Disposizioni in materia di legge annuale per il digitale. Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 908 Nicola Irto cofirmatario

La transizione digitale è parte integrante del programma europeo Next Generation EU e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la sostenibilità dei Paesi membri.
Tutti i settori e tutti gli ambiti nei quali si esplica l'azione di politiche pubbliche per la transizione digitale (comunicazioni elettroniche, sanità, istruzione, trasporti, energia, e-commerce, industria audiovisiva, sicurezza, ambiente, agricoltura e tutela del mare, pubblica amministrazione e così via) sono chiamati ad una trasformazione fondamentale i cui benefici siano diretti a contrastare le diseguaglianze, accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso a servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, promuovere un commercio elettronico equo, tutelare pluralismo, garanzie e diritti degli utenti nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori in transazioni mediate da piattaforme digitali.
I temi della transizione digitale sono trasversali al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre a trovare specifiche proposte nella Missione 1, coerenti con gli obiettivi sulla digitalizzazione fissati dall'Unione europea nel Programma strategico per il decennio digitale 2030, che stabilisce un ciclo annuale di cooperazione per conseguire i target e gli obiettivi comuni. Questo quadro di governance si basa su un meccanismo di cooperazione annuale che coinvolge la Commissione e gli Stati membri. Tale meccanismo si articola in un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato sull'indice dell'economia e della società digitale (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030; una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e formula raccomandazioni per le azioni; la pubblicazione, ogni due anni, delle tabelle di marcia strategiche aggiornate per il decennio digitale in cui gli Stati membri delineano azioni adottate o pianificate per raggiungere gli obiettivi per il 2030; un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali.
La differenza tra le tendenze stimate e il percorso ideale consentirà alla Commissione di monitorare il divario nello sforzo necessario. La Commissione riesaminerà gli obiettivi entro il 2026 per fare il punto sugli sviluppi tecnologici, economici e sociali.
Il 15 dicembre 2022 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha firmato la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, successivamente presentata dalla Commissione nel gennaio 2022, nella quale si struttura l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura e sostenibile che ponga le persone al centro, in linea con i valori fondamentali dell'Unione e i diritti fondamentali: le tecnologie digitali devono proteggere i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli attori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro; le persone dovrebbero beneficiare di un ambiente online equo, essere al sicuro da contenuti illegali e dannosi ed essere potenziate quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artificiale; l'ambiente digitale dovrebbe essere sicuro e protetto. Tutti gli utenti, dall'età dell'infanzia a quella più anziana, dovrebbero essere potenziati e protetti; la tecnologia deve unire, non dividere, le persone e tutti i cittadini europei devono avere accesso a Internet, alle competenze digitali, ai servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro eque; i cittadini dovrebbero essere in grado di impegnarsi nel processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo sui propri dati; i dispositivi digitali dovrebbero sostenere la sostenibilità e la transizione verde. Le persone devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi.
Accanto alle politiche espressamente dedicate alla costruzione delle reti di connettività (VHCN), all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione e alla promozione dei servizi digitali (con il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) o Digital Services Act) e della concorrenza sui mercati digitali (regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) o Data Markets Act), assumono rilievo le politiche volte a governare l'accesso, la fruizione e la cessione dei dati, come la trasparenza degli algoritmi, da ultimo oggetto di regolazione europea, attuata o in fase di approvazione, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, cosiddetto GDPR, il cosiddetto Data Act, il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, cosidetto Data Governance Act, il cosiddetto Data Health Act, il cosiddetto Artificial Intelligence Act, nonché il dibattito in corso sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali.
La natura trasversale e progressiva degli obiettivi del Programma strategico per il decennio digitale 2030 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la centralità assunta dalla transizione ecologica all'interno delle aree tematiche e degli obiettivi strategici nel Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, impongono la istituzione di un punto focale di osservazione, di coordinamento e di aggiornamento delle numerose iniziative, europee e nazionali, che si focalizzano sul tema della transizione digitale.
Per tali ragioni, appare necessario che l'Italia si doti di una legge annuale per il digitale, finalizzata a fotografare i progressi nell'adozione delle politiche, a individuare e rimuovere gli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, a rafforzare tutele e garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori e ad aggiornare, ove necessario, il quadro normativo così da garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefici.
Nel merito, il disegno di legge istituisce il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione costituito da un rappresentante ciascuno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.
Il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale del Comitato, il disegno di legge annuale per il digitale prevedendo che esso sia diviso in diverse sezioni e che sia accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale dei mercati e dei servizi digitali, nonché di garanzie e tutela per i cittadini, con particolare riguardo per i minori; lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi nazionali e in direttive e regolamenti europei, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
Le sezioni del disegno di legge dovranno contenere: norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale, di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, ed alle indicazioni contenute nelle rispettive relazione annuali; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, sempre ai fini di cui al punto precedente, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
Per le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Misure urgenti per il contrasto al carovita. Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 907 Nicola Irto cofirmatario

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di contrastare il crescente fenomeno di carovita che ha colpito la popolazione italiana negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della società. Il costo della vita è diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese.
