Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00425 pubblicato il 3 maggio 2023, nella seduta n. 64 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'interno.

Premesso che:

i sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi nelle nostre città, solo per citare qualche dato nel comune di Milano ci sono 2.174 telecamere con finalità di sicurezza urbana, di cui 1.650 orientabili verticalmente e orizzontalmente e 524 fisse, 1.769 a Roma, 392 a Venezia, 350 a Parma;

dal 2017, con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, lo Stato garantisce un finanziamento annuale per sostenere gli oneri sostenuti dai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti da prefetti e sindaci;

le tecnologie di riconoscimento facciale, anche a fini predittivi, sono utilizzate in molti Paesi, con risultati controversi e soprattutto con il rischio di gravi violazioni del diritto alla privacy delle persone che si ritrovano inconsapevolmente tracciate, con la possibilità da parte dello Stato o di privati di effettuare match tra la propria fisionomia e i propri profili digitali, aperti o chiusi, particolarmente intrusivi;

nel recente passato, diverse amministrazioni comunali (Como, Torino, Udine, fra le altre) hanno provato a ricorrere all’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale applicati alla videosorveglianza nei luoghi pubblici, prendendo a pretesto supposte esigenze di sicurezza; intenzioni finora rimaste tali grazie all’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e del Parlamento, che hanno scongiurato simili decisioni sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (“Trattamento di categorie particolari di dati personali”), che prevede che “Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato”;

la risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale ha invitato la Commissione europea a prendere in considerazione l'introduzione di una moratoria sull'utilizzo di tali sistemi da parte delle autorità statali nei luoghi pubblici, aeroporti ad esempio, e nei locali destinati all'istruzione e all'assistenza sanitaria poiché, fino a quando le norme tecniche non saranno considerate pienamente conformi ai diritti fondamentali, i risultati ottenuti non saranno privi di distorsioni e di discriminazioni e non vi saranno rigorose garanzie contro gli utilizzi impropri in grado di assicurare la necessità e la proporzionalità dell'utilizzo di tali tecnologie;

i garanti della privacy europei, l'EDPS (European data protection supervisor) e l'EDPB (European data protection board) in un parere congiunto del 18 giugno 2021 sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa all'utilizzo dell'AI (artificial intelligence), presentata ad aprile 2021, hanno ribadito la necessità di "un divieto generale di qualsiasi uso dell'IA per il riconoscimento automatico di caratteristiche umane in spazi accessibili al pubblico, come il riconoscimento di volti, andatura, impronte digitali, DNA, voce, sequenze di tasti e altri segnali biometrici comportamentali";

con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, l’Italia è diventato il primo Paese dell’Unione europea a vietare il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici;

l’articolo 9, comma 9, sospende, fino al 31 dicembre 2023, “l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici (...) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, che, ad esempio, non potranno utilizzare sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale in negozi, palazzetti sportivi e mezzi di trasporto;

il Parlamento europeo sta lavorando ad una disciplina dell'intelligenza artificiale (“AI act”), sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'aprile 2021 che prevede uno spazio minimo per l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale in caso di deroghe relative alle autorità pubbliche, che potrebbero avvalersene per ragioni di sicurezza nazionale, difesa e scopi militari: una discussione e un negoziato ancora in corso e i cui esiti saranno vincolanti anche per l’Italia;

nei giorni scorsi, con la necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale, è stato firmato un accordo siglato dai gruppi politici al Parlamento europeo, che elimina l’uso più invasivo di alcune tecnologie ritenute inaccettabili quali il social scoring, ovvero la classificazione dei comportamenti sociali su modello cinese, lo stop agli algoritmi che leggono le emozioni in contesti di lavoro o educativo e il divieto di utilizzo, appunto, di telecamere biometriche a riconoscimento facciale nei luoghi pubblici;

in una recente intervista al “Quotidiano nazionale”, del 1° maggio 2023, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che: “La videosorveglianza è uno strumento fondamentale. La sua progressiva estensione è obiettivo condiviso con tutti i sindaci. Il riconoscimento facciale dà ulteriori e significative possibilità di prevenzione e di indagine. È chiaro che il diritto alla sicurezza va bilanciato con il diritto alla privacy. C’è un punto di equilibrio che si può e si deve trovare. Proprio in questi giorni abbiamo avviato specifiche interlocuzioni con il Garante per trovare una soluzione condivisa”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente fornire elementi informativi su quali interventi intenda adottare per modificare la normativa vigente che vieta l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, operanti attraverso l'uso di dati biometrici, nei luoghi pubblici fino alla fine del 2023, alla luce di un dibattito internazionale molto negativo nei confronti dell’utilizzo di simili tecnologie così invasive e lesive dei diritti delle persone e nelle more di una decisione europea che regolerà in maniera cogente l'utilizzo;

quali interlocuzioni abbia avviato con il Garante per la protezione dei dati personali e in quali tempi ritenga possibile una modifica della normativa che, almeno fino a tutto il 2023, vieta espressamente l’utilizzo di queste tecnologie a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00417 Pubblicato il 2 maggio 2023, nella seduta n. 63 - Nicola Irto primo firmatario

IRTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.

Premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", concerne la riorganizzazione di alcuni enti previdenziali;

esso ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

le casse operano quindi nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico ossia di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2014, n. 24221, le casse non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite dall'istituto bensì dallo Stato italiano alla stregua di tutte le altre amministrazioni pubbliche;

il 30 marzo 2023 si è tenuto a Roma, in occasione degli stati generali delle casse previdenziali professionali, un sit-in sull’iniquità delle stesse casse ENPAM, forense, ENPAF, dei geometri, degli infermieri, degli architetti;

la manifestazione è nata dall'esigenza di molti professionisti, i quali obbligatoriamente sono iscritti alle casse previdenziali private e in virtù del fatto di appartenere ad un ordine professionale sono chiamati a versare i contributi di tasca propria ad una cassa privata, gestita come un’azienda, da organismi che non rispondono allo Stato;

oggi purtroppo questi professionisti trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, dove l'offerta è al ribasso e la tanta precarietà spesso costringe soprattutto i giovani ad emigrare all’estero;

per quanto concerne i medici dipendenti, questi chiedono con urgenza la riforma del decreto legislativo citato che riguarda anche l’ENPAM ed in particolare la cancellazione dell’obbligatorietà della contribuzione alla cassa per quei titolari di una posizione contributiva presso l'INPS in modo tale che la contribuzione obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

la ratio di tale richiesta si fonda sul presupposto dell’irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l’INPS, obbligato a versarli anche all’ENPAM, per poi percepire una pensione più che modesta;

questa inspiegabile anomalia, su 19 casse previdenziali privatizzate, è presente solo in tre casse; ENPAM, ENPAF ed ENASARCO;

inoltre gli stessi medici dipendenti chiedono che venga limitata e meglio definita l’autonomia della quale godono gli amministratori delle casse in relazione al decreto legislativo, autonomia che comporta notevoli spese che gravano sui bilanci e che sottraggono risorse destinate alle pensioni degli iscritti;

fonti di stampa riportano l’elevato numero dei consiglieri di amministrazione e gli elevatissimi costi per gli emolumenti percepiti negli anni del presidente Oliveti, 649.906 euro circa all’anno (è in ENPAM dal 1995) e 2.156.148 euro solo per i componenti del consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche normative, per rivedere le disposizioni vigenti;

se non ritengano opportuno valutare la cancellazione dell’obbligatorietà ENPAM per quei medici, già titolari di una posizione contributiva presso l'INPS, in modo tale che la contribuzione obbligatoria all'ENPAM diventi esclusivamente volontaria, prevedendo, altresì, la restituzione di quanto versato con gli interessi al raggiungimento dell’età pensionabile o il trasferimento all’INPS o in altre casse di quanto eventualmente già versato.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00391 Pubblicato il 2 maggio 2023, nella seduta n. 63 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'interno.

Premesso che:

lo scorso 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, esponenti del gruppo di estrema destra “Do.Ra”, hanno interrotto le celebrazioni in corso presso il Comune di Azzate, in provincia di Varese, minacciando i partecipanti alle celebrazioni e ignorando gli inviti ad allontanarsi delle forze dell’ordine;

il predetto gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, è un’organizzazione che, come si legge sul relativo sito web, si dichiara “ancorato al fascismo e al nazionalsocialismo” ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura della sede di Caidate di Sumirago, sempre nella provincia di Varese, nel 2017, a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti fascisti di Do.Ra non sono nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vice questore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni, e minacce, rivolte al giornalista del quotidiano “la Repubblica”, Paolo Berizzi. A tali gravissimi fatti si aggiungano, inoltre, i continui comunicati stampa intrisi di violenza e, non da ultimo, le rune in onore dei caduti delle SS impiantate nei pressi del sacrario partigiano sul monte San Martino, simbolo della Resistenza nel Varesotto;

occorre evidenziare come il primo firmatario del presente atto, con l’interrogazione 3-00120, avesse già richiesto al Ministro in indirizzo, a seguito dell’affissione di locandine di Capodanno ritraenti quattro membri delle SS naziste che brindano, l’adozione di iniziative urgenti al fine di porre immediatamente fine alle attività del predetto gruppo neofascista. Tuttavia ad oggi l’atto di sindacato ispettivo non ha avuto alcuna risposta;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del Partito Nazionale Fascista; in attuazione di tale disposizione la legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come “legge Scelba”, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo e punisce con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista;

la predetta legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista” secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l’esaltazione, la minaccia o l’uso della violenza quale metodo di lotta politica; il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; la propaganda razzista; l’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

come di tutta evidenza le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrano pienamente nelle condotte vietate dalla “legge Scelba” che, inoltre, all’articolo 3 prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo adotti il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere per quali motivi, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo non abbia ancora provveduto allo scioglimento del gruppo di estrema destra Do.Ra nel rispetto delle disposizioni, di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00383 Pubblicato il 27 aprile 2023, nella seduta n. 61 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della giustizia.

