Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00557 Pubblicato l'11 luglio 2023, nella seduta n. 85 Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che:
l’articolo 2, commi 198 e 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il garante della sorveglianza dei prezzi, prevedendo che esso si avvalga, per l’esercizio delle sue funzioni, anche della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da quest’ultimo rilevati;
il successivo comma 199-bis, introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, prevede che, al fine di monitorare la dinamica dei prezzi è costituita la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, che può essere convocata dal garante per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all'individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi;
il comma 199-quinquies, anch’esso introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, prevede, altresì, che: “qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna”;
considerato che:
secondo i dati ISTAT relativi al mese di maggio 2023, si sono registrati aumenti medi del 40 per cento su base annua dei prezzi medi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali, nonostante, nel medesimo mese, si sia verificato un calo generalizzato dei prezzi dei carburanti;
tali aumenti sono stati registrati anche dall’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy, in quanto nella newsletter “Prezzi e tariffe” del maggio 2023, che riporta i dati di Eurostat, “il differenziale inflazionistico è sfavorevole all’Italia per il trasporto aereo passeggeri” ed è registrato un aumento del 38,03 per cento dei relativi prezzi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, un dato nettamente maggiore rispetto a quello medio dell’area euro, pari al 17,91 per cento;
a quanto si apprende da fonti giornalistiche, le compagnie aeree interessate hanno affermato che l'aumento dei costi è dovuto, da un lato, alla crescita dell’inflazione generale, dall’altro, al significativo aumento della domanda con la ripresa dei viaggi post COVID-19, cui le compagnie non hanno risposto pienamente con nuovi mezzi e personale, mentre il calo dei prezzi dei carburanti non avrebbe avuto un impatto come quello dei biglietti in quanto diverse compagnie lo hanno acquistato l’anno precedente con costi più elevati;
nonostante il comunicato stampa ISTAT relativo ai prezzi di maggio sia stato pubblicato a metà giugno, secondo quanto riportato dal sito del Ministero delle imprese solamente lo scorso 4 luglio, su indicazione del Ministro, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha avviato un’interlocuzione con le principali compagnie aeree, vale a dire ITA Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, al fine di “analizzare le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei negli ultimi mesi sulle tratte nazionali”, e in particolare quelli relativi alle tratte che collegano le città di Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari;
il garante ha inoltre comunicato che la prossima riunione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi si terrà giovedì 20 luglio e servirà a confrontare i dati forniti dalle imprese con quelli già disponibili;
secondo la citata normativa vigente, l’adozione delle misure correttive è successiva agli esiti dei lavori della commissione, pertanto queste rischiano di arrivare in ritardo rispetto alle esigenze degli utenti che necessitano di prenotare in anticipo voli lungo le tratte critiche in coincidenza con il periodo di ferie estive,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno impedito la tempestiva attivazione delle procedure di monitoraggio della dinamica dei prezzi previste dalla legge n. 244 del 2007, e in particolare la costituzione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi prevista dall’articolo 2, comma 199-bis, della legge, al fine di coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulle tratte nazionali;
quali siano le analisi finora condotte dalla commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi in merito ai fatti di cui sopra e se, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 199-quinquies, della legge n. 244, siano emersi risultati che confermano anomalie nella dinamica dei prezzi dei biglietti aerei da cui discende l’obbligo per il Governo di adottare adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna a tutela dei consumatori;
se il Ministro delle imprese non ritenga tardiva l’attivazione dell’interlocuzione con le principali compagnie aeree solamente a partire dallo scorso 4 luglio, nonostante gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei si siano verificati a partire da maggio;
se non ritenga che la convocazione della prossima riunione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, prevista soltanto per il 20 luglio 2023, sia in palese ritardo rispetto alle esigenze e all’urgenza di adottare iniziative correttive volte ad alleviare il prezzo dei biglietti aerei a carico dei consumatori;
quali interventi urgenti si intenda adottare, nelle more della conclusione dei lavori della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, al fine di giungere a una tempestiva soluzione del problema esposto e se tra le iniziative si intenda prevedere adeguate misure di ristoro nei confronti dei consumatori a fronte dell’eccessivo incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00559 Pubblicato l'11 luglio 2023, nella seduta n. 85 - Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, della difesa e per la protezione civile e le politiche del mare. 