Tra dicembre 2021 e giugno 2023 l'indice dei prezzi al consumo (calcolato secondo i criteri armonizzati Eurostat) è aumentato complessivamente del tredici per cento.
Nello stesso periodo, le retribuzioni contrattuali orarie dei lavoratori dipendenti sono cresciute solo del 4,1 per cento. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la diminuzione dei salari reali tra il primo trimestre 2023 e il primo trimestre 2022 in Italia (-7,3 per cento) è stata la più elevata tra le grandi economie avanzate. L'impennata dell'inflazione nel biennio 2022-2023 ha ampliato le disuguaglianze. Tra dicembre 2021 e giugno 2023 l'indice dei prezzi al consumo per il quinto di famiglie a reddito più basso è aumentato del 15,9 per cento, a fronte di una crescita dell'11,6 per cento per il quinto più benestante.
Dopo aver raggiunto un picco nell'ottobre 2022 (12,6 per cento in Italia e 10,6 per cento nella zona euro), il tasso tendenziale di inflazione si è progressivamente ridotto, fino a toccare nell'agosto 2023 il 5,5 per cento in Italia e il 5,3 per cento nella zona euro.
Il rallentamento della dinamica dei prezzi è però legato essenzialmente al crollo dei costi dell'energia: tra ottobre 2022 e agosto 2023 la quotazione del gas al mercato Title transfer facility (TTF) di Amsterdam è scesa da 79,44 euro/MWh a 33,17 euro/MWh (-58,2 per cento), mentre il prezzo unico nazionale (PUN) dell'energia elettrica in Italia è sceso da 217,6 euro/MWh a 111,9 euro/MWh (-48,6 per cento).
Al netto della componente energetica, l'inflazione tendenziale si è ridotta solo marginalmente sia in Italia (dal 6,4 per cento di ottobre 2022 al 5,3 per cento di agosto 2023), che nella zona euro (dal 6,9 per cento al 6,3 per cento).
A fronte della persistente inflazione « di fondo », la Banca centrale europea (BCE) ha aumentato a più riprese il tasso sui rifinanziamenti principali, che è passato dallo zero di luglio 2022 fino al 4,50 per cento a partire dal 14 settembre 2023. L'aumento dei tassi di interesse nella zona euro sta producendo rilevanti conseguenze negative sulle famiglie, le imprese e i conti pubblici.
Lasciare alla sola BCE l'azione di contrasto dell'inflazione è un errore. In questi mesi, in molti Paesi europei i Governi nazionali hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi. In Italia, il Governo Meloni ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il « doppio cartello » imposto ai gestori delle pompe di benzina non ha sortito alcun effetto e le altre misure sono rimaste inattuate: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'« accisa mobile », pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro. In compenso, da inizio anno il prezzo del carburante alla pompa della benzina è inesorabilmente aumentato, passando da 1,833 euro/litro (gennaio 2023) a 2,003 euro/litro (18 settembre 2023).
Quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'annuncio pochi giorni fa da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dell'avvio dal 1° ottobre di un « trimestre anti inflazione » frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati. L'accordo annunciato dal Ministro delle imprese e del made in Italy punta a replicare, con molti mesi di ritardo e con impegni deboli e aleatori, il modello di un'analoga intesa promossa dal Governo francese a marzo 2023.
Con il presente disegno di legge, si intende offrire un contributo di idee in merito a un pacchetto di possibili misure di carattere congiunturale per contenere in misura significativa la dinamica dell'inflazione, che si aggiungono alle proposte più strutturali presentate in altre occasioni per il progressivo miglioramento del potere d'acquisto delle cittadine e dei cittadini da una parte e, dall'altra, per la riduzione dei costi di produzione e di vendita dell'energia e di altri beni attraverso un'accelerazione delle politiche attive di decarbonizzazione e di trasformazione delle filiere produttive nell'ottica dell'economia circolare.
Nel merito, esso contiene 5 proposte. I primi due articoli del disegno di legge ridistribuiscono l'extragettito fiscale sui carburanti che, secondo le stime disponibili, ammonta a oltre 2 miliardi di euro, per un ammontare pari a 1 miliardo di euro per il rifinanziamento del « bonus carburanti » e a 1 miliardo di euro per il rifinanziamento del « bonus trasporti » e del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
Nel merito, all'articolo 1, per far fronte al consistente rincaro dei carburanti in atto, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2023, le cui risorse sono destinate per il riconoscimento di un buono una tantum da utilizzare per l'acquisto di carburanti pari un ammontare complessivo pari a 200 euro alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 35.000 euro.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede il rifinanziamento del cosiddetto « bonus trasporti » per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni per l'anno 2024 la dotazione del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione delle richieste pervenute, ben superiori alle risorse messe a disposizione. Tale incremento è finalizzato, altresì, a estendere la platea dei beneficiari alle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro. Inoltre, si provvede al rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 3 affronta la problematica del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile).
