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L'Italia è uno dei Paesi avanzati con più elevati divari di genere: nonostante i progressi degli ultimi anni, emergono ancora bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, minore tasso di occupazione, segmentazione orizzontale e verticale del mercato, limitata presenza nelle posizioni apicali delle imprese quotate. Tale situazione è ulteriormente peggiorata a seguito della crisi generata dalla pandemia di COVID-19, che ha determinato un impatto particolarmente negativo sulle donne non solo in termini di una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, e di condizioni di lavoro peggiori, ma anche in un'accresciuta fragilità economica e in un conflitto vita-lavoro ancora più aspro del passato, che hanno ampliato i divari di genere preesistenti in ambiti chiave del benessere. La pandemia di COVID-19 ha infatti costituito una sorta di banco di prova per la distribuzione fra uomini e donne delle responsabilità di cura domestica e familiare e, come emerso dai dati dell'ultima Relazione sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'anno 2020, presentata alla Camera dei deputi nella scorsa legislatura (Doc. XXVII, n. 27), e illustrata dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Cecilia Guerra del Governo Draghi in audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, l'esito è stato quello di « un vero e proprio “fallimento redistributivo” del tempo di lavoro e di cura tra uomini e donne a seguito dello shock pandemico ».
Assai opportuna è stata in tal senso la scelta del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di rendere strutturale il bilancio di genere, prevedendo che la legge di bilancio per il 2024 presenti una classificazione delle voci previste secondo i criteri alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030, relativamente al bilancio di genere e al bilancio ambientale; si richiede in particolare una valutazione dell'impatto di genere in tutte le fasi (programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione ex post), per orientare le risorse e superare politiche di genere frammentate e occasionali che rappresentano le donne solo come una categoria svantaggiata, quando invece le donne rappresentano più della metà della popolazione.
In questo ambito, il bilancio di genere, riclassificando le spese del bilancio dello Stato, si configura come uno strumento complesso volto, da un lato, ad individuare le risorse stanziate ed erogate in favore delle pari opportunità di genere (dentro e fuori l'amministrazione) e, dall'altro, a verificare l'impatto degli interventi su uomini e donne.
Inoltre nell'agosto del 2021 il Governo Draghi, dando seguito alle indicazioni della « Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 », ha approvato la « Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 », che costituisce una delle linee di impegno del Governo all'interno del PNRR e del cosiddetto « Family Act » (legge 7 aprile 2022, n. 32, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia).
D'altronde, il principio dell'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'Unione europea e lo stesso articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che essa, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. La Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nel delineare gli orientamenti politici per il 2019-2024, ha riaffermato l'essenziale principio che il perseguimento della parità di genere debba essere una delle principali priorità della nuova Commissione e dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. La Strategia europea per la parità di genere dovrà dunque trattare sistematicamente tutte le situazioni in cui le disposizioni legislative influiscono sulle decisioni che le donne prendono nel corso della vita, superare i divari e la discriminazione, sviluppare il loro pieno potenziale.
Un impulso al contenimento di tali divari potrebbe derivare dall'introduzione dell'obbligo della redazione del bilancio di genere da parte delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti territoriali, quale premessa di una più incisiva applicazione della valutazione di impatto delle politiche pubbliche sotto il profilo del genere. Anche a livello dell'Unione europea, come riaffermato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2019, sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo, il bilancio di genere – che si concretizza nella pianificazione e nella programmazione – è un elemento essenziale per il rafforzamento dell'uguaglianza di genere e la realizzazione dei diritti della donna; le valutazioni d'impatto di genere sono infatti necessarie per identificare le probabilità che qualsiasi decisione abbia ripercussioni negative sulla parità di genere, cosicché è altrettanto necessario analizzare i bilanci da una prospettiva di genere, in modo da fornire informazioni sui diversi effetti che qualsiasi stanziamento e ripartizione di bilancio possono produrre in termini di parità, oltre che per accrescere la trasparenza e la responsabilità.