Premesso che:
secondo i dati pubblicati dallo “European forest fire information system” (EFFIS), in Italia, a partire dalla seconda metà di luglio, si verifica in media un repentino aumento della superficie cumulata di aree bruciate;
nel 2022, la superficie bruciata settimanale cumulata è stata superiore a quella media degli anni tra il 2006 e il 2022, mentre l’anno 2021 ha rappresentato il picco più alto. Per la campagna antincendio boschivo del 2022, la flotta aerea di Stato è composta da 14 velivoli “Canadair” CL415, 2 AT 802 “Fire Boss” e 5 elicotteri Erickson S64F, cui si sono aggiunti 13 elicotteri del comparto difesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell’Arma dei carabinieri e, in situazioni estremamente critiche, i velivoli cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito del progetto “rescEU";
attualmente, nell’anno 2023, non si sono ancora verificati significativi episodi di incendi boschivi e le anomalie termiche settimanali sono al di sotto del livello minimo registrato a partire dall’anno 2012. Tuttavia nel corso delle prossime settimane la situazione potrà portarsi in linea con gli anni precedenti con l’arrivo delle ondate di caldo previste per la seconda metà del mese. Alla dotazione dei mezzi a disposizione si sono aggiunti, rispetto alla campagna dell’anno precedente, due AT 802 “Fire Boss”, mentre il numero dei Canadair e quello degli elicotteri sono stati ridotti di un’unità;
il punto di riferimento normativo per la materia in questione è la legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), che, anche alla luce dell'eterogeneità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale, affida alle Regioni la competenza di programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attraverso lo strumento del piano regionale, di cui all'articolo 3 della legge-quadro. Nel corso degli anni di applicazione della legge quadro, le Regioni hanno approvato specifiche legislazioni regionali e hanno sviluppato competenze e strategie anche oltre quanto previsto dalla normativa nazionale, accumulando esperienze e impiegando risorse umane e strumentali in modo diversificato. A livello nazionale vi sono diversi enti che, ciascuno per le sue competenze, partecipano all’attività antincendi boschivi: il Dipartimento della protezione civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che fa capo al Ministero dell'interno, il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di competenza del Ministero della difesa e la Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;
in risposta al picco degli incendi boschivi del 2021, il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, ha recato disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi, promuovendo il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi e della lotta attiva, e prevedendo modifiche al codice penale e alla legge quadro. Dal punto di vista finanziario, il decreto ha previsto due stanziamenti principali: all'articolo 2, 40 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali destinati al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Arma dei carabinieri; all'articolo 4, comma 2, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati esclusivamente alle attività di prevenzione nei territori ricadenti nell'ambito della strategia nazionale aree interne (SNAI) e nelle isole minori. Tra le novità più importanti introdotte dal decreto-legge incendi boschivi vi è la disciplina a livello nazionale della tecnica del fuoco prescritto, già impiegata sperimentalmente da alcune regioni italiane virtuose e largamente utilizzata con successo in altri Paesi quali il Portogallo, la Spagna e la Francia, che consiste nell’utilizzo scientifico e pianificato del fuoco durante la stagione invernale da parte di personale qualificato per ridurre l'accumulo di vegetazione infiammabile e, di conseguenza, l'intensità degli incendi futuri. I citati stanziamenti per fronteggiare gli incendi boschivi non sono destinati né ai soggetti istituzionali più coinvolti nella materia, vale a dire le Regioni, né ai territori che presentano profili di rischio incendi boschivi più elevato, in quanto questi, per la maggior parte, si trovano al di fuori dell'ambito della SNAI e delle isole minori;
la diversità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale e le diverse tradizioni ed esperienze accumulate negli ultimi decenni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi suggeriscono che il livello istituzionale più appropriato per affrontare la questione in modo efficiente sia quello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Maggiori investimenti in previsione e prevenzione, come dimostrato da un'ampia letteratura scientifica specialistica, possono contribuire all’efficacia e alla sicurezza della lotta attiva, all'abbattimento dei suoi costi, nonché alla riduzione delle conseguenze negative degli incendi;
per impiegare la tecnica del fuoco prescritto con successo su tutto il territorio nazionale si rendono necessari sia il potenziamento dell'addestramento professionale degli addetti, la cui età media è attualmente eccessivamente elevata per un'attività che per natura è complessa, sia meccanismi di monitoraggio e di informazione più efficaci, sia l'assenza di eccessivi limiti normativi a livello nazionale, in quanto le singole Regioni già oggi applicano tale tecnica con modalità diverse,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo abbia attivato, o siano in via di preparazione, per la campagna antincendio da affrontare in estate e per ridurre al minimo i danni provocati dagli incendi boschivi che rappresentano ormai da anni una emergenza nazionale;
se ritenga che l'attuale dotazione di personale e mezzi dislocati sul territorio nazionale sia sufficiente per affrontare al meglio la prossima campagna antincendio e se non ritenga opportuno un suo corrispondente tempestivo potenziamento;
