori a livello comunitario e probabili differenze di trattamento tra gli stessi nei diversi Paesi dell’Unione; conseguentemente, a quanto risulta, la Direzione generale mobilità e trasporti della Commissione europea (DG-MOVE) ha garantito, almeno sino al 30 settembre 2023, un regime di tolleranza sul mancato adeguamento;

considerato altresì che:

le problematiche evidenziate sono, ad oggi, rimaste inalterate, tanto da generare un’ampia e generalizzata preoccupazione tra le aziende e i lavoratori del settore, impossibilitati, anche volendolo, a mettersi in regola con gli obblighi europei e ad evitare di essere sanzionati per responsabilità non proprie;

sembra dunque quantomai necessario procedere a nuove interlocuzioni con la Commissione europea al fine di garantire un ulteriore periodo di tolleranza, ed in ogni caso adottare ogni iniziativa tesa a favorire l’adeguamento dei veicoli, a partire dalla pronta consegna da parte delle case costruttrici di nuovi mezzi adeguati alle norme europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza della posizione della Commissione europea, in particolare nell’ambito della DG-MOVE, in merito all’implementazione degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, e se nell’ambito delle prossime interlocuzioni intenda rappresentare le preoccupazioni dei lavoratori e delle imprese del settore al fine di una soluzione delle problematiche;

se intenda chiarire se il regime di tolleranza garantito sino al 30 settembre, di cui anche alla circolare del Ministero dell’interno del 9 agosto 2023 prot. 300/STRAD/2/0000025398.U/2023, sia relativa al solo controllo da parte delle forze dell’ordine per i veicoli circolanti in Italia e che svolgano attività transfrontaliera, ovvero se la deroga consenta l’immatricolazione entro il 30 settembre 2023 di veicoli con tachigrafo versione 4.0 e relativa attivazione presso officine autorizzate;

quali siano gli obblighi per i veicoli nuovi immatricolati tra il 21 agosto e il 30 settembre 2023 con tachigrafi 4.0;

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per favorire in tempi rapidi l’adeguamento all’obbligo di installazione della nuova versione del tachigrafo intelligente sul parco mezzi circolanti adibiti al trasporto merci e persone, anche attraverso le opportune incentivazioni al fine della messa sul mercato e dell’acquisto dei veicoli di nuova immatricolazione conformi alla normativa europea.

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