Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n.3-00429 Pubblicato il 16 maggio 2023, nella seduta n. 67. Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'università e della ricerca.

Premesso che l’articolo 34 della Costituzione stabilisce, ai commi terzo e quarto, che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”;

premesso inoltre che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto, a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, lo stanziamento di 230 milioni per l’anno 2022, poi aumentato di ulteriori 100 milioni per l’anno 2022 dall’articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per un totale di 330 milioni di euro, mentre la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) non ha previsto alcun rifinanziamento del suddetto Fondo;

considerato che:

in questi giorni si stanno svolgendo, soprattutto nelle grandi città, numerose mobilitazioni studentesche, con tende posizionate davanti alle università, contro il fenomeno del cosiddetto “caro-affitti”: negli ultimi anni, infatti, i prezzi delle stanze per gli studenti fuori sede, già alti, sono ulteriormente aumentati fino a raggiungere cifre che oscillano, per una stanza, tra i 500 e gli 800 euro, al netto delle spese per il condominio;

in risposta a queste mobilitazioni, il Ministro dell’istruzione e del merito, Valditara, intervistato da Sky sul “caro-affitti”, ha affermato, in modo, a giudizio degli interroganti, assolutamente improvvido e inopportuno, che “Il problema è grave, ma tocca le città governate dal centrosinistra”, ignorando o facendo finta di ignorare che il Governo, con l’ultima legge di bilancio, ha scelto di non rifinanziare il cosiddetto Fondo affitti;

considerato inoltre che:

l’esiguo numero dei posti letto nelle residenze universitarie consente a poco meno del 10 per cento degli studenti fuorisede di usufruirne. A ciò si aggiunge il ritardo nei tempi di pubblicazione dei bandi e delle relative graduatorie, nonché dell’assegnazione dei posti letto, i quali vengono messi a disposizione degli studenti quando l’anno accademico è già cominciato;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro;

in particolare, nell’ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, “portandoli da 40.000 a oltre 100.000”;

ad oggi, secondo i dati disponibili, il raggiungimento del suddetto target entro i tempi stabiliti appare alquanto improbabile;

considerato infine che:

il problema del “caro-affitti” e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che “discrimina” gran parte della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare la priorità per il Paese e per il suo futuro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ripristinare il finanziamento, già previsto precedentemente, per il “Fondo affitti” e quali misure urgenti intenda altresì adottare, al fine di consentire a questa generazione di studenti di realizzare il proprio diritto allo studio;

quali misure intenda altresì adottare al fine di realizzare, entro i tempi stabiliti, il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Riforma 1.7 del PNRR, riguardante l’incremento degli alloggi per gli studenti.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1376267)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n.3-00437 Pubblicato il 16 maggio 2023, nella seduta n. 67. Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Premesso che:

martedì 9 maggio 2023, il tribunale di Mansura in Egitto ha rinviato, per la decima volta e senza che il giudice si presentasse in aula, la nuova udienza del processo a carico di Patrick Zaki, fissandola al prossimo 18 luglio;

Amnesty Italia, che segue attentamente la vicenda di Zaki, ha commentato il fatto che il giudice non si sia neppure presentato in udienza come “un’ennesima prova del disprezzo per i diritti umani da parte della magistratura egiziana”;

Patrick Zaki è tornato in libertà lo scorso 8 dicembre 2021, dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere: da allora è in attesa di giudizio e soggetto al divieto di espatrio. Non potendo lasciare il suo Paese gli è, pertanto, impossibile fare rientro a Bologna per proseguire i suoi studi;

val la pena ricordare come Zaki, già tra il febbraio 2020 e il settembre 2021, avesse subito lo stillicidio di ben 18 udienze, slittate peraltro 9 volte, in cui sono stati decisi prolungamenti della sua custodia cautelare, svoltasi per tutta la sua durata nel carcere di Tora a Il Cairo, tristemente noto per le condizioni disumane in cui versano i detenuti;

come Zaki, altre attivisti egiziani hanno subito misure restrittive di “travel ban”: tra gli altri Hossam Bahgat, direttore dell’organizzazione non governativa “Egyptian initiative for personal rights” (EIPR), con cui collabora lo stesso Zaki, o l’attivista politica Mahienour el-Massry che lo scorso ottobre ha scoperto di essere nella lista dei cittadini su cui pende il divieto di espatrio nonostante la Procura generale del Cairo le avesse garantito il contrario, proprio mentre era in viaggio verso l'Italia per ritirare l'“Aurora prize for awakening humanity”;

come denunciato da diverse organizzazioni internazionali, il regime egiziano starebbe vietando ai dissidenti politici di recarsi all'estero per impedire loro di denunciare le ripetute violazioni dei diritti umani di fronte alla comunità internazionale;

considerato che nell’aprile e nel luglio 2021, il Parlamento italiano all’unanimità, e dunque con il voto favorevole delle attuali forze di maggioranza, ha approvato mozioni con cui è stato impegnato il Governo ad intraprendere le iniziative necessarie al fine di riconoscere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, nell’ambito dei rapporti bilaterali con l’Egitto, affinché le autorità egiziane revochino il divieto di espatrio per Patrick Zaki, consentendogli così di concludere il suo ciclo di studi in Italia.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1376307)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00415 - Pubblicato il 4 maggio 2023, nella seduta n. 65 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Premesso che:

lunedì 1° maggio 2023, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha convocato una riunione a Doha sul futuro dell’Afghanistan, al fine di raggiungere un’intesa comune all’interno della comunità internazionale su quali relazioni stabilire con il regime talebano;

alla riunione erano invitati numerosi Paesi interessati alla crisi. Al tavolo sedevano, infatti, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Iran, Giappone, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvegia, Pakistan, Qatar, Russia, Arabia saudita, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Emirati arabi uniti, Regno Unito, Usa, Uzbekistan, UE e Organizzazione della cooperazione islamica. Al tavolo tuttavia non sedeva, poiché non invitata, l’Italia;

considerato che:

dopo il ritiro USA dall’Afghanistan nel 2021 e la riconquista del Paese da parte dei talebani, le condizioni di vita della popolazione afghana, in particolar modo delle donne, sono drammaticamente peggiorate;

secondo quanto dichiarato lo scorso 4 marzo da Ramiz Alakbarov, vice rappresentante speciale delle Nazioni Unite e coordinatore umanitario per l’Afghanistan, circa 700.000 persone hanno perso il lavoro negli ultimi 18 mesi. Nello stesso periodo il prodotto interno lordo è diminuito del 35 per cento, mentre i costi dei beni alimentari sono aumentati del 30 per cento;

sono almeno 28 milioni, tra cui oltre 15 milioni di bambini, le persone che dipendono dagli aiuti umanitari e come chiarito da Alakbarov “l’Afghanistan rimane la più grande crisi umanitaria del mondo nel 2023, nonostante, ovviamente, i recenti devastanti terremoti in Turchia e Siria”;

le agenzie ONU hanno dichiarato di avere bisogno di almeno 4,6 miliardi di dollari per far fronte alla situazione umanitaria. Si aggiunga che secondo diverse stime serviranno almeno 18,3 milioni di dollari per lo sminamento e lo smaltimento degli ordigni esplosivi nel Paese;

rilevato inoltre che:

secondo quanto riportato dal quotidiano “la Repubblica”, alla domanda espressa sul motivo dell’esclusione dell’Italia dalla riunione svolta a Doha, il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stephan Dujarric, avrebbe risposto che: “Nell’inviare gli inviti, dovevamo garantire un equilibrio regionale, compresi i donatori e le organizzazioni regionali, mantenendo la riunione a un numero gestibile. C’è stato anche un fattore di coinvolgimento politico recente in termini di facilitazione dei colloqui”;

occorre ricordare come l'Italia, con le missioni che si sono svolte in Afghanistan: la “Enduring freedom”, la "International security assistance force”, Isaf, terminata il 31 dicembre 2014 e la missione “Resolute support”, subentrata il 1° gennaio 2015, abbia sempre garantito una delle presenze più numerose tra quelle dei Paesi NATO;

il contingente italiano ha comandato il Provincial reconstruction team (PRT) di Herat, territorio che ha registrato progressi sostanziali per le donne e le ragazze afghane con percentuali decisamente più alte rispetto alle altre province del Paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell’economia;

l’esclusione dal tavolo di Doha certifica un’evidente situazione di marginalità del nostro Governo nella comunità internazionale e rischia di vanificare il prezioso lavoro svolto negli ultimi 20 anni in Afghanistan dal nostro Paese oltre a indebolirne il ruolo e il protagonismo in uno dei contesti internazionali più critici,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto all’esclusione del nostro Paese dal tavolo convocato a Doha dal Segretario generale delle Nazioni Unite;

quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere al fine di garantire la presenza di una delegazione italiana alle prossime conferenze che si terranno sul futuro dell’Afghanistan.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375780)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00425 pubblicato il 3 maggio 2023, nella seduta n. 64 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'interno.

Premesso che:

i sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi nelle nostre città, solo per citare qualche dato nel comune di Milano ci sono 2.174 telecamere con finalità di sicurezza urbana, di cui 1.650 orientabili verticalmente e orizzontalmente e 524 fisse, 1.769 a Roma, 392 a Venezia, 350 a Parma;

dal 2017, con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, lo Stato garantisce un finanziamento annuale per sostenere gli oneri sostenuti dai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti da prefetti e sindaci;

le tecnologie di riconoscimento facciale, anche a fini predittivi, sono utilizzate in molti Paesi, con risultati controversi e soprattutto con il rischio di gravi violazioni del diritto alla privacy delle persone che si ritrovano inconsapevolmente tracciate, con la possibilità da parte dello Stato o di privati di effettuare match tra la propria fisionomia e i propri profili digitali, aperti o chiusi, particolarmente intrusivi;

nel recente passato, diverse amministrazioni comunali (Como, Torino, Udine, fra le altre) hanno provato a ricorrere all’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale applicati alla videosorveglianza nei luoghi pubblici, prendendo a pretesto supposte esigenze di sicurezza; intenzioni finora rimaste tali grazie all’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e del Parlamento, che hanno scongiurato simili decisioni sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (“Trattamento di categorie particolari di dati personali”), che prevede che “Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato”;

la risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale ha invitato la Commissione europea a prendere in considerazione l'introduzione di una moratoria sull'utilizzo di tali sistemi da parte delle autorità statali nei luoghi pubblici, aeroporti ad esempio, e nei locali destinati all'istruzione e all'assistenza sanitaria poiché, fino a quando le norme tecniche non saranno considerate pienamente conformi ai diritti fondamentali, i risultati ottenuti non saranno privi di distorsioni e di discriminazioni e non vi saranno rigorose garanzie contro gli utilizzi impropri in grado di assicurare la necessità e la proporzionalità dell'utilizzo di tali tecnologie;