Per i contratti di affitto abitativi stipulati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parti possono prevedere degli aumenti del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall'ISTAT. Per i contratti a canone concordato si applica l'aggiornamento ISTAT al 75 per cento. In caso di scelta del regime di cedolare secca (opzione esercitata da circa 1,9 milioni di contribuenti nell'anno di imposta 2020 secondo i dati dell'Agenzia delle entrate), il proprietario non può chiedere l'aggiornamento ISTAT.
L'impatto dell'indicizzazione dei canoni di affitto in una fase di inflazione ancora elevata a fronte di redditi delle famiglie stagnanti rischia di essere estremamente pesante, allargando a dismisura la quota di famiglie in affitto in condizione di sovraccarico per i costi dell'abitazione.
Per affrontare tale situazione, la proposta prevede, pertanto, che dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applichi qualora l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento su base annua.
L'articolo 4, al fine di ridurre il peso degli incrementi delle bollette elettriche e del gas, prevede, per il quarto trimestre dell'anno 2023 e per tutto l'anno 2024, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale – cosiddetto « bonus sociale luce e gas » – siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 5, in considerazione dell'andamento in atto dei prezzi dell'energia elettrica, prevede la proroga di un anno del regime di maggior tutela per i clienti finali domestici, al fine di evitare la sottoscrizione di onerosi contratti per la fornitura di energia elettrica. Le ragioni di tale intervento derivano dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento retail, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori.
Occorre sottolineare, inoltre, quanto nel corso di tutto il 2023 si sia osservato un costo dell'energia sul libero mercato nettamente superiore e recentemente anche doppio rispetto a quello sul mercato tutelato e che, in controtendenza con quanto dovrebbe accadere con un mercato libero maturo, il mercato elettrico vede aumentare la concentrazione nelle mani di pochi venditori del settore di riferimento (i primi tre operatori hanno una quota di circa il 49 per cento delle vendite complessive), con conseguente pericolo crescente di scarsa competitività sul mercato libero, a potenziale danno dei consumatori (come si evince dalla relazione annuale dell'ARERA). Danni reali dovuti ad aumenti significativi delle bollette che, peraltro, già segnalano diversi soggetti aggregatori delle piccole e medie imprese (PMI) che, recentemente, hanno perso ogni forma di tutela.
Non si può non considerare, infine, quanto il processo di diversificazione degli approvvigionamenti di gas tuttora in corso esponga il prezzo dell'energia a forti rischi di volatilità, ancora una volta a potenziale danno di consumatori e PMI; rischi che sarebbero aggravati dall'assenza di qualsiasi meccanismo di tutela.
Di conseguenza, proponiamo la proroga di un anno – fino a fine 2024 – del regime di maggior tutela per i clienti finali domestici, al fine di evitare la sottoscrizione di onerosi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 882 - Nicola Irto cofirmatario
Gli obiettivi del presente disegno di legge sono di definire in maniera limpida il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura e di creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.
Si tratta di finalità solo apparentemente ovvie, e altrettanto apparentemente di problematiche già risolte dalle discipline vigenti, che intervengono nel settore in maniera frammentaria e disorganica anche riguardo alle risorse finanziarie pubbliche a esso destinate.
Mentre si continua a celebrare il « gigantismo » culturale dell'Italia, talvolta anche con riferimenti, citazioni e calcoli irreali, la legislazione italiana non mette a disposizione della creatività e della cultura strumenti finanziari, normativi e organizzativi efficaci e adeguati ai bisogni del sistema produttivo e delle imprese della cultura e della creatività; né si sono mai gettate le basi di una politica industriale per il suo sviluppo.
A questo limite della legislazione nazionale, le imprese del settore (che peraltro come noto sono molto spesso micro o piccole imprese) hanno pagato e pagano un prezzo altissimo in termini di competitività, di mortalità e di abbandono nel campo aperto di mercati che richiedono anche di confrontarsi con soggetti la cui forza contrattuale ed economica è esponenzialmente maggiore. Esse pagano frequentemente anche l'impossibilità di essere ricomprese nel settore di attività al quale appartengono e perciò di avvalersi delle risorse e degli interventi pubblici a disposizione del comparto o di accedere a bandi e gare a causa di meccanismi, strumenti e informazioni insufficienti o inadeguati o difformi per la loro stessa individuazione. Sappiamo, ad esempio, come il sistema dei codici ATECO applicato al settore culturale e creativo assai spesso non permetta di individuare chiaramente l'appartenenza delle imprese al proprio comparto produttivo a causa delle complessità, della molteplicità o delle difformità delle attività svolte dalle imprese medesime, che non concordano con un sistema di classificazione rigido. Un problema che ha, tra l'altro, prodotto l'impossibilità per molte di queste aziende e professionisti di accedere agli aiuti erogati dallo Stato durante l'emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19.
Le politiche pubbliche per la cultura e la creatività e la visione alla quale esse sono orientate incidono su aspetti che costituiscono i cardini stessi della vita democratica, a partire dall'offerta concreta di pari opportunità e di pluralismo fino all'effettiva esigibilità dei diritti sociali e civili e agiscono sulla qualità del lavoro, sulla produttività complessiva del sistema, sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di innovazione. Dunque, la produzione culturale e creativa e il sistema delle imprese che appartengono al settore, il loro stato di salute e le opportunità concrete per la loro crescita costituiscono certamente un interesse generale e collettivo.