Nell'esperienza italiana, il bilancio di genere è stato introdotto per la prima volta nel 2009, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tuttavia, sulla base di quanto richiesto dal citato provvedimento, il contributo fornito dai bilanci di genere, che le singole amministrazioni erano tenute a includere tra i contenuti della relazione sulla performance da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, è risultato limitato e al di sotto delle attese in termini di analisi e di ricadute sul divario di genere. A questo si aggiunge il quadro delle esperienze locali, che ha prodotto documenti importanti anche dal punto di vista metodologico, ma che hanno rappresentato esperienze frammentarie e discontinue sul territorio.
Nel mese di giugno 2016, in attuazione di quanto previsto dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato, è stata avviata una nuova fase della sperimentazione sul bilancio di genere, con l'obiettivo di migliorare i risultati raggiunti.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2017, e la relativa circolare di attuazione (n. 25 del 5 luglio 2017) rappresentano il passo iniziale verso la sistematizzazione della valutazione delle politiche pubbliche con un impatto sul divario di genere. Il 2019 è dunque stato il quarto anno della sperimentazione. Tuttavia l'iniziativa, pur migliorando il quadro normativo vigente, presenta alcuni limiti da affrontare e superare.
In primo luogo, l'iniziativa si limita a coinvolgere nella riclassificazione contabile della spesa in bilancio soltanto i centri di responsabilità delle amministrazioni centrali e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini di una visione unitaria e completa sulle politiche adottate per la riduzione del divario di genere, del controllo a posteriori delle medesime e della formulazione di linee di indirizzo sulle politiche future, sarebbe auspicabile un'estensione della sperimentazione a tutte le amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali, che realizzano una parte consistente delle spese dirette a incidere sul divario di genere, nonché agli enti e alle istituzioni che materialmente attuano le politiche pubbliche.
In secondo luogo, la scelta degli indicatori statistici, necessari al monitoraggio del diverso impatto di genere delle spese, appaiono scollegati ed indipendenti dagli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sviluppati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fin dal 2013 e che sono stati inseriti nell'ambito del documento di economia e finanza (DEF). Anche in questo caso, come evidenziato nel corso della XVII legislatura, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato, del settembre 2017, sull'atto del Governo n. 428 (recante lo schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile), sarebbe stato opportuno coordinare meglio la sperimentazione sul bilancio di genere con le altre iniziative in corso relative all'uguaglianza di genere, ed in particolare con riferimento all'applicazione degli indicatori BES e all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Il testo qui proposto riproduce il progetto di legge depositato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3568 – D'Elia e altri) e, a grandi linee, il disegno di legge dalla senatrice Fedeli (atto Senato n. 1539) presentati nella precedente legislatura che a loro volta riprendono un testo della XVII legislatura a prima firma della senatrice Zanoni (atto Senato n. 2915). Al fine di rafforzare il quadro normativo vigente in tema di bilancio di genere, esso si pone l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, dopo una prima fase sperimentale, l'obbligo, per le regioni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di redigere il bilancio di genere al fine di consentire la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito e incentivare l'adozione di misure da parte dei suddetti enti territoriali per il riequilibrio di genere degli interventi e delle politiche pubbliche.
La fase sperimentale del bilancio di genere si sviluppa su un arco temporale di tre anni e agli enti territoriali che aderiscono alla sperimentazione sono riconosciute specifiche agevolazioni.
Al termine della fase sperimentale, la redazione del bilancio di genere diventa obbligatoria per tutte le regioni e gli enti locali, con esclusione dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per i quali rimane un'opzione facoltativa.
La redazione del bilancio di genere coinvolge tutte le fasi del ciclo di bilancio dei citati enti territoriali, a partire dal Documento unico di programmazione che si compone di una Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, di una Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario e dalla Sezione operativa dedicata al bilancio di genere, per passare poi al bilancio di previsione finanziario, che comprende le previsioni annuali di competenza e di cassa relative alle spese di genere, per finire con il rendiconto che deve contenere i risultati della gestione anche dal punto di vista delle spese di genere.
Gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere da parte di ciascuno dei citati enti territoriali sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle. La metodologia generale per la redazione del bilancio di genere si basa su una riclassificazione contabile delle spese del bilancio di ciascun ente territoriale in spese neutrali rispetto al genere, spese sensibili rispetto al genere (ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini) e spese destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.
I dati rilevati secondo tale metodologia sono elaborati dagli enti territoriali, ai fini della redazione del bilancio di genere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida.
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Nel corso della XVIII legislatura, con deliberazione del Senato del 16 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
La Commissione ha svolto un'intensa attività di audizioni e di inchiesta al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti, a seguito delle quali ha approvato 13 Relazioni, in particolare: la Relazione sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Doc. XXII-bis, n. 1), la Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19 (Doc. XXII-bis, n. 2), la Relazione sulla Governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (Doc. XXII-bis, n. 3), la Relazione relativa al rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria (Doc. XXII-bis, n. 4), la Relazione sul contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata (Doc. XXII-bis, n. 5), la Relazione sulle mutilazioni genitali femminili (Doc. XXII-bis, n. 6), la Relazione « La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018 » (Doc. XXII-bis, n. 7), la Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere (Doc. XXII-bis, n. 8) e la Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale (Doc. XXII-bis, n. 10).
Un lavoro approfondito e articolato dunque che ha analizzato trasversalmente tutti i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza con il contributo proficuo di tutti i commissari, delle tante associazioni che si occupano di violenza e dei centri antiviolenza, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari. La Commissione, inoltre, sia per la sua stessa istituzione, sia per l'attenzione e l'ascolto dimostrati nel corso della propria attività, ha fatto sì che tante donne, vittime di violenza, spesso alle prese con procedimenti civili o penali lunghi e faticosi, si siano rivolte alla Commissione stessa per chiedere verifiche e indicazioni o, comunque, per sentire le istituzioni al loro fianco.
A quanto detto si aggiunga che, con le diverse Relazioni che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha approvato quasi sempre all'unanimità, è stato consegnato al Paese un patrimonio di dati e conoscenze del fenomeno su cui costruire politiche ancora più efficaci per contrastare la violenza. In particolare, il documento conclusivo, recante la relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (Doc. XXII-bis, n.15), approvato all'unanimità dalla Commissione il 6 settembre 2022, chiarisce il filo conduttore perseguito nelle singole inchieste, ricostruisce il disegno complessivo delle politiche necessarie a prevenire e contrastare la violenza di genere e contiene nel capitolo « Indirizzi e Policies » preziose e concrete indicazioni di lavoro per il Parlamento e per il Governo. Indicazioni su cui hanno concordato i commissari di tutte le forze politiche e che possono essere considerate un patrimonio condiviso di saperi in base al quale proseguire il lavoro, dentro e fuori dal Parlamento. Più nel dettaglio, dal lavoro svolto è emersa l'importanza di rafforzare la rete per sostenere le donne, le bambine e i bambini in uscita dalla violenza con le associazioni e i centri antiviolenza. Analogamente, è emersa tra le priorità di intervento la necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia.
Il contrasto al fenomeno della violenza, infatti, passa anzitutto per una battaglia culturale, attraverso il superamento degli stereotipi e i pregiudizi contro le donne che troppo spesso albergano anche in chi si occupa di violenza, nei tribunali e non solo. Analogamente, è emersa la necessità di intervenire sugli uomini maltrattanti con percorsi psicologici di recupero obbligatori, la cui efficacia sui singoli individui venga verificata, per evitare il rischio di recidive e contribuire a determinare un cambiamento culturale.
Negli ultimi anni dai casi riportati dalle cronache è, inoltre, emerso un elemento di particolare allarme. In sempre più casi, per evitare il femminicidio non basta la denuncia che le donne fanno con coraggio e spesso non bastano neppure le misure adottate, come l'allontanamento, e in alcuni casi non è sufficiente neanche la condanna per stalking. Circostanze che, a fronte di un quadro normativo robusto, di cui negli anni si è dotata l'Italia, indicano un « vulnus » che riguarda l'applicazione rapida e tempestiva delle misure di protezione. Un vulnus che, inoltre, finisce con l'operare come fattore deterrente per le altre donne, spingendole a non denunciare.
