Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00518 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

il sistema portuale nazionale è composto da 58 porti principali, dedicati al trasporto di merci e passeggeri, riuniti sotto 16 autorità di sistema portuale, e ricopre un ruolo strategico per l’economia nazionale italiana;

il mercato in cui operano i concessionari portuali, sotto il profilo merceologico, riguarda la movimentazione dei passeggeri e delle merci;

con riferimento alle merci, il mercato in cui operano le imprese terminaliste riguarda la movimentazione delle rinfuse liquide e solide, container e ro-ro (roll on-roll off);

negli ultimi anni si sta assistendo al crescente fenomeno dell’integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali, laddove le prime (le imprese armatoriali) stanno acquistando quote significative delle società che gestiscono i terminal situati nei porti nazionali. In particolare, in alcuni casi, le imprese armatoriali detengono il 100 per cento delle società, in altri casi detengono quote di maggioranza e in altri casi ancora detengono quote di minoranza;

i vettori nazionali e internazionali ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, possono svolgere l’esercizio delle operazioni portuali in regime di autoproduzione con propri mezzi meccanici e proprio personale;

le imprese armatoriali che operano in regime di autoproduzione, a differenza delle imprese italiane terze che esercitano attività ancillari, beneficiano di un regime di sgravio contributivo e fiscale di favore, come previsto dalla normativa del registro internazionale e del tonnage;

come risulta da diverse notizie di stampa, è intenzione del Governo estendere i benefici riconosciuti dal registro internazionale e dal tonnage anche alle attività accessorie svolte dalle imprese armatoriali;

tale situazione potrebbe comportare, anche in via potenziale, un vantaggio anticoncorrenziale, sottoforma di abuso di posizione dominate o di intesa restrittiva della concorrenza, da parte delle imprese armatoriali verso le imprese italiane terze prestatrici dei servizi ancillari, proprio in ragione dei vantaggi fiscali e contributivi che la normativa del registro internazionale e del tonnage riconosce alle imprese vettoriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di come siano suddivise le quote delle concessioni portuali rilasciate dalle autorità di sistema portuale nei porti di propria competenza;

quali misure intenda adottare per il monitoraggio dell’accesso alle infrastrutture portuali e come intenda garantire la concorrenzialità tra gli operatori terminalisti;

quale sia la posizione in merito all’estensione dei benefici previsti dalla normativa sul tonnage e del registro internazionale alle attività accessorie svolte dall’imprese armatoriali e se intenda chiarire quali attività accessorie verranno individuate nel decreto attuativo che, ad oggi, è in fase di predisposizione da parte del Ministero.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00520 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

con il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2023, n. 31, è stato fissato, nella misura del 25,15 per cento in più, l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che sommato al 7,95 per cento in più del 2021 provoca un aumento “geometrico” del 36 per cento del costo unitario del canone concessorio;

a seguito dell’incontro tenutosi in data 17 gennaio 2023 tra il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e le associazioni di categoria del comparto portuale (Assiterminal, Assoporti, Confitarma, Assamatori, Fise-uniport), le stesse associazioni sono state rassicurate sull’adozione di un provvedimento, non meglio specificato, finalizzato ad indicare alle autorità di sistema portuale le modalità di applicazione dell’adeguamento dei canoni solo sulla misura minima prevista nel suddetto decreto;

considerato che, nonostante le reiterate richieste di incontro, ordini del giorno presentati da diversi parlamentari e emendamenti proposti dalle associazioni su diversi provvedimenti normativi, ad oggi non si ha alcun riscontro su come il Governo intenda porre rimedio all’impatto che l’aumento dei canoni e alla rimodulazione dei criteri di indicizzazione dei canoni così come previsto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere per ovviare a questo aumento del canone demaniale, a giudizio degli interroganti ingiustificato, che rischia di paralizzare e danneggiare l’intero settore portuale italiano;

se non ritenga urgente adottare immediatamente iniziative al fine di fornire maggiori dettagli alle autorità di sistema portuale in merito alla corretta applicazione dell’adeguamento ISTAT.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00521 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

si apprende da articoli di stampa dell’intenzione del Governo di procedere alla riforma del modello di governance dei porti italiani come disciplinati dalla legge 8 novembre 1994, n. 84;

il demanio marittimo in Italia è inalienabile e le autorità di sistema portuale, ad oggi enti pubblici non economici, esercitano un’attività di regolamentazione e, per alcuni atti, di regolazione degli ambienti portuali cui sono preposti;

è evidente che un qualunque percorso di revisione dell’attuale assetto della governance dei porti italiani deve essere oggetto di ampio dibattito tra gli stakeholder economici e istituzionali,

si chiede di sapere:

quale sia l’orientamento in merito al contenuto della riforma e quale modello di governance portuale la riforma intenda prevedere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, su tali tematiche, avviare un tavolo di confronto con le categorie maggiormente rappresentative degli stakeholder economici e istituzionali che operano in ambito portuale.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00519 - Pubblicato il 21 giugno 2023, nella seduta n. 79 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che:

l’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha avviato, di fatto, l’istituzione di un fondo funzionale al prepensionamento dei lavoratori portuali;

l’istituzione è stata fortemente voluta dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale per i lavoratori portuali;

il fondo dovrebbe essere alimentato dall’accantonamento dell’1 per cento dell’ammontare delle tasse portuali sulle merci e su importi che le aziende e i lavoratori stanno già accantonando;

l’articolo 10 prevede, altresì, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti e la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, siano stabilite le modalità di attuazione della norma istitutiva del fondo e il suo funzionamento;

considerato che, ad oggi, il decreto attuativo non è ancora stato emanato, e senza non è possibile attivare la misura,

si chiede di sapere quali chiare e precise indicazioni il Ministro in indirizzo intenda fornire in merito alle tempistiche di emanazione del decreto ministeriale necessario per costituire il fondo di prepensionamento dei lavoratori portuali.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00528 Pubblicato il 20 giugno 2023, nella seduta n. 78 - Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

l’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, e in particolare, al comma 2, prevede che i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza;

il successivo comma 3 prevede che “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato”, e il comma 4 disciplina le sanzioni in caso di uso delle strutture senza autorizzazione;

l’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede che “per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario”;

il successivo comma 3 prevede che, per il rilascio dell’autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

specifica, altresì, che l'autorizzazione ha una validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

mentre, per il primo rilascio, la certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza è gratuita, in quanto costituisce un’attività medico-legale per finalità pubbliche garantita dal servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), per il rinnovo i richiedenti devono rivolgersi al proprio medico curante, il quale, operando in regime libero-professionale, può applicare un costo anche molto elevato;

a quanto si apprende, sono assai numerosi i casi di persone che sono costrette a pagare anche oltre 70 euro al fine di ottenere tale certificazione;

considerato che tale disposizione appare particolarmente vessatoria nei confronti dei disabili permanenti o delle persone affette da malattie degenerative, le quali si vedono costrette ad attestare nuovamente una condizione che, considerata la propria condizione, ha ben poche speranze di migliorare nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tempestivamente disposizioni correttive dell’articolo 188 del codice della strada e dell’articolo 381 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di semplificare le procedure previste per il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, e delle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, e di consentire a costoro di accedere gratuitamente alla certificazione necessaria al rinnovo;

se non ritengano, altresì, opportuno prevedere per i soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, accertata ai sensi del comma 3 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495, la possibilità di beneficiare, in deroga alla scadenza della validità di 5 anni prevista dal regolamento, di un’autorizzazione di tipo permanente.

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