Definire l'identità del settore culturale e creativo significa prima di tutto riconoscerne l'indipendenza, le specificità e la funzione di motore di crescita, benessere, innovazione, valore aggiunto per gli standard di qualità del lavoro e delle produzioni e poi dotarlo degli strumenti necessari per coltivarlo e farlo crescere, a partire dai processi creativi, artistici, culturali, intellettuali, che sono il basamento del sistema e si realizzano attraverso il lavoro, la sua organizzazione e la creazione di un'impresa.
Le imprese creative e della cultura, così come i professionisti che operano in questo settore, hanno bisogno, come più volte ha ricordato anche l'Unione europea nei suoi dibattiti e nei suoi atti, di condizioni favorevoli, di un contesto normativo che ricompensi la creatività, di un accesso migliore ai finanziamenti, di opportunità per crescere e internazionalizzarsi, di un'offerta di competenze specifiche. E, come vale per ogni altro settore economico, attività produttiva e imprenditoriale, di un'organizzazione pubblica adeguata, competente, efficiente rispetto ai bisogni e alle specificità del settore, ricordiamo il fatto che l'osmosi di conoscenze e competenze peculiari del settore creativo e della cultura con quelle di altri settori – fra cui, a solo titolo esemplificativo, le tecnologie, l'informazione e la comunicazione, il turismo, i servizi e il settore pubblico, le attività produttive – favorisce la generazione di soluzioni innovative. Ed è in considerazione di questi tratti caratteristici che il quadro normativo e le azioni pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e culturali debbono a loro volta essere studiate e orientate. È quindi indispensabile un congruo investimento pubblico, in termini certamente di risorse finanziarie, ma anche di disciplina organica e stabile, un'organizzazione omogenea ed efficiente e un migliore e più efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo competenti.
L'altra parte di un ragionamento che coinvolge il sistema produttivo della creatività e della cultura riguarda la domanda e i consumi culturali, in particolare in un Paese come l'Italia in cui, come risulta chiaramente dai dati sui consumi culturali, soprattutto quelli che implicano la partecipazione in presenza (come cinema, musei, teatri), i consumi medesimi stagnano da circa tre decenni, con indici che non segnalano né significative crescite, né l'allargamento della domanda. È noto, inoltre, quanto abbia influito negativamente la pandemia da COVID-19 e certamente la grave crisi internazionale in corso, gli aumenti dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione, che non contribuiranno a migliorare l'andamento della spesa culturale delle famiglie italiane.
A queste ultime considerazioni si deve premettere, anche qui, che tra i princìpi guida dell'azione pubblica per la creatività e la cultura non può non esservi quello di riconoscere la spesa culturale tra quelle direttamente connesse all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, sociale e civile, il che implica la previsione di misure pubbliche per il sostegno della domanda, che in questo disegno di legge si realizzano attraverso il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento ai fini dell'IRPEF.
A tutte queste premesse risponde l'articolato del disegno di legge che viene illustrato di seguito e che, nell'ottica della necessità di una politica di vero e proprio sviluppo industriale per il settore, stabilisce misure e azioni pubbliche guidate dal riconoscimento del valore sociale e civile della cultura e della creatività.
L'articolo 1 del disegno di legge definisce il settore creativo e culturale, disegnandone il perimetro e permettendo, allo stesso tempo, la sua apertura all'innovazione dei linguaggi e delle forme della creatività e dell'arte e alle loro possibili applicazioni, realizzazioni e utilizzazioni, assumendo che esse nascono comunque da processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le parti, le fasi e i segmenti che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.
L'articolo 2 stabilisce i criteri per la definizione delle imprese del settore creativo e culturale, individuandole nei soggetti ed enti privati che svolgono una o più delle attività previste dall'articolo 1, costituiti nelle forme previste dal libro quinto del codice civile (« Del lavoro »), ricomprendendo così tutte le forme dell'organizzazione di impresa: dal lavoro autonomo, alle società, alle società cooperative, nonché agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (articolo 13, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), alle imprese sociali di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile, cioè associazioni e fondazioni che svolgono le proprie attività prevalentemente in forma di impresa.
L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese creative e culturali (RICC) presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fornendo al sistema produttivo uno strumento semplice e unitario per l'individuazione e il riconoscimento delle imprese appartenenti al settore di riferimento. È noto come il sistema di individuazione dei codici ATECO, anche date le difformità, l'eterogeneità e la molteplicità delle forme e dei contenuti delle attività svolte dalle imprese appartenenti a questo settore, assai spesso non permetta di individuare nettamente la loro appartenenza all'ambito della creatività e della cultura, e che questo limite abbia prodotto anche diversi problemi di applicabilità e di riconoscimento di misure di sostegno economico-finanziario, dalle quali le imprese del settore hanno finito per restare escluse. Questo nuovo meccanismo, peraltro già utilizzato nella disciplina di sostegno e sviluppo delle start up innovative, permette di superare le problematiche conseguenti alle difficoltà di identificazione attraverso un meccanismo semplice e consente, tra l'altro, di ottenere più facilmente dati e informazioni sulla vita, sul dimensionamento, sulle caratteristiche delle imprese iscritte al RICC. Si stabilisce conseguentemente, al comma 4 dell'articolo, che l'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza al settore economico, creativo e culturale e che tale iscrizione produce effetti anche ai fini delle procedure adottate dalla parte pubblica per l'individuazione delle imprese del settore ai fini delle discipline, delle misure e degli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e dei sistemi industriali, sia a carattere ordinario che straordinario.