Premesso che:

in data 15 aprile 2023 Ilaria Salamandra, avvocata penalista del foro di Roma, ha denunciato pubblicamente il fatto che nella stessa mattina presso il Tribunale penale di Roma la sua richiesta di rinvio dell’udienza per impossibilità a presenziare, dovendo seguire il figlio in day hospital presso l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma (per lo svolgimento di una risonanza magnetica con sedazione profonda), sia stata rigettata dal collegio;

l’avvocata, avvalendosi della facoltà di cui al comma 5 dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, ha depositato istanza di legittimo impedimento al collegio ed alla Procura in data 12 aprile, dopo aver vanamente cercato di spostare ad altra data l’accertamento medico del figlio;

in particolare, il collegio ha invitato la collega della Salamandra presente in aula a contattarla per autorizzare nello specifico l’escussione di testimoni già prevista, nonostante la sua assenza. Vista l’impossibilità di contattarla il collegio ha provveduto a verbalizzare: “il Tribunale considerato che l’impedimento rappresentato nell’istanza di rinvio dell’Avvocato Salamandra non è stato comunicato tempestivamente al Tribunale, risultando sin dal 28.03.2023 l’appuntamento presso l’Ospedale Bambin Gesù di Policoro e avendolo comunicato soltanto il 12.04.2023; considerato che a ciò si aggiunge il fatto che il bambino anziché dalla mamma poteva essere accompagnato dal papà”;

la denuncia pubblica dell’avvocata Salamandra ha acceso il dibattito sulla mancanza di reali politiche di conciliazione per le donne, madri lavoratrici, e evidenziato la necessità di tutelare il diritto di avvocate e avvocati di ottenere il rinvio di un’udienza qualora vi sia un motivo urgente anche imprevisto che lo richieda;

successivamente alla denuncia pubblica dell’avvocata Salamandra, diverse professioniste hanno fatto pervenire al consiglio dell’ordine, al comitato di pari opportunità dell’avvocatura e alle associazioni testimonianze di episodi analoghi, in cui sono stati negati diritti legati al loro stato di gravidanza o alla maternità, con evidente nocumento per il loro diritto di esercitare la professione nel pieno rispetto della parità di genere;

considerato che:

il Consiglio nazionale forense ha espresso pubblicamente solidarietà all’avvocata Salamandra, definendo la decisione del collegio ingiusta e in contrasto con i principi fondamentali della giustizia;

l’Associazione nazionale magistrati del distretto laziale, difendendo il diritto degli avvocati di ricorrere al legittimo impedimento, ha sottolineato la necessità di un bilanciamento dei diversi interessi nel corso dello svolgimento dei processi;

nonostante l’ANM abbia giustificato il diniego del rinvio del processo con il fatto che l’avvocata Salamandra avesse delegato una sua collega, occorre comunque evidenziare come la collega fosse stata delegata al solo fine di accertare l’accoglimento dell’istanza di rinvio nonché al fine di annotare la data del rinvio; inoltre, appare certamente anomala la circostanza che il collegio abbia invitato la collega a contattare l’avvocata Salamandra per avere il suo consenso a procedere con l’udienza;

si aggiunga che rispetto al rilievo mosso dal collegio in merito alla non tempestività dell’istanza occorre sottolineare come sia prassi, oramai consolidata nelle aule di giustizia ed adottata da diversi magistrati, decidere al momento della celebrazione dell’udienza, prescindendo dunque dal momento del deposito dell’istanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere, nell’ambito delle sue competenze e nel rispetto dell’autonomia dei magistrati, iniziative al fine di garantire al meglio l’esercizio del diritto delle avvocate e degli avvocati di ottenere il rinvio di un’udienza qualora vi sia un motivo urgente anche imprevisto.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00361 Pubblicato il 19 aprile 2023, nella seduta n. 58 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'istruzione e del merito.