se non ritenga cruciale destinare adeguati stanziamenti di risorse principalmente alle esigenze delle Regioni, quali enti maggiormente competenti in materia, concentrandoli su quelle i cui territori presentano maggiori fattori di rischio e sulle attività di previsione e prevenzione, con particolare riferimento all'addestramento professionale del personale da impiegare nella stagione invernale per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, con l'obiettivo di abbassarne l'età media;
se non ritenga, altresì, opportuno prevedere, di concerto con le Regioni, un meccanismo di monitoraggio degli interventi di prevenzione tesi a ridurre l’infiammabilità della vegetazione, con particolare attenzione all'impatto che queste hanno sulla biodiversità e sulle emissioni di gas climalteranti.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00555 Pubblicato l'11 luglio 2023, nella seduta n. 85 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della salute.
Premesso che:
l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia, è un ente pubblico che opera sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze;
l’Agenzia collabora con le Regioni, l’Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo e, nello specifico, si occupa: a) di svolgere funzioni importanti come quella di garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute; b) di assicurare l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; c) di provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica; d) di assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure di registrazione (in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare); e) di rafforzare i rapporti con le agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali; f) di favorire e premiare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia, promuovendo e premiando l’innovatività; g) di dialogare ed interagire con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive; h) di promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practice internazionali;
l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, ha disposto la proroga, al 28 febbraio 2023, della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive: la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il comitato prezzi e rimborso (CPR), operanti dalla scadenza, avvenuta il 15 ottobre 2022, in regime di prorogatio;
il comma 1-bis ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 28 febbraio 2023, delle due commissioni, trasferendone le funzioni a una nuova commissione unica, denominata commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), composta complessivamente da 10 membri, mentre attualmente ognuna delle due commissioni ha 10 componenti;
l’articolo 4, comma 9-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto un’ulteriore proroga dei componenti dei suddetti organi al 30 giugno 2023;
l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto ancora una proroga al 1° ottobre 2023;
queste continue proroghe danno la misura dell’incertezza dello stesso Governo in materia che, al di là delle dichiarazioni di intenti e di norme approvate in tutta fretta nonostante le criticità più volte manifestate non solo dall’opposizione, ma degli stessi addetti ai lavori, ha dimostrato pressapochismo e leggerezza a scapito del funzionamento di un’agenzia di fondamentale importanza;
considerato che, all’articolo 3, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 169 del 2022, si prevede, inoltre, che la figura del direttore generale, che, allo stato attuale, dispone di tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attività, sia abolita in concomitanza con la nomina del primo presidente di AIFA, il quale assumerà, conseguentemente, il ruolo di rappresentate legale dell'Agenzia stessa. Inoltre, prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano individuate non più solo le funzioni, ma anche le modalità di nomina dello stesso presidente di AIFA, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico;
considerato, altresì, che:
in seguito all’introduzione della “procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti-biosimilari (generici)”, dell’ottobre 2020, sull’onda del meccanismo di accelerazione dei processi decisionali, AIFA ha reso noto di aver dimezzato i tempi medi di approvazione dei farmaci generici e biosimilari;
allo stato attuale, nonostante l’uso della decretazione d’urgenza, con la quale il Governo ha provveduto a modificare la governance dell’Agenza italiana del farmaco, dopo diversi mesi dall’entrata in vigore delle misure, il processo di riforma impostato dal Governo non ha avuto ancora alcuna attuazione;
nel corso di questi mesi sono state numerose le dimissioni di tecnici ed esperti esterni, a cominciare dagli oncologi nominati nel gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia sulle terapie antitumorali, che hanno lamentato l’impossibilità a riunirsi per fornire la collaborazione prevista; altre dimissioni sembrano all’orizzonte e l’Agenzia del farmaco è, di fatto, in una situazione di totale incertezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di superare al più presto l’attuale soluzione in cui versa l’AIFA, dando finalmente risposte adeguate a garantirne il pieno e corretto funzionamento;
se abbia contezza delle modalità e dei tempi di attuazione del tentativo di “riforma” della governance approvata dalla maggioranza e se, al contrario, le continue proroghe siano l’indicazione di una volontà tardiva di rivedere le norme nel tentativo di porre rimedio a una “riforma” sbagliata e dannosa.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00550 Pubblicato il 5 luglio 2023, nella seduta n. 84 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), prevede, all’articolo 1, comma 310, “in via eccezionale” e “in via transitoria” un incremento dei trattamenti pensionistici, con riferimento alle mensilità, inclusa la tredicesima mensilità, relative agli anni 2023 e 2024, qualora il trattamento pensionistico sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS;