i garanti della privacy europei, l'EDPS (European data protection supervisor) e l'EDPB (European data protection board) in un parere congiunto del 18 giugno 2021 sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa all'utilizzo dell'AI (artificial intelligence), presentata ad aprile 2021, hanno ribadito la necessità di "un divieto generale di qualsiasi uso dell'IA per il riconoscimento automatico di caratteristiche umane in spazi accessibili al pubblico, come il riconoscimento di volti, andatura, impronte digitali, DNA, voce, sequenze di tasti e altri segnali biometrici comportamentali";

con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, l’Italia è diventato il primo Paese dell’Unione europea a vietare il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici;

l’articolo 9, comma 9, sospende, fino al 31 dicembre 2023, “l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici (...) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, che, ad esempio, non potranno utilizzare sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale in negozi, palazzetti sportivi e mezzi di trasporto;

il Parlamento europeo sta lavorando ad una disciplina dell'intelligenza artificiale (“AI act”), sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'aprile 2021 che prevede uno spazio minimo per l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale in caso di deroghe relative alle autorità pubbliche, che potrebbero avvalersene per ragioni di sicurezza nazionale, difesa e scopi militari: una discussione e un negoziato ancora in corso e i cui esiti saranno vincolanti anche per l’Italia;

nei giorni scorsi, con la necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale, è stato firmato un accordo siglato dai gruppi politici al Parlamento europeo, che elimina l’uso più invasivo di alcune tecnologie ritenute inaccettabili quali il social scoring, ovvero la classificazione dei comportamenti sociali su modello cinese, lo stop agli algoritmi che leggono le emozioni in contesti di lavoro o educativo e il divieto di utilizzo, appunto, di telecamere biometriche a riconoscimento facciale nei luoghi pubblici;

in una recente intervista al “Quotidiano nazionale”, del 1° maggio 2023, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che: “La videosorveglianza è uno strumento fondamentale. La sua progressiva estensione è obiettivo condiviso con tutti i sindaci. Il riconoscimento facciale dà ulteriori e significative possibilità di prevenzione e di indagine. È chiaro che il diritto alla sicurezza va bilanciato con il diritto alla privacy. C’è un punto di equilibrio che si può e si deve trovare. Proprio in questi giorni abbiamo avviato specifiche interlocuzioni con il Garante per trovare una soluzione condivisa”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente fornire elementi informativi su quali interventi intenda adottare per modificare la normativa vigente che vieta l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, operanti attraverso l'uso di dati biometrici, nei luoghi pubblici fino alla fine del 2023, alla luce di un dibattito internazionale molto negativo nei confronti dell’utilizzo di simili tecnologie così invasive e lesive dei diritti delle persone e nelle more di una decisione europea che regolerà in maniera cogente l'utilizzo;

quali interlocuzioni abbia avviato con il Garante per la protezione dei dati personali e in quali tempi ritenga possibile una modifica della normativa che, almeno fino a tutto il 2023, vieta espressamente l’utilizzo di queste tecnologie a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375708)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00417 Pubblicato il 2 maggio 2023, nella seduta n. 63 - Nicola Irto primo firmatario

IRTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.

Premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", concerne la riorganizzazione di alcuni enti previdenziali;

esso ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

le casse operano quindi nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico ossia di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2014, n. 24221, le casse non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite dall'istituto bensì dallo Stato italiano alla stregua di tutte le altre amministrazioni pubbliche;

il 30 marzo 2023 si è tenuto a Roma, in occasione degli stati generali delle casse previdenziali professionali, un sit-in sull’iniquità delle stesse casse ENPAM, forense, ENPAF, dei geometri, degli infermieri, degli architetti;

la manifestazione è nata dall'esigenza di molti professionisti, i quali obbligatoriamente sono iscritti alle casse previdenziali private e in virtù del fatto di appartenere ad un ordine professionale sono chiamati a versare i contributi di tasca propria ad una cassa privata, gestita come un’azienda, da organismi che non rispondono allo Stato;

oggi purtroppo questi professionisti trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, dove l'offerta è al ribasso e la tanta precarietà spesso costringe soprattutto i giovani ad emigrare all’estero;

per quanto concerne i medici dipendenti, questi chiedono con urgenza la riforma del decreto legislativo citato che riguarda anche l’ENPAM ed in particolare la cancellazione dell’obbligatorietà della contribuzione alla cassa per quei titolari di una posizione contributiva presso l'INPS in modo tale che la contribuzione obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

la ratio di tale richiesta si fonda sul presupposto dell’irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l’INPS, obbligato a versarli anche all’ENPAM, per poi percepire una pensione più che modesta;

questa inspiegabile anomalia, su 19 casse previdenziali privatizzate, è presente solo in tre casse; ENPAM, ENPAF ed ENASARCO;

inoltre gli stessi medici dipendenti chiedono che venga limitata e meglio definita l’autonomia della quale godono gli amministratori delle casse in relazione al decreto legislativo, autonomia che comporta notevoli spese che gravano sui bilanci e che sottraggono risorse destinate alle pensioni degli iscritti;

fonti di stampa riportano l’elevato numero dei consiglieri di amministrazione e gli elevatissimi costi per gli emolumenti percepiti negli anni del presidente Oliveti, 649.906 euro circa all’anno (è in ENPAM dal 1995) e 2.156.148 euro solo per i componenti del consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche normative, per rivedere le disposizioni vigenti;

se non ritengano opportuno valutare la cancellazione dell’obbligatorietà ENPAM per quei medici, già titolari di una posizione contributiva presso l'INPS, in modo tale che la contribuzione obbligatoria all'ENPAM diventi esclusivamente volontaria, prevedendo, altresì, la restituzione di quanto versato con gli interessi al raggiungimento dell’età pensionabile o il trasferimento all’INPS o in altre casse di quanto eventualmente già versato.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375622)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00391 Pubblicato il 2 maggio 2023, nella seduta n. 63 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'interno.