Premesso che:

con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, sono state adottate le linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della missione 4, componente 1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea;

con decreto ministeriale 5 aprile 2023, n. 63, e circolare 5 aprile 2023, n. 958, sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento o orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle linee guida per l’orientamento;

sono, altresì, definite le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi del docente tutor e orientatore;

l’articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

si prevede che sia il dirigente scolastico ad avviare la procedura per la selezione dei docenti volontari che desiderano svolgere le funzioni di tutor e di docente orientatore. Questi docenti devono anche essere disponibili a partecipare alla formazione propedeutica di 20 ore, che è necessaria per individuare successivamente le figure di tutor e docente orientatore;

nella circolare ministeriale si stabilisce che, al fine di favorire un’applicazione efficace della misura, ciascuna istituzione scolastica possa individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti;

in sede applicazione dell’introduzione della figura del tutor e dell’orientatore, sono prese in considerazione, per le attività curriculari, esclusivamente le classi terze quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, escludendo il biennio e quelle di scuola secondaria di primo grado;

già al momento della scelta della scuola superiore, le caratteristiche e i talenti personali, le motivazioni e i desideri riguardanti il proprio futuro si intrecciano a riflessioni sulle possibilità concrete che gli studenti percepiscono di avere nel mondo reale;

i percorsi di orientamento dovrebbero innanzitutto fornire gli strumenti necessari per conoscere sé stessi e la realtà esterna, per definire i propri obiettivi formativi e lavorativi, tenendo nella giusta considerazione i bisogni e le caratteristiche individuali;

alla scuola in primo luogo spetta il compito, in rete con altri soggetti pubblici e privati, di realizzare una didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze, un sistema integrato quindi, una comunità orientativa educante, che proponga un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni, che possa anche prevenire e contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica;

emergono criticità nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado e le iniziative di continuità si limitano spesso ad attività finalizzate a controllare l’attuazione dell’obbligo scolastico e a verificare l’adeguatezza del percorso formativo scelto utilizzando i risultati raggiunti dagli alunni. In tal senso si registrano poche iniziative che puntano sulla progettazione di percorsi didattici che coinvolgono gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonostante nel primo biennio si concentri la percentuale più alta di abbandoni, ripetenze e passaggi ad altri corsi di studio;

inoltre, è proprio in questi due anni che si radicano i processi che poi portano a generare il fenomeno dei NEET (not in education, employment or training). La mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione porta inevitabilmente a una segmentazione del progetto formativo che dovrebbe accompagnare l’alunno dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado e, quindi, a una non uniformità e talvolta ripetitività che rende poco agevole il percorso scolastico;

si ritiene che:

è un grave errore aver escluso nelle attività di orientamento la scuola secondaria di primo grado poiché la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio non è, spesso, fatta con consapevolezza e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

l’orientamento è strategico e tutti i percorsi scolastici dovrebbero essere orientativi: si tratta di un aspetto fondamentale per la crescita culturale e sociale delle studentesse e degli studenti da collocare strategicamente in un'impostazione sistemica;

si considera, inoltre, eccessivo il numero medio di studenti affidati al tutor o all’orientatore poiché non si fa coincidere la funzione esercitata con il gruppo classe, impedendo un’efficace azione orientativa, didattica, pedagogica. La figura rischia di non essere in grado di intercettare e dare risposte efficaci ai bisogni di individualizzazione, dovendosi relazionare con gruppi anche di 50 alunni;

infine, per le attività formative che prevedono una didattica attiva e laboratoriale, programmate dai collegi e propedeutiche alla formazione dei docenti, come rilevato nel parere espresso dal CSPI del 28 marzo 2023 schema di circolare ministeriale recante “Avvio delle iniziative propedeutiche all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento - A.S. 2023/2024. Il tutor scolastico: prime indicazioni” sarebbe opportuno coinvolgere anche le università, che da anni si occupano di formazione degli insegnanti, evitando l’erogazione esclusivamente in modalità telematica,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui si è scelto in modo incomprensibile di escludere o di non partire nelle attività di orientamento dalla scuola secondaria di primo grado nonostante la scelta effettuata dagli alunni di quel ciclo di studio sia spesso faticosa e potrebbe costituire, pertanto, causa di dispersione scolastica futura;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di estendere già dall’anno scolastico in corso anche alla scuola secondaria di primo grado e al biennio della scuola superiore di secondo grado la formazione orientativa di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2023;

se non ritenga di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, come previsto dal decreto ministeriale n. 328 del 2022, supportando studenti e famiglie ad una scelta consapevole e ponderata, tale da valorizzare le potenzialità e i talenti degli studenti e contribuire alla riduzione della dispersione scolastica;

se non ritenga di ampliare le attività formative rispetto alle previste 20 ore, al fine di realizzare efficaci percorsi di orientamento necessari a rafforzare le competenze connesse con la professione docente e con l’obiettivo di conseguire adeguate competenze per lo svolgimento della funzione del docente tutor;

se non ritenga di ridurre il numero degli alunni affidati al tutor, nella misura da far coincidere la funzione con il gruppo classe, in modo tale da rendere realmente efficace l’azione didattica;

in tal senso, se non intenda individuare ulteriori risorse da destinare ad un’attività di orientamento realmente efficace allo scopo.

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