Occorre, infine, evidenziare come già anche nel corso della XVII legislatura, con la deliberazione del Senato del 18 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, era stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Con il presente disegno di legge si intende, invece, richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale quale segno di attenzione del Parlamento tutto rispetto ad un fenomeno la cui portata continua a destare un particolare allarme sociale e che quindi merita una centralità e un lavoro organico da parte di tutte le forze parlamentari.
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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 92 - Nicola Irto cofirmatario
L'Italia negli ultimi anni, grazie anche ad un lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido. A partire dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 che ha ratificato, nel corso della XVII legislatura, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il nostro Paese ha avviato un percorso virtuoso di interventi che ci ha portato all'attuale assetto normativo. Un percorso che è proseguito successivamente nel corso della XVIII legislatura con l'approvazione legge 19 luglio 2019, n. 69, meglio nota come Codice Rosso, nonché con il lavoro svolto, con la partecipazione trasversale di tutte le forze politiche, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere che ha avuto tra i propri compiti istituzionali anche quello di individuare le criticità del nostro sistema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e di avanzare eventuali proposte di riordino della normativa in materia.
Infatti, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua ad essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale, senza alcuna distinzione sociale o economica.
Occorre dunque anzitutto un profondo cambiamento di paradigma culturale nel Paese, un cambiamento che affronti le cause della violenza consolidate nella società e dovute principalmente alla profonda asimmetria che caratterizza ancora oggi i rapporti di potere tra uomo e donna. Tuttavia il legislatore per la sua parte si deve rendere partecipe di questo cambiamento, continuando a legiferare gli aspetti in cui le tutele approntate non appaiano complete o adeguate.
Il presente disegno di legge nasce, pertanto, dall'esigenza, di apportare ulteriori interventi normativi volti a colmare alcune lacune ancora esistenti, in particolare disponendo ulteriori misure di carattere preventivo al fine di meglio tutelare la vittima nelle fasi preliminari delle indagini, laddove più esposta all'accanimento vendicativo del suo persecutore, come peraltro confermato dai continui casi di cronaca. Il provvedimento, inoltre, recepisce alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, atto Senato n. 2530, presentato nel corso della XVIII legislatura e il cui iter non si è potuto concludere a causa della fine anticipata della legislatura.
In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'ammonimento di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al fine di ampliarne e renderne più organica la relativa disciplina. Il comma 1, lettera a), estende l'applicabilità della misura dell'ammonimento di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. Il comma 1, lettera b), amplia il novero dei reati ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. Tali misure consistono nell'obbligo – da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta. Infine, il comma 1, lettera c), provvede ad armonizzare la disciplina dell'ammonimento per violenza domestica con quella dell'ammonimento per atti persecutori previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, stabilendo che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito nonché la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.
L'articolo 2 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescriva le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
L'articolo 4 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dal presente disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 del codice di procedura penale apportate dal comma 1, lettere a) e b), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
L'articolo 5 introduce un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.
L'articolo 6 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-ter, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
L'articolo 7 reca un intervento sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.
L'articolo 9 reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e della violazione degli ordini di protezione emessi di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile.
L'articolo 10 prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza – ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio –, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato al fine di consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si è allontanato.
L'articolo 11 novella l'articolo 612-ter del codice penale, introdotto con legge 19 luglio 2019, n. 69, che dispone in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la novella oltre a prevedere un aumento di pena nei casi in cui dal fatto ne consegua il suicidio della persona offesa, introduce una serie di pene accessorie da applicarsi nei casi di condanna.
L'articolo 12 interviene al fine di garantire la comunicazione di eventi potenzialmente rilevanti al questore. In particolare, prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria e l'articolo 14 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.