Premesso che:

lo scorso 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, esponenti del gruppo di estrema destra “Do.Ra”, hanno interrotto le celebrazioni in corso presso il Comune di Azzate, in provincia di Varese, minacciando i partecipanti alle celebrazioni e ignorando gli inviti ad allontanarsi delle forze dell’ordine;

il predetto gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, è un’organizzazione che, come si legge sul relativo sito web, si dichiara “ancorato al fascismo e al nazionalsocialismo” ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura della sede di Caidate di Sumirago, sempre nella provincia di Varese, nel 2017, a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti fascisti di Do.Ra non sono nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vice questore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni, e minacce, rivolte al giornalista del quotidiano “la Repubblica”, Paolo Berizzi. A tali gravissimi fatti si aggiungano, inoltre, i continui comunicati stampa intrisi di violenza e, non da ultimo, le rune in onore dei caduti delle SS impiantate nei pressi del sacrario partigiano sul monte San Martino, simbolo della Resistenza nel Varesotto;

occorre evidenziare come il primo firmatario del presente atto, con l’interrogazione 3-00120, avesse già richiesto al Ministro in indirizzo, a seguito dell’affissione di locandine di Capodanno ritraenti quattro membri delle SS naziste che brindano, l’adozione di iniziative urgenti al fine di porre immediatamente fine alle attività del predetto gruppo neofascista. Tuttavia ad oggi l’atto di sindacato ispettivo non ha avuto alcuna risposta;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del Partito Nazionale Fascista; in attuazione di tale disposizione la legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come “legge Scelba”, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo e punisce con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista;

la predetta legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista” secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l’esaltazione, la minaccia o l’uso della violenza quale metodo di lotta politica; il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; la propaganda razzista; l’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

come di tutta evidenza le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrano pienamente nelle condotte vietate dalla “legge Scelba” che, inoltre, all’articolo 3 prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo adotti il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere per quali motivi, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo non abbia ancora provveduto allo scioglimento del gruppo di estrema destra Do.Ra nel rispetto delle disposizioni, di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375641)Testo[Testo]0 kB
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375641)Testo[Testo]0 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00383 Pubblicato il 27 aprile 2023, nella seduta n. 61 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della giustizia.

Premesso che:

in data 15 aprile 2023 Ilaria Salamandra, avvocata penalista del foro di Roma, ha denunciato pubblicamente il fatto che nella stessa mattina presso il Tribunale penale di Roma la sua richiesta di rinvio dell’udienza per impossibilità a presenziare, dovendo seguire il figlio in day hospital presso l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma (per lo svolgimento di una risonanza magnetica con sedazione profonda), sia stata rigettata dal collegio;

l’avvocata, avvalendosi della facoltà di cui al comma 5 dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, ha depositato istanza di legittimo impedimento al collegio ed alla Procura in data 12 aprile, dopo aver vanamente cercato di spostare ad altra data l’accertamento medico del figlio;

in particolare, il collegio ha invitato la collega della Salamandra presente in aula a contattarla per autorizzare nello specifico l’escussione di testimoni già prevista, nonostante la sua assenza. Vista l’impossibilità di contattarla il collegio ha provveduto a verbalizzare: “il Tribunale considerato che l’impedimento rappresentato nell’istanza di rinvio dell’Avvocato Salamandra non è stato comunicato tempestivamente al Tribunale, risultando sin dal 28.03.2023 l’appuntamento presso l’Ospedale Bambin Gesù di Policoro e avendolo comunicato soltanto il 12.04.2023; considerato che a ciò si aggiunge il fatto che il bambino anziché dalla mamma poteva essere accompagnato dal papà”;

la denuncia pubblica dell’avvocata Salamandra ha acceso il dibattito sulla mancanza di reali politiche di conciliazione per le donne, madri lavoratrici, e evidenziato la necessità di tutelare il diritto di avvocate e avvocati di ottenere il rinvio di un’udienza qualora vi sia un motivo urgente anche imprevisto che lo richieda;

successivamente alla denuncia pubblica dell’avvocata Salamandra, diverse professioniste hanno fatto pervenire al consiglio dell’ordine, al comitato di pari opportunità dell’avvocatura e alle associazioni testimonianze di episodi analoghi, in cui sono stati negati diritti legati al loro stato di gravidanza o alla maternità, con evidente nocumento per il loro diritto di esercitare la professione nel pieno rispetto della parità di genere;

considerato che:

il Consiglio nazionale forense ha espresso pubblicamente solidarietà all’avvocata Salamandra, definendo la decisione del collegio ingiusta e in contrasto con i principi fondamentali della giustizia;

l’Associazione nazionale magistrati del distretto laziale, difendendo il diritto degli avvocati di ricorrere al legittimo impedimento, ha sottolineato la necessità di un bilanciamento dei diversi interessi nel corso dello svolgimento dei processi;