l’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024;

la circolare dell’INPS del 3 aprile 2023, n. 35, al paragrafo 3.2 definisce il calcolo dell’incremento, precisando che esso viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023;

l’incremento transitorio è stato disposto “al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”;

considerato, altresì, che:

durante il Governo Prodi II, il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, all’articolo 5, commi da 1 a 4, ha introdotto l’istituto della “quattordicesima” mensilità a favore dei pensionati con almeno 64 anni di età, stabilendo, ai fini della corresponsione della somma aggiuntiva al trattamento pensionistico, il requisito del possesso di un reddito non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

durante il Governo Renzi, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), all’articolo 1, comma 187, ha ampliato la platea dei beneficiari, stabilendo il diritto all’erogazione “a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”;

considerato che:

come denunciato dai sindacati, nei cedolini delle pensioni del mese luglio 2023, l’erogazione della “quattordicesima” mensilità è stata “mescolata” all’aumento (esiguo) delle pensioni basse stabilito con l’ultima legge di bilancio, inducendo in errore i beneficiari e dando luogo a un vero e proprio falso trattandosi di due fattispecie completamente diverse sotto i profili sia giuridico che sostanziale per modalità e tempi nell’erogazione, nonché per il quantum;

ci si chiede come sia stato possibile che l’INPS abbia commesso questo “errore”, in palese violazione dell’obbligo di trasparenza e considerato che la quattordicesima viene erogata solo nel mese di luglio;

a seguito della denuncia dei sindacati, l’INPS ha emanato un comunicato stampa contenente “chiarimenti” in cui “si precisa che nei cedolini le due somme sono ora identificate rispettivamente come quattordicesima - legge 3 agosto 2007, n. 127) - credito anno 2023, e incremento legge 197/2022. A ognuna delle voci corrisponde una nota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso. La dicitura ‘aumento pensioni basse 2023’, erroneamente riportata per una ridotta platea di pensionati, è stata cambiata al fine di semplificare la lettura dei diversi importi specifici”,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto;

quali iniziative intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di tali “grossolani” errori garantendo un’informazione da parte dell’INPS improntata ai più rigorosi criteri di correttezza e trasparenza.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00551 Pubblicato il 5 luglio 2023, nella seduta n. 84 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della salute.