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, modificazioni alla normativa relativa alle start up innovative recata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendendone gli effetti alle start up del settore creativo e culturale iscritte al suddetto RICC.
Il comma 3 dell'articolo estende invece la disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo perciò anche ad integrare le norme di cui al predetto decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.
L'articolo 5 istituisce il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, sostituendolo al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le risorse assegnate al Fondo sono destinate allo sviluppo, alla collaborazione e al rafforzamento delle imprese del settore sia nel mercato interno che su quello estero, nonché a promuovere nuove imprenditorialità, con contributi a fondo perduto, con finanziamenti agevolati e con loro combinazioni, e a favorire l'accesso al credito delle imprese.
In particolare, attraverso il Fondo sono finanziate: azioni di promozione della collaborazione tra le imprese del settore creativo e culturale e con le imprese di altri settori produttivi; il sostegno della progettazione e della realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione; la promozione e il sostegno dell'internazionalizzazione e delle esportazioni e il rafforzamento delle imprese sui mercati interno ed estero; la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale; incentivazione e sostegno delle imprese del settore appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e a quelle sociali; il consolidamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale, anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.
Si stabilisce poi che, ai fini dell'accesso e della concessione dei benefici erogati con le risorse del Fondo, un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di attuazione delle norme dettate dall'articolo in parola dovrà prevedere meccanismi di premialità per le imprese richiedenti che:
– promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
– promuovono e attuano politiche aziendali per la parità generazionale;
– progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale, e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
– promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.
L'articolo 6 stabilisce un credito di imposta a favore degli sponsor per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività. Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.
L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti, e cioè:
– 40 per cento del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20 per cento del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– 10 per cento del costo per investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

L'articolo 8 introduce norme per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel RICC, di immobili di appartenenza pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative, con diversi possibili benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico, garantendone la realizzazione e restituendo così gli immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori. L'articolo prevede inoltre che le semplificazioni ivi stabilite possano essere utilizzate dalla parte pubblica anche per l'affidamento in concessione o in locazione di immobili di propria appartenenza non interessati dalla necessità di interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.
L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati nell'articolo alle lettere da a) a c) del comma 1. Quanto alla misura della detrazione fiscale e ai parametri minimi di spesa annua per il suo riconoscimento, nonché alle modalità di certificazione delle spese sostenute, è adottata la medesima disciplina stabilita dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona.
Si tratta, peraltro, di un'azione pubblica diretta al sostegno e all'allargamento dei consumi culturali e creativi, azione particolarmente necessaria in Italia dove tali consumi, in particolare quelli legati alla domanda di prodotti e servizi culturali in presenza (musei, cinema, teatro, e così via) sono bloccati all'interno di una fascia ristretta di consumatori di cui, da oltre un trentennio, non si riesce ad ampliare la base. Nella realizzazione di una politica pubblica per lo sviluppo dell'economia e dell'imprenditorialità del settore, non può essere altresì ignorata la necessità di sostenere e di allargare il bacino della domanda, oltre che dell'offerta, senza la quale non può esserci un « mercato ».
L'articolo 10 istituisce l'agenzia « Italia Creativa » quale soggetto pubblico per la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale.
Dopo circa tre decenni di dibattiti intorno, tra l'altro, alla necessità di un'organizzazione pubblica competente, efficiente e dedicata alle specificità del settore creativo e culturale, capace di progettare, programmare e realizzare anche politiche industriali per un settore complesso e articolato in segmenti spesso molto diversificati ma sempre interconnessi, si è giunti alla determinazione che la necessità di raccogliere competenze e professionalità eterogenee e però collegate e interdipendenti in funzione del raggiungimento degli obiettivi da perseguire dalla parte pubblica per questo comparto produttivo richieda, necessariamente, la creazione di un soggetto dedicato che tenga insieme le diverse competenze, funzioni, risorse professionali, indispensabili a realizzare la progettazione, la programmazione, l'efficacia e l'efficienza dei compiti e delle azioni pubbliche per il settore, in tutte le sue articolazioni.