nonostante l’ANM abbia giustificato il diniego del rinvio del processo con il fatto che l’avvocata Salamandra avesse delegato una sua collega, occorre comunque evidenziare come la collega fosse stata delegata al solo fine di accertare l’accoglimento dell’istanza di rinvio nonché al fine di annotare la data del rinvio; inoltre, appare certamente anomala la circostanza che il collegio abbia invitato la collega a contattare l’avvocata Salamandra per avere il suo consenso a procedere con l’udienza;

si aggiunga che rispetto al rilievo mosso dal collegio in merito alla non tempestività dell’istanza occorre sottolineare come sia prassi, oramai consolidata nelle aule di giustizia ed adottata da diversi magistrati, decidere al momento della celebrazione dell’udienza, prescindendo dunque dal momento del deposito dell’istanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere, nell’ambito delle sue competenze e nel rispetto dell’autonomia dei magistrati, iniziative al fine di garantire al meglio l’esercizio del diritto delle avvocate e degli avvocati di ottenere il rinvio di un’udienza qualora vi sia un motivo urgente anche imprevisto.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375537)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00361 Pubblicato il 19 aprile 2023, nella seduta n. 58 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'istruzione e del merito.

Premesso che:

con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, sono state adottate le linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della missione 4, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea;

con decreto ministeriale 5 aprile 2023, n. 63, e circolare 5 aprile 2023, n. 958, sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento o orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle linee guida per l’orientamento;

sono, altresì, definite le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi del docente tutor e orientatore;

l’articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

si prevede che sia il dirigente scolastico ad avviare la procedura per la selezione dei docenti volontari che desiderano svolgere le funzioni di tutor e di docente orientatore. Questi docenti devono anche essere disponibili a partecipare alla formazione propedeutica di 20 ore, che è necessaria per individuare successivamente le figure di tutor e docente orientatore;

nella circolare ministeriale si stabilisce che, al fine di favorire un’applicazione efficace della misura, ciascuna istituzione scolastica possa individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti;

in sede applicazione dell’introduzione della figura del tutor e dell’orientatore, sono prese in considerazione, per le attività curriculari, esclusivamente le classi terze quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, escludendo il biennio e quelle di scuola secondaria di primo grado;

già al momento della scelta della scuola superiore, le caratteristiche e i talenti personali, le motivazioni e i desideri riguardanti il proprio futuro si intrecciano a riflessioni sulle possibilità concrete che gli studenti percepiscono di avere nel mondo reale;

i percorsi di orientamento dovrebbero innanzitutto fornire gli strumenti necessari per conoscere sé stessi e la realtà esterna, per definire i propri obiettivi formativi e lavorativi, tenendo nella giusta considerazione i bisogni e le caratteristiche individuali;

alla scuola in primo luogo spetta il compito, in rete con altri soggetti pubblici e privati, di realizzare una didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze, un sistema integrato quindi, una comunità orientativa educante, che proponga un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni, che possa anche prevenire e contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica;

emergono criticità nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado e le iniziative di continuità si limitano spesso ad attività finalizzate a controllare l’attuazione dell’obbligo scolastico e a verificare l’adeguatezza del percorso formativo scelto utilizzando i risultati raggiunti dagli alunni. In tal senso si registrano poche iniziative che puntano sulla progettazione di percorsi didattici che coinvolgono gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonostante nel primo biennio si concentri la percentuale più alta di abbandoni, ripetenze e passaggi ad altri corsi di studio;

inoltre, è proprio in questi due anni che si radicano i processi che poi portano a generare il fenomeno dei NEET (not in education, employment or training). La mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione porta inevitabilmente a una segmentazione del progetto formativo che dovrebbe accompagnare l’alunno dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado e, quindi, a una non uniformità e talvolta ripetitività che rende poco agevole il percorso scolastico;

si ritiene che:

è un grave errore aver escluso nelle attività di orientamento la scuola secondaria di primo grado poiché la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio non è, spesso, fatta con consapevolezza e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

l’orientamento è strategico e tutti i percorsi scolastici dovrebbero essere orientativi: si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita culturale e sociale delle studentesse e degli studenti da collocare strategicamente in un'impostazione sistemica;

si considera, inoltre, eccessivo il numero medio di studenti affidati al tutor o all’orientatore poiché non si fa coincidere la funzione esercitata con il gruppo classe, impedendo un’efficace azione orientativa, didattica, pedagogica. La figura rischia di non essere in grado di intercettare e dare risposte efficaci ai bisogni di individualizzazione, dovendosi relazionare con gruppi anche di 50 alunni;

infine, per le attività formative che prevedono una didattica attiva e laboratoriale, programmate dai collegi e propedeutiche alla formazione dei docenti, come rilevato nel parere espresso dal CSPI del 28 marzo 2023 schema di circolare ministeriale recante “Avvio delle iniziative propedeutiche all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento - A.S. 2023/2024. Il tutor scolastico: prime indicazioni” sarebbe opportuno coinvolgere anche le università, che da anni si occupano di formazione degli insegnanti, evitando l’erogazione esclusivamente in modalità telematica,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui si è scelto in modo incomprensibile di escludere o di non partire nelle attività di orientamento dalla scuola secondaria di primo grado nonostante la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio sia spesso faticosa e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di estendere già dall’anno scolastico in corso anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2023;

