Istituti di patronato e di assistenza sociale. Legislatura 19ª - Interrogazione n. 4-00856 Pubblicato il 21 novembre 2023, nella seduta n. 127. Nicola Irto primo firmatario

IRTO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:
- gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- essi sono enti di diritto privato, gestiti da confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori che annoverano nei propri statuti finalità assistenziali;
- la legge 30 marzo 2001, n. 152 e le successive modifiche e integrazioni, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", fissa nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività che rispecchiano la dinamica di sviluppo dei servizi, tenendo conto del cambiamento intervenuto nel tessuto socio-economico del Paese;
- i patronati esercitano altresì attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione) erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani;
- in ossequio all'art. 13 della legge n. 152 del 2001, il decreto ministeriale n. 193 del 10 ottobre 2008 dispone che il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto, sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione, in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli Istituti medesimi;
- ogni anno il Ministero del lavoro invia a tutti i patronati italiani una tabella riepilogativa dell’attività svolta e dell’organizzazione degli stessi riferita all’anno precedente. Tale tabella è utile per permettere agli stessi Enti di predisporre il rendiconto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera b) della legge n. 152 del 2001, deve essere presentato al Ministero entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Ad oggi, la predetta tabella riepilogativa dell’attività e dell’organizzazione dei patronati per l’anno 2022, non è ancora disponibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in virtù dell’importanza della situazione, quali urgenti e tempestive iniziative di competenza intenda adottare al fine di intervenire in modo solerte sulla predisposizione e sull’invio della citata tabella.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00785 Pubblicato il 15 novembre 2023, nella seduta n. 125 – Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Premesso che:
le incertezze operative, le modifiche in corso d’opera e i cambiamenti alla governance del PNRR apportati dal Governo nell’ultimo anno hanno comportato consistenti ritardi, tanto che il pagamento della terza rata, relativa al secondo semestre 2022, è avvenuto soltanto il 9 ottobre 2023;
il 30 giugno 2023 è scaduto anche il quarto semestre di attuazione del PNRR (da cui dipende l’assegnazione della quarta rata pari ad oggi a 16,5 miliardi di euro) senza raggiungere gli obiettivi previsti;
a luglio il Governo ha dapprima formalizzato la richiesta di modificare 10 dei 27 obiettivi di tale semestre e di aggiungere quello relativo ai nuovi alloggi per studenti (non raggiunto nel semestre precedente), e successivamente ha presentato alla Commissione europea una proposta di revisione complessiva del PNRR italiano che prevede, oltre alle modifiche per la quarta rata e a 9 definanziamenti, la modifica di ben 144 tra riforme e investimenti, nonché l'inserimento del capitolo dedicato al piano “REPowerEU”;
a seguito dell’approvazione delle modifiche relative alla quarta rata da parte del Consiglio europeo, è stata inoltrata la richiesta di pagamento, che tuttavia avverrà a conclusione della verifica sul conseguimento dei corrispondenti traguardi e obiettivi;
è ancora in corso l’interlocuzione con la Commissione europea sulla proposta di revisione del piano, che peraltro comporta tagli per circa 16 miliardi di euro, di cui oltre 13 a danno degli interventi affidati ai Comuni, in particolare quelli per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale, la riqualificazione, l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno. In relazione a questi interventi, secondo i dati disponibili, risultano già attivati oltre 46.000 progetti, per una spesa sostenuta di oltre 2,3 miliardi di euro;
il prossimo 31 dicembre scadrà anche il quinto semestre, che al momento prevede il conseguimento di 69 obiettivi di cui, a metà ottobre, soltanto 10 sono stati conseguiti, come riporta la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2023, recentemente pubblicata;
la maggioranza degli obiettivi del secondo semestre 2023 è comunque oggetto della proposta di revisione che ne modifica ben 42, riducendo tra differimenti ed eliminazioni il numero complessivo da 69 a 51;
come rilevato dalla stessa Corte, occorre urgentemente rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che a seguito della revisione resteranno nell’ambito del PNRR sia per quelle che ne saranno espunte, al fine di consentire a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti;
ritardi si registrano anche sul fronte del completamento dell’attuazione normativa del PNRR: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54, in alcuni casi bloccando l’erogazione di risorse;
in relazione alla quarta rata del PNRR, non è noto a che punto sia la verifica da parte della Commissione europea e quando si preveda concretamente il pagamento, anche in considerazione dei ristretti spazi di manovra che lo stesso Governo ha dichiarato per il 2024 e dell’approssimarsi del ripristino dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione delle misure PNRR relative alla scadenza del 31 dicembre 2023, e quali azioni il Governo stia portando avanti per assicurare la corresponsione della quinta rata, auspicabilmente senza i ritardi che hanno caratterizzato le precedenti;
come procedano i negoziati sulla proposta di revisione del PNRR italiano e quando se ne preveda la conclusione, in modo da fornire certezze in merito agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini delle prossime scadenze, e in particolare nei confronti dei Comuni per i progetti finanziati dal PNRR, molti dei quali già avviati.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00783 Pubblicato il 15 novembre 2023, nella seduta n. 125 – Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Premesso che:
con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente", il Parlamento è intervenuto, nella XVIII Legislatura, per introdurre nella Costituzione il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali;
intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione è stato introdotto, in particolare, un nuovo comma all’articolo 9 della carta, al fine di riconoscere nell’ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, anche quella dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi;
l’altra modifica riguarda l’articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall’altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali;
nei giorni scorsi, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stata costituita, presso l’ufficio di gabinetto del Ministro dell’ambiente, una commissione interministeriale con i seguenti compiti: a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale n. 1 del 2022 e con i principi eurounitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui sopra;
da un articolo di stampa pubblicato il 13 novembre 2023 da “la Repubblica” si legge che tra i nomi che stanno facendo discutere vi sarebbero “i soliti bocciati alle elezioni e avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato, a stretto contatto con lobby importanti e sulle quali le norme andrebbero a impattare: legali vicini all’Eni, a grandi gruppi del cemento, ma anche vicini a compagnie leader nel settore del gas e del petrolio”;
si legge: “a presiedere la Commissione è stato scelto il professore Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata. Insieme a lui altri docenti, come il professore e consulente della presidente Giorgia Meloni Francesco Saverio Marini, che ha scritto la riforma del premierato cara alla leader di Fratelli d’Italia. Nell’elenco anche generali della Guardia di finanza, esperti di aviazione e intelligenze, come Christian Tettamanti, e il magistrato militare Giuseppe Leotta. Ma non mancano alcune 'curiosità', diciamo così. Tra gli esperti della commissione c’è a esempio il professore Vincenzo Pepe, candidato alla Camera in Campania e non eletto nelle file della Lega, ma anche l’ex senatrice non ricandidata in Forza Italia Urania Papatheu, già consulente retribuita della ministra Casellati”;
tra i componenti della commissione, accanto a figure di alta professionalità ed esperienza in campo giuridico (alcune delle quali facenti capo a ISPRA), figurano quindi anche molti nomi di “esperti” o “tecnici” con conflitti di interesse evidenti o di dubbia professionalità nel campo richiesto,
si chiede di sapere quali siano i criteri seguiti per la nomina dei componenti della commissione e se il Ministro in indirizzo abbia verificato la compatibilità, o anche l’opportunità, che tra di loro figurino soggetti che lavorano, o hanno lavorato, con lobby importanti e sulle quali le nuove norme andrebbero a impattare.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00779. Pubblicato il 14 novembre 2023, nella seduta n. 124 – Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della giustizia.
Premesso che:
in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull’applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un’analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);
la circolare n. 3693/6143, nel delineare una generale riorganizzazione del regime e del trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, interveniva in particolare al fine di realizzare il compiuto superamento dell’alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario “a trattamento intensificato”, con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;
in particolare, al regime ordinario accedono i detenuti in accesso, quelli ritenuti non in grado di “sostenere l’adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria” e quelli in rientro dalle sezioni previste dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per la detenzione di persone a rischio di comportamenti aggressivi; al regime ordinario “a trattamento intensificato” accedono, invece, le persone detenute ritenute “idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento” (così la predetta circolare);
ulteriore differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l’ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l’apertura della camera è subordinata all’effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;
come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull’applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere “una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento”; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell’offerta trattamentale assicurata dall’istituto penitenziario e, dall’altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi;
i dati raccolti ed elaborati nello studio del Garante mostrano, al riguardo, che in sede di applicazione sperimentale sono aumentate le sezioni a regime ordinario (e cioè le ex sezioni a custodia chiusa) con corrispondente riduzione delle sezioni a regime a trattamento intensificato (e cioè le ex sezioni a custodia aperta): in particolare, a fronte di 434 sezioni a custodia aperta (con 12.033 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 390 sezioni e regime di trattamento intensificato (con 2.283 persone assegnate a dicembre 2022) e, a fronte 608 sezioni a custodia chiusa (con 8.080 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 687 sezioni a regime ordinario (con 15.154 persone assegnate a dicembre 2022); emerge altresì che ciò si pone in correlazione, per effetto delle nuove direttive introdotte con la circolare del 2022, con l’effettiva offerta trattamentale e di spazi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, “l’assenza di capacità progettuale da parte dell’istituzione detentiva si riflette su un’accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso”;
tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto alla luce della circostanza che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall’istituto;
tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario che ad oggi, stando ai dati forniti dal Garante, è dato da una popolazione di 58.491 persone detenute a fronte dell’effettiva disponibilità di 49.395 posti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare che, nell’applicazione della circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell’effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario; e come intenda, in particolare, assicurare il rafforzamento dell’offerta trattamentale negli istituti penitenziari al fine di garantire che l’offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all’altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all’applicazione delle direttive di cui alla circolare; e come intenda, infine, intervenire per migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle suddette attività.