Per queste ragioni di stabilisce l'istituzione di un'agenzia la cui organizzazione risponde alla disciplina stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto previsto dalla normativa appena richiamata, le agenzie svolgono attività tecnico-operative di interesse nazionale esercitate da Ministeri ed enti pubblici e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Le agenzie godono di piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge, e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro: nel caso dell'agenzia « Italia Creativa », tali ultimi poteri sono attribuiti ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della cultura. L'agenzia Italia Creativa opera perciò con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione e ad essa sono assegnati i seguenti compiti e funzioni: la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche di sostegno e sviluppo del settore, sia per quanto riguarda le imprese e l'offerta di creatività e cultura, che per quanto attiene alle azioni pubbliche per la crescita e l'ampliamento della domanda. L'agenzia è il soggetto gestore delle risorse e dei fondi pubblici stanziati e destinati dallo Stato alle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore e si occupa delle azioni e degli accordi per favorire l'accesso al credito alle imprese creative e culturali. L'agenzia svolge le attività relative ai bandi e alle gare afferenti al settore economico-creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale e all'assegnazione delle risorse per essi stanziate.
All'agenzia Italia creativa è affidata la gestione delle risorse assegnate al Fondo istituito dall'articolo 5 del disegno di legge.
All'agenzia sono assegnate le funzioni di coordinamento e la realizzazione delle sinergie necessarie per il dialogo e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati e titolari di competenze specifiche nel settore creativo e culturale, anche con riguardo alle iniziative regionali ed europee. L'agenzia si occupa inoltre dell'internazionalizzazione e del rafforzamento delle imprese anche sui mercati esteri. Molto importante è anche la progettazione e la realizzazione di attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sul settore e quindi della ricerca e degli studi, sia per l'efficienza e l'efficacia dello svolgimento dei propri compiti e funzioni che per la realizzazione di un Osservatorio nazionale del settore, attraverso il quale si possano monitorare il complesso delle azioni, misure e interventi realizzati dallo Stato e dagli enti territoriali, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline di riferimento e della riprogrammazione degli interventi pubblici. A questi scopi (comma 4) l'agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale e opera in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. L'agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.
L'agenzia creerà le sedi necessarie per il dialogo, il confronto e la cooperazione tra i diversi soggetti attori del sistema e promuoverà la formazione e l'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore culturale e creativo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 744 Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato CPresentato in data 5 giugno 2023 – Nicola Irto cofirmatario.

L'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si limita a prevedere che con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di intesa con la regione interessata e su iniziativa di quest'ultima, possano essere attribuite a una o più regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma (vale a dire le materie oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni) e alcune delle materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (si tratta, in particolare, dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente).
La disposizione, fin dalla sua entrata in vigore, è apparsa di non facile interpretazione e di non facile coordinamento con le altre disposizioni del titolo V, a partire dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, e con alcuni principi fondamentali della Costituzione che tali articoli ribadiscono.
Come ebbe a osservare Leopoldo Elia, in sede d'indagine conoscitiva, immediatamente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, e come è stato sottolineato da ultimo dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Ugo De Siervo, nel corso delle audizioni sul disegno di legge atto Senato n. 615, se l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, attraverso la sola legge ordinaria (seppur rinforzata dal lato passivo), venisse intesa come legittimante anche il trasferimento alla regione interessata di funzioni legislative, l'articolo 116 della Costituzione finirebbe per determinare la decostituzionalizzazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in probabile contrasto con i principi fondamentali della Costituzione a partire dall'articolo 138.
Una questione che, come evidente, non ha un rilievo soltanto formale nella misura in cui gli equilibri del sistema delle fonti prefigurati dalla Costituzione sono funzionali a ben precisi assetti di governo – anche in relazione al sistema delle autonomie – e, in ultima analisi, a un'efficace ed effettiva garanzia dei diritti fondamentali, del principio di eguaglianza e dell'unità della Repubblica.
Allo stesso tempo, l'attuale formulazione dell'articolo 116, terzo comma, non sembra contenere sufficienti e inequivoche garanzie in ordine al rapporto tra la differenziazione delle forme e condizioni di autonomia e la tenuta del principio costituzionale di uguaglianza, almeno sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, sotto il profilo della relazione tra l'articolo 3 e l'articolo 5 della Costituzione, e dunque del rapporto tra principio di uguaglianza e principio di unità della Repubblica. In secondo luogo, sotto il profilo – strettamente collegato al precedente – del rapporto tra garanzia del principio di uguaglianza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (« che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », come recita la lettera m) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) che non può essere messa a rischio dalla differenziazione delle forme e condizioni di autonomia regionale né, evidentemente, essere sottratta all'ambito di intervento della legge parlamentare. Infine, specifici problemi si potrebbero porre sotto il profilo del rapporto tra uguaglianza, solidarietà e garanzia degli equilibri finanziari e di bilancio: dunque, sotto il profilo del rapporto tra il terzo comma dell'articolo 116 e l'articolo 119 della Costituzione.
Per affrontare simili profili problematici e cercare di scongiurare i rischi di una attuazione dell'articolo 116, terzo comma, contraria alla stessa Costituzione e ai suoi principi fondamentali, lo strumento della legge (« quadro ») ordinaria appare insufficiente. Come è stato osservato nel corso delle audizioni al citato atto Senato n. 615 da gran parte degli studiosi, non si deve infatti dimenticare che il legislatore ordinario, salve specifiche e comunque controverse ipotesi, non può vincolare giuridicamente sé stesso: per cui l'eventuale legge (approvata dalle Camere a maggioranza assoluta sulla base dell'intesa, ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione) che attribuisse forme e condizioni particolari di autonomia, siccome si porrebbe nel sistema delle fonti allo stesso livello della legge quadro, potrebbe, senza alcuna sicura conseguenza giuridica, derogare e disattendere quanto eventualmente disposto da quest'ultima (se adottata appunto con legge ordinaria).