se non ritenga di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, come previsto dal decreto ministeriale n. 328 del 2022, supportando studenti e famiglie ad una scelta consapevole e ponderata, tale da valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti e contribuire alla riduzione della dispersione scolastica;

se non ritenga di ampliare le attività formative rispetto alle previste 20 ore, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento necessari a rafforzare le competenze connesse con la professione docente e con l’obiettivo di conseguire adeguate competenze per lo svolgimento della funzione del docente tutor;

se non ritenga di ridurre il numero degli alunni affidati al tutor, nella misura da far coincidere la funzione con il gruppo classe, in modo tale da rendere realmente efficace l’azione didattica;

in tal senso, se non intenda individuare ulteriori risorse da destinare ad un’attività di orientamento realmente efficace allo scopo.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375301)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00359 Pubblicato il 19 aprile 2023, nella seduta n. 58 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'interno.

Premesso che:

nella notte dell’8 aprile 2023 un ordigno è esploso davanti all'abitazione di Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio, nel salernitano;

sebbene non siano stati registrati feriti, la bomba carta ha danneggiato il portone del palazzo nel quale risiede il sindaco così come alcune vetture parcheggiate nei pressi dello stabile;

nelle 24 ore precedenti, ossia nella notte tra il 6 e il 7 aprile, una bomba carta è esplosa davanti alla casa del primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano;

considerato che:

anche Carmela Zuottolo, sindaco di un’altra città dell’agro nocerino-sarnese, San Marzano sul Sarno, ha denunciato agli organi di informazione che nella sua città sono avvenuti due atti di intimidazione nei confronti di due componenti della maggioranza, Pasquale Alfano e Angela Calabrese;

con l’arrivo dei fondi del PNRR i sindaci saranno chiamati a gestire somme di denaro notevoli e ad assumere decisioni e atti fondamentali per la vita delle loro comunità;

l’ultimo rapporto di “Avviso pubblico” ha fatto registrare un incremento delle minacce e delle intimidazioni ai danni dei presidenti e dei consiglieri regionali che, com’è noto, nell’esercizio delle loro funzioni, dispongono del potere di legiferare e prendere provvedimenti che hanno una ricaduta significativa su vaste aree territoriali; dal rapporto si evince che nel solo 2021 sono stati 438 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza. Insieme agli incendi di auto, abitazioni, strutture e mezzi comunali, le intimidazioni corrono anche sul web, in particolar modo sui social network, dove girano fake news e hate speech. Tutto ciò accade, in particolare, nei Comuni medio-piccoli, al di sotto dei 20.000 abitanti, dove gli amministratori sono a più diretto contatto con la popolazione e spesso non godono di particolari forme di protezione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e se non intenda attivare subito un tavolo specifico con la Prefettura per mettere in sicurezza il lavoro degli amministratori locali dell’agro nocerino-sarnese ormai oggetto di troppe intimidazioni.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1375295)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00378 Pubblicato il 18 aprile 2023, nella seduta n. 57 - Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:

la società sarda Orefice generators, che realizza generatori elettrici, è una delle aziende che sono state coinvolte negli ultimi 10 anni nel progetto di ricollocamento e reindustrializzazione degli ex lavoratori della multinazionale dell'elettronica americana Jabil, che ha lo stabilimento nel sito di Marcianise (Caserta) e nel corso degli anni ha attuato politiche di riorganizzazione del lavoro e del personale tramite licenziamento e ricollocazione dei lavoratori presso altre realtà aziendali;

la Jabil nel giugno 2019 ha licenziato 250 lavoratori ed ha sottoscritto alcuni accordi, anche mediante intermediazione del Ministero dello sviluppo economico, per la reindustrializzazione del sito e la ricollocazione del personale; Orefice generators era stata individuata quale soggetto aderente al piano di reimpiego e Jabil le aveva riconosciuto un incentivo di circa 80.000 euro per ogni lavoratore riassunto;

l'azienda sarda si era impegnata non soltanto a rispettare le condizioni contrattuali dei 23 lavoratori provenienti da Jabil ma aveva anche garantito alla Regione ed al Ministero che l’attività produttiva sarebbe rimasta nel territorio casertano, o al massimo nella vicina area napoletana di Caivano, avendo affittato anche un capannone vicino alla Jabil, senza però avviare mai la produzione;

secondo quanto risulta agli interroganti, appena qualche mese dopo l’annunciato avvio della produzione, l’azienda ha messo in cassa integrazione una metà dei 23 lavoratori ex Jabil; nell’ottobre 2021 Orefice ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di chiudere lo stabilimento aperto nell'ottobre 2020 nell'area industriale di Pascarola a Caivano e di trasferire i 23 addetti al sito produttivo di Sestu (Cagliari) senza indicare ampliamenti produttivi e quindi con scarse prospettive di lavoro per i dipendenti trasferiti. A questa grave ed immotivata decisione i lavoratori coinvolti hanno reagito rifiutando il trasferimento, con conseguente procedura di licenziamento da parte dell’azienda;

il 21 novembre 2022 il Tribunale di Napoli nord, che aveva già dichiarato illegittimo il trasferimento in Sardegna dei 23 lavoratori ex Jabil da parte di Orefice, ha dichiarato altresì illegittimo il loro successivo licenziamento condannando dunque l’azienda al reintegro;

