È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.279 del 09 novembre 2020 il decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. decreto Ristori bis) contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Vediamo in sintesi le principali misure in esso contenute.

Contributo a fondo perduto
Sono ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori).
Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle c.d. zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità.
Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio e per quelli introdotti con il precedente decreto Ristori. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio. Per chi ha già fatto domanda per i precedenti contributi ottenendoli non sarà necessario ripresentare l’istanza ma l’accredito sarà automatico.
È stato, dunque, predisposto un nuovo elenco attività interessate dai benefici (allegato 2 decreto Ristori bis).

Credito d’imposta affitti commerciali (Bonus locazioni)
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate nel DPCM 3 novembre 2020 viene esteso il c.d. bonus locazione cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020.
La misura interessa le attività di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis che operano nelle suddette aree.

Cancellazione saldo IMU 2020
Si allarga il campo di applicazione della cancellazione del secondo acconto IMU 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.
Un primo intervento in tal senso c’è stato con il decreto Ristori, con cui il legislatore all’art. 9, ha cancellato il saldo IMU 2020 gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.
Si tratta delle attività riportate all’allegato 1 dello stesso decreto Ristori. Condizione fondamentale per avere l’esenzione che il proprietario dell’immobile sia anche colui che in esso vi esercita la relativa attività imprenditoriale.
Ora con il decreto Ristori bis, si aggiunge la cancellazione del saldo IMU 2020 anche per le attività di cui all’allegato 2 del medesimo decreto. Sono le attività ricadenti nelle zone di rischio rossa e arancione ed interessate dai provvedimenti di chiusura del Governo disposti a fronte dell’aggravarsi della seconda ondata dell’epidemia Covid-19 nel nostro Paese.
Resta fermo che per essere esonerati dal versamento è necessario che il possessore dell’immobile (soggetto a pagamento IMU) sia anche il gestore dell’attività.

Proroga secondo o unico acconto imposte 2020
Si rinvia al 30 aprile 2021 del termine di versamento per il secondo o unico acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020. Beneficiari della disposizione sono:
- i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA)
- i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio
- di coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
Non è previsto alcun requisito legato al calo di fatturato e, quindi, nessun requisito reddituale. Tali contribuenti, tuttavia, devono operare in una delle zone di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate nel DPCM 3 novembre 2020.
Resta ferma la stessa proroga di cui all’art. 98 del decreto Agosto, la quale da un lato non è legata all’ubicazione dell’attività ma per contro è legata a calo di fatturato (i soggetti di cui sopra per averne diritto devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019).

Sospensione versamenti di novembre
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguardanti:
- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
- i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Sono interessati da questa misura:
- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, che operano in qualsiasi area del territorio nazionale
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto
- i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 dello stesso decreto Ristori bis
- i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Per chi ha già versato non si fa luogo al rimborso. I versamenti sospesi potranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Altre misure
Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.
Nelle regioni c.d. rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DL-149-del-09112020.pdf)Decreto[Decreto]258 kB

Finalità
Acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Destinatari
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. I fondi serviranno agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.

Beneficiari
Studenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

Ripartizione risorse
Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto del numero degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall’Invalsi, in misura ponderale pari al 70%.

Dotazione finanziaria
85 milioni di euro di cui euro 3.595.958,80 per la Calabria

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-155-del-02-novembre-2020?pk_vid=9969237f9a271e00160478412109007a)Decreto e ripartizione somme per singola istituzione[Decreto e ripartizione somme per singola istituzione]0 kB

Finalità e oggetto dell’intervento
Gli interventi del FONDO NUOVE COMPETENZE (di seguito “FNC”) hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Inserito tra le misure previste dal Decreto Rilancio e confermato, oltre che rafforzato, dal Decreto Agosto, il Fondo è uno strumento inedito: da un lato, poiché punta su formazione e riqualificazione delle risorse, ha una connotazione fortemente attiva; dall'altro, è alternativo alla Cassa Integrazione, con benefici quindi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Il tutto, attraverso un intervento che sostiene le imprese anche nel delicato processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica in att

Destinatari
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

Entità del contributo
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
In pratica, l'orario di lavoro potrà essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi per le aziende, grazie all'intervento del Fondo, saranno a carico dello Stato. Inoltre, non ci sarà alcuna riduzione della retribuzione per i lavoratori rispetto ai consueti meccanismi della Cassa Integrazione.

Soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze
Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.

Presentazione dell’istanza di contributo
La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato. L’istanza di contributo deve essere presentata attraverso i modelli di seguito richiamati ed allegati all’avviso.
L’istanza può essere per singola azienda o cumulativa

Istruttoria delle istanze
L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione

 

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze)Avviso e allegati[Avviso e allegati]0 kB

Descrizione
Il bonus PC e internet fino a 500 euro è riconosciuto alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, come anche la fornitura di Tablet o PC.