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, solleva inoltre un problema di reversibilità delle differenziazioni, qualora esse risultassero mettere a rischio l'effettivo esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a beni e servizi essenziali per i cittadini delle regioni interessate. Di fronte a un'evidente incapacità della regione di esercitare in maniera adeguata le funzioni ottenute, sarebbe ragionevole ritenere che lo Stato non possa in alcun modo rimettere in discussione quanto trasferito se non vi è la condivisione e, prima ancora, l'iniziativa della stessa regione?
Il presente disegno di legge, pur senza escludere la possibilità di una differenziazione delle autonomie, mira tuttavia a chiarirne la disciplina, sia sotto il profilo « formale » del sistema delle fonti, sia sotto il profilo sostanziale.
Per questo, si prevede anzitutto che il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia disciplinato da una più dettagliata cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Ciò dovrebbe consentire, in prima battuta, di allontanare i rischi di contraddizioni nel sistema delle fonti e nella stessa Carta costituzionale, riportando la possibile deroga alle previsioni dell'articolo 117 – secondo una logica di coerenza – a una fonte di rango costituzionale; una fonte che, comunque, non potrebbe derogare ai principi supremi della Costituzione medesima, tra cui il principio di unità e indivisibilità della Repubblica.
Si prevede altresì espressamente che detta legge costituzionale, nello stabilire i presupposti, le modalità, i limiti e i termini del procedimento con cui stipulare e approvare l'intesa, debba rispettare i principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e, dunque, il principio di eguaglianza in sé considerato (nella sua dimensione formale e sostanziale) e nel suo rapporto con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché con i principi di equilibrio e solidarietà che presiedono tra gli altri – ai sensi dell'articolo 119 – alla disciplina delle condizioni di finanziamento dell'autonomia; e di conseguenza, in coerenza con tali fondamentali princìpi costituzionali, debba assicurare un adeguato protagonismo al Parlamento, sia nella fase che precede l'interlocuzione con le regioni, sia nella fase di approvazione della legge che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
Inoltre, sul piano sostanziale e nell'ottica di rafforzare la garanzia dell'unità della Repubblica, la modifica proposta limita, fin da subito, le ulteriori forme e condizioni di autonomia alle sole materie oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale innovazione pare coerente con il sistema costituzionale delle autonomie, consentendo la differenziazione in ambiti nei quali la Costituzione ha già operato una ben precisa scelta di dimensionamento, prevedendo la compartecipazione dello Stato e delle regioni nell'esercizio delle relative competenze legislative. In tal modo, in armonia con l'attuale assetto delle competenze legislative, si garantisce che – pur nel quadro di una possibile differenziazione – non vengano pregiudicate né l'unità della Repubblica, come assicurata dall'esercizio della potestà legislativa statale nelle materie di competenza esclusiva oggetto del secondo comma dell'articolo 117, né la tenuta del principio di sussidiarietà, nel suo legame strutturale con i principi di eguaglianza e solidarietà.
A tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale ad una regolazione uniforme (perlomeno nei suoi princìpi fondamentali) si prevede altresì che non possano in alcun modo essere oggetto di « ulteriori forme e condizioni particolari di differenziazioni » (rispetto a quelle comunque già possibili per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma) le materie del commercio con l'estero, della tutela e sicurezza del lavoro, dell'istruzione, delle professioni, della tutela della salute, dei porti e aeroporti civili, dell'ordinamento della comunicazione, della previdenza complementare e integrativa e del credito a carattere regionale.
Infine, il disegno di legge – facendo tesoro di alcuni rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di spunti contenuti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, oltre che di riflessioni ormai consolidate in dottrina – modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in modo da riportare alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato, e così garantire in maniera più efficace le condizioni, strutturali e normative, della crescita e dello sviluppo economico dell'intero Paese. Si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: materie sulle quali una proliferazione di normative differenziate rischierebbe solo di produrre effetti distorsivi e negativi sulla scelta e sull'efficacia degli investimenti economici, pubblici e privati.

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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 740 Senato della Repubblica COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023 - Nicola Irto primo firmatario

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.
Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, delle regioni, e in generale delle istituzioni pubbliche, adottare politiche e azioni a sostegno dell'infanzia. A tal fine è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l'adozione di tutte le misure legislative e amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella Convenzione medesima. Tra questi, l'articolo 17 prevede un impegno degli Stati membri a garantire l'accesso a bambini e a ragazzi a un'informazione sicura, rispettosa della loro età, e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale.
Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia.
La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e relazionale dei bambini, di educazione all'ascolto e alla comunicazione. Essa rappresenta un mezzo di conoscenza e di comprensione della realtà e, più in generale, uno strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa.