Premesso che:

è notizia recente, diffusa dai maggiori quotidiani del nostro Paese, di un’inchiesta che ha portato a scoprire che farmaci scadenti verrebbero utilizzati in alcuni ospedali italiani;

allo stato attuale sono almeno 16 le strutture coinvolte, e a rivelarlo è stata l'inchiesta di “Bureau of investigative journalism”, “Politico” e “il Fatto Quotidiano”; gli ospedali avrebbero trattato pazienti oncologici, inclusi bambini, con farmaci anticancro scadenti, in termini sia di efficacia sia di sicurezza, a basso costo e non approvati in Europa, importandoli dall'India;

nello specifico, così come riportato da “il Fatto Quotidiano”, un farmaco indiano, celginase, è stato ripetutamente importato dal 2016 al 2023 anche quando, in Italia, era disponibile un farmaco migliore, ma molto più caro, e approvato in Europa, ovvero l’oncaspar, approvato dall’EMA, da 2.500 euro a fiala, contro i 15 euro di quello indiano;

celginase è un farmaco usato per trattare la leucemia linfoblastica acuta, la forma più comune di cancro infantile, è prodotto in India e costa molto meno del farmaco "gold standard": 13 euro a fiala rispetto a circa 2.500 euro; secondo alcuni studi non soddisferebbe gli standard minimi di produzione o non raggiungerebbe costantemente la soglia di attività clinica per il trattamento del cancro;

il farmaco sarebbe stato importato per la carenza di oncaspar, ma secondo le importazioni sarebbero proseguite anche in seguito;

le lacune nelle normative nazionali e comunitarie sui farmaci avrebbero permesso agli ospedali italiani di richiedere legalmente spedizioni di celginase anche quando erano disponibili alternative migliori. Né l'AIFA né il Ministero della salute sono responsabili di verificare la qualità, l'efficacia o la sicurezza di questo farmaco prima di consentirne l'uso negli ospedali italiani. Né rientra nelle competenze dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

centinaia di fiale del farmaco sono arrivate dall'India negli ultimi 7 anni. Non è noto quanti malati di cancro potrebbero aver avuto effetti collaterali avversi o minori probabilità di remissione a causa di ciò. Molte fiale si troverebbero ancora oggi sugli scaffali di alcuni ospedali;

per assumere farmaci che non abbiano autorizzazione EMA bisogna avere una carenza di prodotto certificata oppure una necessità di trattamento alternativo a fronte di terapie disponibili che non funzionano (in questo secondo caso è il medico prescrittore che si assume la responsabilità);

dal 2019 è stato attivato un sistema di tracciatura e vigilanza dei farmaci, attivo in 31 Stati dello spazio economico europeo (i 28 Paesi membri UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), basato sull’apposizione di un codice identificativo univoco a barre bidimensionale (Datamatrix 2D), un passaporto elettronico indispensabile per “circolare” nel network del nuovo European medicines verification system (EMVS), il sistema europeo di verifica dei medicinali, istituito nel 2016 in attuazione della direttiva anticontraffazione (62/2011/UE) e del relativo regolamento delegato;

in Italia, però, la nuova disciplina non è entrata in vigore alla luce della proroga al 2025 concessa all’Italia, assieme a Belgio e Grecia, in quanto Paesi già dotati di un preesistente sistema (in Italia il cosiddetto bollino autoadesivo), scelta che è stata evidentemente non ben ponderata visto ciò che è purtroppo accaduto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione e come intenda procedere affinché si mettano in atto tutte le verifiche del caso per scoprire se corrisponda a verità quanto descritto;

come intenda agire nei confronti di chi, qualora venisse appurato che ciò che è stato riferito corrisponde a verità, ha messo in atto questo odioso e irresponsabile comportamento;

se intenda spendersi affinché venga adottata anche nel nostro Paese la direttiva 2011/62/UE (falsified medicine directive, FMD) che ha disciplinato nel dettaglio il tema della contraffazione nel settore farmaceutico, prevedendo l’istituzione di sistemi di sicurezza e di identificazione “end-to-end” di ogni singola confezione di medicinali.

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