Beneficiari
Famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro e privi di connessione internet o con connessione a una di velocità inferiore a 30 Mbps (come’Adsl).
È riconosciuto un solo bonus PC e Internet per nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa.

Valore del bonus
Le famiglie avranno un bonus fino a 500 euro o (200 euro per la connettività e 300 euro per Tablet o PC)

Risorse economiche disponibili
204 milioni di euro

Come richiedere il bonus
Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore (su qualsiasi canale, online, negozi…), il proprio o un altro, che rispetti i requisiti di connettività succitati.
E’ necessario autocertificare il proprio Isee e il fatto di non avere già una connessione banda ultra larga.
l’operatore telefonico:
- eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione
- fornisce il router
- fornisce il computer o il tablet (a scelta dell’utente).
L’operatore otterrà poi il rimborso dei costi da Infratel, seguendo una procedura apposita di convenzione e registrazione.

Tempistica
Bonus PC e internet da 500 euro: prende il via dal 9 novembre per le famiglie con ISEE basso al di sotto dei 20.000 euro. Il bonus sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse.

Cos’è il bonus bici e monopattini
Il bonus bici è un contributo, per un ammontare di massimo 500 euro, che copre fino al 60% della spesa sostenuta per comprare un mezzo di mobilità sostenibile.
È valido per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita (e-bike), veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica tra cui monopattini hoverboard e segway, e servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come abbonamenti per il bike sharing o monopattini e scooter sharing), esclusi quelli mediante autovettura.

Chi può richiedere il bonus
Il bonus può essere richiesto solo dai residenti maggiorenni di
• capoluoghi di Regione;
• città metropolitane (tutti i comuni facenti parte della città metropolitana);
• capoluoghi di Provincia.
• comuni con almeno 50.000 abitanti

Come ottenere il bonus
Per ottenere e usare il bonus bici bisognerà registrarsi sull’applicazione web a partire dal 3 novembre 2020.
I richiedenti dovranno inserire nome, cognome e codice fiscale, e accertare la propria identità tramite SPID.
In seguito al completamento della registrazione, durante la quale si conferma di essere in possesso i requisiti, il Ministero dell’Ambiente attribuisce il bonus. Il bonus si potrà usare solo presso i fornitori di beni e servizi che fanno parte dell’elenco degli accreditati.
I buoni mobilità devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

Modalità uso del bonus
I modi per ottenere il bonus sono due:
• come rimborso per una spesa effettuata dal 4 maggio al giorno antecedente la pubblicazione del portale;
• come buono spesa, da usare entro 30 giorni dalla generazione sul portale.

Contributo
Il bonus bici copre il 60% della spesa sostenuta per comprare biciclette, anche con pedalata assistita, monopattini anche elettrici, segway e hoverboard, così come per i servizi di sharing mobility (escluse le autovetture), e arriva fino a un massimo di 500 euro (per acquisti di prezzo superiore a 833,33 euro)

Risorse disponibili
210 milioni di euro

Modalità di erogazione
i rimborsi verranno erogati secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili.
Ci saranno due fasi per il rimborso:
Fase 1: per tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto di una bici, anche a pedalata assistita, monopattino e seegway, tra il 4 maggio fino al giorno antecedente l’inizio della messa online della piattaforma, è previsto un rimborso tramite bonifico diretto sul conto corrente. Per questo, al momento della registrazione al portale del Ministero dell’Ambiente, oltre allo Spid, è bene avere con sé la copia digitale del documento giustificativo di spesa, da allegare alla domanda, e le coordinate Iban.
Fase 2: dal 3 novembre (o comunque dal giorno di inizio operatività del portale web dedicato), lo sconto sarà diretto ed effettuato dal negoziante. Il cittadino che vuole usare il bonus bici, infatti, dovrà presentare il buono spesa scaricato dalla piattaforma web direttamente all’esercente al momento dell’acquisto del bene. La lista dei negozi aderenti all’iniziativa sarà pubblicata sulla piattaforma.

Allegati:
Accedi a questo URL (http://www.buonomobilità.it/)Link piattaforma richiesta bonus[Link piattaforma richiesta bonus]0 kB
Accedi a questo URL (https://www.minambiente.it/buono-mobilita)Avviso[Avviso]0.2 kB
f t g

Nicola Irto - Sito ufficiale

 

e-mail: segreteria.nicolairto@gmail.com

Privacy Policy

   

 

 

Restiamo in contatto

Iscriviti alla newsletter per ricevere news e bandi