nell’ordinanza del giudice del lavoro si legge che “i trasferimenti intimati appaiono illegittimi in quanto non vi è prova della sussistenza delle reali esigenze tecnico produttive ed organizzative e i conseguenti licenziamenti vanno concretamente qualificati come licenziamenti collettivi intimati in assenza delle procedure legittimanti”;

tale pronuncia giudiziale evidenzia ancora una volta come il processo di reindustrializzazione del territorio di Caserta sia stato condotto in modo critico, depauperando il contesto produttivo, anche a causa dell’operato delle aziende straniere che hanno avviato operazioni industriali conclusesi poi con l’abbandono del territorio dopo aver acquisito e delocalizzato le produzioni;

da quanto si apprende a mezzo stampa, nel mese di marzo 2023 la stessa Jabil ha annunciato di aver avviato un’operazione di investimento in Croazia che comporterà l’assunzione di circa 1.500 lavoratori, motivando la scelta aziendale con l’aumento della richiesta di energie rinnovabili e della produzione di veicoli elettrici, mentre i 190 lavoratori del sito di Marcianise attendono ancora di capire se verranno reimpiegati al termine del periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria che scadrà a fine maggio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di monitorare e controllare la situazione industriale;

quali misure intendano porre in essere per sollecitare la permanenza dell’azienda nel territorio casertano salvaguardando i posti di lavoro.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1374548)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 642 Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati « Eureteka » COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023 – Nicola Irto cofirmatario.

Negli ultimi anni è maturata con sempre maggiore intensità la consapevolezza dell'importanza di assicurare – nel più ampio contesto dei processi di transizione digitale in atto – strumenti didattici e ambienti di apprendimento che, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, consentano di assicurare e promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti nelle discipline scientifiche, tecniche e matematiche (STEM).
Dapprima la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha avviato il processo di digitalizzazione del sistema scolastico, introducendo e disciplinando – all'articolo 1, commi 56 a 62 – il Piano nazionale per la scuola digitale la cui attuazione, negli ultimi anni, ha contribuito a un sensibile miglioramento dei processi di innovazione.
Tali processi hanno avuto nuovo impulso, come noto, nel quadro dell'attuazione del programma di investimenti Next Generation EU e, dunque, con l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152 ha finanziato – nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un concorso per la progettazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.
Risulta ad oggi ancora carente, tuttavia, la presenza di spazi fisici e digitali per lo studio delle discipline STEM riconoscibili sul territorio e aperti ad esso.
Il progetto « Eureteka » mira a colmare questo divario, e il presente disegno di legge intende contribuire a tale obiettivo rendendo strutturale – e non soltanto contingente o sperimentale – la realizzazione su tutto il territorio nazionale di spazi come le Eureteke, in cui gli studenti e le studentesse possano fare esperienze stimolanti in ambito STEM, per far emergere ed esplorare passioni e aspirazioni (a volte condizionate dal rendimento scolastico, da stereotipi, da esperienze pregresse) nella logica di un orientamento di tipo formativo e non solo informativo.
In questa prospettiva le Eureteke possono così rappresentare non soltanto luoghi di formazione in senso stretto, ma anche ambienti finalizzati all'orientamento agli studi universitari, stimolando l'avvicinamento alle materie STEM, in particolare per le bambine e le ragazze. In questo ambito, infatti, si registra ancora una forte influenza di stereotipi di genere, che limitano l'accesso di bambine e ragazze a queste discipline. Sempre nell'ottica di promuovere l'orientamento secondo modalità innovative, le specifiche caratteristiche delle Eureteke potranno favorire lo sviluppo di pratiche di collaborazione in sinergia con enti locali, università e istituzioni di ricerca presenti nel territorio di riferimento, ma anche con enti del terzo settore.
Pertanto, ferma restando la loro destinazione prevalente ad attività di tipo didattico, le Eureteke possono rappresentare fondamentali snodi di collegamento tra gli istituti scolastici e le comunità territoriali, contribuendo così a valorizzare la funzione della scuola come presidio civico e luogo in cui costruire percorsi di coesione sociale.
Il disegno di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede che la costruzione delle Eureteke sia finanziata, con cadenza annuale, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, con riferimento in particolare alla Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata e all'Azione #7 – Piano per l'apprendimento pratico. L'articolo definisce inoltre le Eureteke quali ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative nonché modulari, flessibili e reversibili, destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.
L'articolo 2 demanda a successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – la disciplina delle modalità di realizzazione delle Eureteke e dei criteri di selezione dei progetti. Si prevede che, nel decreto, si assicuri che la selezione avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica e che vengano rispettate alcune essenziali caratteristiche delle Eureteke e cioè, in particolare che i progetti riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità; che le Eureteke possano essere collocate sia all'interno delle scuole che in luoghi aperti e pubblici e che, in ogni caso, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, vengano assicurate opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento; che gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (cloud) e di avatar robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento; che sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale anche, dopo la realizzazione delle prime Eureteke, destinando quote di finanziamento a territori che siano sprovvisti o provvisti in modo insufficiente di Eureteke; che, infine, sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali. Il comma 2 prevede che l'avviso pubblico rivolto al finanziamento di progetti di realizzazione delle Eureteke venga adottato dal Ministro con cadenza annuale.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, a valere sulla quota parte destinata al Piano nazionale per la scuola digitale del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è – a tal fine – incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1376237/index.html)Testo[Testo]0.1 kB