La povertà educativa presenta forti ed indissolubili legami con la povertà economica e si traduce in maggiori difficoltà a trovare un lavoro, a sottrarsi allo sfruttamento e all'isolamento sociale, a esercitare i propri diritti democratici e, correlativamente, in maggiori possibilità di ammalarsi, di cadere dipendenti dall'alcool e dalla droga, di delinquere. Bambini poveri saranno adulti emarginati con ricadute non solo individuali ma anche collettive per la negativa incidenza sul PIL e per la grave carenza di coesione sociale e territoriale: dunque se il fallimento educativo per l'individuo è una grave deprivazione personale, per la società è un danno economico ed un insidioso pericolo.
I dati a disposizione mostrano che solo il 45,1 per cento della popolazione con un'età superiore ai 6 anni ha letto un libro nel corso dell'ultimo anno. Solo l'11,7 per cento della popolazione frequenta le biblioteche. Più di 2 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni, pari al 5,4 per cento della popolazione, risultano analfabete funzionali.
La correzione di questi drammatici dati può e deve partire dalla consapevolezza dei genitori che i primi anni di vita, e addirittura lo stadio embrio-fetale, sono decisivi per il futuro dei loro figli sia dal punto di vista fisico che mentale. Occorre sottolineare l'interrelazione tra benessere fisico e benessere mentale-psicologico. La « domanda di salute » non può più essere rivolta solo alla cura di patologie del corpo, ma deve mirare anche al corretto sviluppo neuronale e delle funzioni cognitive ed emotive.
È ormai noto, grazie ai progressi effettuati dalle neuroscienze negli ultimi 25 anni, che il 90 per cento del potenziale cerebrale di un individuo si forma durante la vita intrauterina e nei primi 5 anni di vita, quindi gli investimenti sul capitale umano sono tanto più efficaci quanto più precoci.
In una società in cui tutto è sempre più accelerato ci si può ritagliare uno spazio di lentezza: la lettura richiede tempo, la risorsa più importante che abbiamo. La lettura è uno strumento straordinario di costruzione di abilità e rappresenta un' « infrastruttura » per l'anima e per la mente che ci permette di aumentare la fiducia in noi stessi e la consapevolezza del sé e dell'altro. Occorre dunque realizzare politiche a sostegno dei più piccoli « per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita ». È quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale, il « Nurturing Care Framework for Early Child Development », rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari ed educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porre in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni del bambino. Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili consentono di acquisire abilità nell'alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la memoria, tutte funzioni che vanno a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona.
Il presente disegno di legge si prefigge un obiettivo complesso che non si limita soltanto alla riduzione dell'abbandono scolastico, a favorire l'abitudine alla lettura e ad alzare il livello cognitivo dei bambini, ma mira a intervenire presso tutti gli attori dello sviluppo proponendo un modello di sostegno educativo alle famiglie. Quando si parla di « ambiente » con rapporto ad un bambino il riferimento fondamentale è alla vita familiare, poi scolastica, poi sociale in senso più ampio.
La famiglia, anzitutto, è il primo luogo di apprendimento e resta sicuramente il più importante: bambini esposti a un linguaggio povero, non adeguatamente stimolati con il gioco, esposti per tempi eccessivi a video (peggio se non adeguati nei contenuti) sono già segnati da un'indubbia diseguaglianza che si paleserà più drammaticamente in ambito scolastico e lavorativo.
È importante, dunque, favorire in modo innovativo lo sviluppo delle competenze genitoriali, sostenendo i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati.
Pertanto, il presente disegno di legge si prefigge di sviluppare e sostenere le capacità genitoriali e di adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia ovvero incentivare le attività relative alla lettura in età prescolare. Inoltre, il disegno di legge valorizza e afferma la fondamentale attività esercitata dai medici pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e di supporto ai bambini e alle famiglie, non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì in termini di sostegno educativo, pedagogico e formativo.
I pediatri – e in particolare i pediatri di famiglia diffusi in modo capillare sul territorio – entrano precocemente in contatto con i bambini, godono di un rapporto privilegiato con le famiglie, sono soggetti professionalmente qualificati e quindi possono veicolare messaggi di tipo sanitario ma anche di sostegno genitoriale. Per le specifiche caratteristiche della loro attività, pertanto, possono raggiungere gran parte della popolazione.
Il disegno di legge promuove un concetto avanzato di salute, intesa ormai non solo come benessere meramente fisico o mentale, con riferimento alla cura e prevenzione delle patologie neuro-psichiatriche, ma altresì come equilibrio armonico della persona e stimolo al corretto sviluppo individuale e della prevenzione della deprivazione cognitiva-emotiva-relazionale.
Nello specifico, con il presente disegno di legge si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti e il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presìdi e di iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o negli spazi ambulatoriali degli ospedali, nei consultori e nei centri vaccinali. A tal fine, è prevista l'adozione di un Piano triennale per la lettura in età prescolare, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti e azioni di informazione, diffusione e implementazione delle misure volte alla creazione di una rete che garantisca servizi su tutto il territorio nazionale in modo uniforme ed efficiente. È importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze e ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga le varie parti interessate (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità, nonché di elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano.
Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

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