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Bonus psicologo. Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00756 Pubblicato il 24 ottobre 2023, nella seduta n. 116 – Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della salute. -

Premesso che:
l’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica», convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto «un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi» conosciuto come bonus psicologo;
tale norma è stata in seguito modificata in sede di esame della legge di bilancio per il 2023 che, all’articolo 1, comma 538, grazie a un emendamento del gruppo parlamentare del Partito Democratico, ha stanziato 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro dal 2024 per rifinanziare la misura, rendendola stabile e portando il limite del contributo da 600 a 1.500 euro; risorse, tuttavia, ridotte rispetto allo stanziamento previso dai governi precedenti, che era arrivato nel 2022 a 25 milioni, cifra, purtroppo, capace di fare fronte soltanto al 10 per cento delle domande presentate all’INPS;
ad oggi, tuttavia, il decreto attuativo per la misura non è stato ancora pubblicato, non consentendo a migliaia di cittadini di poter usufruire del bonus; mancanza resa ancora più grave dalle rassicurazioni che, a più riprese, il Governo ha fornito circa l’erogazione del bonus: la prima, del Ministro della salute, Orazio Schillaci, che in una intervista a “Il Sole 24 ore”, aveva assicurato che l’erogazione sarebbe partita entro giugno 2023; la seconda, lo scorso 24 maggio 2023, in XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, da parte del sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato, il quale, rispondendo a una interrogazione in Commissione da parte dell'opposizione, aveva detto che erano in via di risoluzione “alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria” e che, di conseguenza, il bonus sarebbe stato erogato in tempi brevi, entro l’estate 2023;
secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2023, il bonus psicologo di quest’anno dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2023, scadenza massima consentita, dopo la quale le risorse verrebbero redistribuite nel bilancio ordinario dello Stato;
a 10 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, mancando il decreto attuativo, latitano ancora le indicazioni sulle modalità e la tempistica della presentazione delle domande per usufruire del bonus per il 2023,

si chiede di sapere se
il decreto attuativo per l’erogazione del cosiddetto bonus psicologico, per l’anno 2023, sia finalmente in fase di emanazione, così da consentire, anche per l’anno in corso, di usufruire delle risorse utili per le sessioni di psicoterapia o, in caso contrario, quando sarà emanato.

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