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00324 - Pubblicato il 4 aprile 2023, nella seduta n. 53 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Premesso che:
tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea hanno assunto l'impegno di fare della UE il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
il piano per la transizione energetica, approvato l’8 marzo 2022 dal comitato interministeriale per la transizione ecologica, stima che l’Italia, per raggiungere gli obiettivi previsti nel 2030, debba installare 70-75 gigawatt di nuova capacità di energie rinnovabili;
il 15 marzo 2023, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2023 di Terna, il Ministro in indirizzo ha indicato che il target di 70 gigawatt di rinnovabili al 2030 “va confermato”. Nella stessa occasione ha aggiunto che: “la programmazione nazionale sarà rivista con il Piano Nazionale Integrato Clima-Energia, per arrivare più avanti ad autorizzare dai 12 fino a 14 gigawatt l’anno di capacità rinnovabile, dall’attuale impegno di circa sette. Gli indicatori ci dicono che è un obiettivo raggiungibile”;
secondo i dati elaborati da Legambiente nel rapporto “Comunità rinnovabili 2022”, seguendo la media di installazione di nuove capacità di energie rinnovabili nel triennio 2019-2021 servirebbe oltre un secolo per raggiungere il target;
i costi delle rinnovabili, dopo un decennio di calo progressivo, a partire dal 2020 hanno registrato dei notevoli rialzi. Il risultato del fenomeno è un incremento significativo del levelised cost of energy, ossia il costo complessivo di produzione di impianti eolici, solari e di accumulo elettrochimico, proprio in un momento storico in cui questo tipo di tecnologie ha acquisito un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di indipendenza energetica;
uno dei principali provvedimenti in vigore per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili è il decreto ministeriale 4 luglio 2019, il quale, in continuità con i decreti ministeriali 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, ha il fine di promuovere attraverso un sostegno economico la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia. Esso prevede due tipologie di incentivi, entrambi erogati dal GSE: una tariffa incentivante omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia. Per ottenere questi incentivi sono previste due diverse modalità di accesso a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza: l’iscrizione ai registri per le offerte inferiori a un megawatt e la partecipazione a procedure d'asta per le offerte con potenza pari o superiore a un megawatt;
l’incentivo può assumere valore negativo in caso di tariffa spettante inferiore ai valori di mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, obbligando nel qual caso l’azienda aggiudicatrice del bando a restituire l’importo al GSE tramite conguaglio e contribuendo a ridurre gli oneri del sistema elettrico e di conseguenza delle bollette;
gli strumenti di supporto previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 si stanno rivelando inefficaci nel sostenere l’installazione di nuove capacità di energie rinnovabili, in quanto i livelli tariffari offerti sono disallineati rispetto ai costi delle tecnologie e pertanto incapaci di attirare l’interesse di aziende e investitori. Nonostante il recente incremento del numero di progetti autorizzati, il decimo bando pubblico (l’ultimo per il quale sono disponibili le graduatorie) ha registrato una scarsissima partecipazione, riuscendo ad assegnare meno del 7 per cento del contingente di potenza disponibile. Inoltre, diversi progetti partecipanti al bando hanno rinunciato alla procedura prima della finalizzazione della graduatoria, mentre impianti già aggiudicatari con bandi precedenti stanno presentando difficoltà economiche nell’essere avviati ed entrare in esercizio, tanto da rinunciare al diritto alla tariffa conseguita;
la scarsa partecipazione ai bandi pubblici per l’accesso ai meccanismi di supporto previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 e la rinuncia agli esiti della procedura d’asta o ancora alla tariffa aggiudicata da parte di progetti assegnatari sono imputabili all’inadeguatezza dei valori attualmente previsti per la tariffa incentivante omnicomprensiva e per le tariffe a base d’asta per il riconoscimento dell’incentivo, non allineate ai fenomeni inflattivi e all’aumento registrato negli ultimi anni del costo complessivo di produzione di impianti eolici, solari e di accumulo elettrochimico;
in assenza di una revisione al rialzo di tali valori, sul modello di quanto già avvenuto in Francia e Germania, rischia dunque di risultare inefficace anche la misura secondo cui i contingenti inutilizzati previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 saranno rimessi in asta ogni tre mesi;
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 aveva previsto un termine di 180 giorni per l’emanazione dei decreti ministeriali necessari alla definizione dei contingenti resi disponibili ad asta, degli incentivi e dei livelli di potenza incentivabile all’interno del programma di aste FER per il prossimo quinquennio (2023-2027). Tale termine è scaduto a giugno 2022, ma i decreti ministeriali non sono ancora stati emanati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda rivedere al rialzo le tariffe a base d’asta per l’assegnazione del contingente di potenza ancora disponibile sulla base del decreto ministeriale 4 luglio 2019 e le tariffe dei progetti aggiudicatari non ancora realizzati, così da garantire che il provvedimento possa raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di promozione della diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
se intenda riproporre le stesse modalità di incentivi previste dal decreto o se invece intenda rivedere gli strumenti di promozione della diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla base dei nuovi scenari di mercato;
se intenda attivarsi affinché il Ministero proceda con rapidità all’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021, necessari a definire il programma di aste FER per il prossimo quinquennio (2023-2027).

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1372687)Testo[Testo]0.1 kB
f t g

Nicola Irto - Sito ufficiale

 

e-mail: segreteria.nicolairto@gmail.com

Privacy Policy

   

 

 

Restiamo in contatto

Iscriviti alla newsletter per ricevere news e bandi