Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02065. Pubblicato il 7 maggio 2025, nella seduta n. 300

IRTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e per gli affari europei. -

Premesso che:
- la “decontribuzione Sud” è un'agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, che prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Mezzogiorno;
- la misura è indirizzata ai datori di lavoro privati, esclusi gli imprenditori del settore finanziario e agricolo e i datori di lavoro domestico, con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- in generale, quindi, l’esonero contributivo parziale disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020 prevede un esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro all’INPS in relazione a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato con sede di lavoro nelle citate regioni;
- il decreto-legge n. 104 del 2020 inizialmente prevedeva l’esonero del 30 per cento per i periodi di paga ottobre-dicembre 2020;
- successivamente la legge n. 178 del 2020 ha esteso fino al 2029 la riduzione contributiva con un décalage della misura: dal 2021 al 2025 una riduzione del 30 per cento; negli anni 2026 e 2027 una riduzione del 20 per cento; negli anni 2028 e 2029, del 10 per cento;
- l'agevolazione si applica ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico;
dal 2021, l’articolo 1, comma 162, della legge n. 178 del 2020 ha previsto, altresì, l’esclusione anche per i seguenti soggetti: enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali ed enti ecclesiastici;
la decontribuzione Sud, così come concepita, costituisce un aiuto di Stato, per cui la fruizione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
- dopo la scadenza di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel periodo di emergenza da COVID-19, considerata l’esigenza di garantire la necessità di preservare l’occupazione delle imprese del Mezzogiorno ulteriormente rafforzata a causa del conflitto in Ucraina, le decisioni della Commissione europea di concessione dell’aiuto sono state rilasciate alle condizioni previste dal “temporary crisis framework” o TCF;
- la Commissione europea, in virtù di ciò, ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2024 della decontribuzione Sud;
- nel 2025, si è in attesa di ricevere un nulla osta per le grandi aziende da parte della Commissione europea, che dovrebbe confermare la misura deflattiva per l’anno in corso con conferma della percentuale del 30 per cento sui contributi a carico dell’azienda,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti esposti e quali misure ed iniziative intenda porre in essere, anche nelle sedi UE, al fine di assicurare la proroga della misura “decontribuzione Sud”, fondamentale per i datori di lavoro e per la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02004. Pubblicato il 9 aprile 2025, nella seduta n. 293. Nicola Irto primo firmatario

- Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:
con nota congiunta dello scorso 23 settembre 2024, indirizzata via PEC al gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per conoscenza, al gabinetto del Ministero delle imprese e del made in Italy, le segreterie della regione Calabria dei sindacati Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL hanno lamentato un ritardo, da parte del Ministero del lavoro, rispetto all’emanazione del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Abramo customer care in amministrazione straordinaria, azienda ubicata nello stesso territorio regionale;

il ritardo riguarda il periodo che va dal 7 agosto al 7 novembre 2024;

gli stessi sindacati hanno osservato che ciò rischia di compromettere ulteriormente la già precaria situazione economica e sociale dei dipendenti coinvolti, ad oggi pesantemente provati da una lunga fase di incertezza e difficoltà;

di norma, il provvedimento di concessione è adottato con decreto del Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 giorni dalla richiesta a un massimo di 90 giorni, a seconda della motivazione in base alla quale si chiede l’intervento della cassa integrazione straordinaria;

la cassa integrazione straordinaria è uno strumento fondamentale per garantire la sostenibilità economica e lavorativa nell’attuale fase, molto delicata, dell’azienda;

è indispensabile quanto urgente l’intervento del Ministro in indirizzo al fine di scongiurare ulteriori problemi e difficoltà per i lavoratori interessati e le rispettive famiglie,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare al più presto l’effettiva integrazione della retribuzione dei lavoratori dell’azienda Abramo customer care.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01984. Pubblicato il 3 aprile 2025, nella seduta n. 291; Nicola Irto primo firmatario

- Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

dal 2010 la Regione Calabria è commissariata dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale. Nella stessa regione persiste una situazione di grave criticità sul piano dell’assistenza sanitaria pubblica;
in Calabria, per quanto ricostruito in un articolo del quotidiano “Gazzetta del Sud” del 2 aprile 2025, vi è un’estensione delle liste d’attesa per prestazioni essenziali tale da generare un fenomeno strutturale di mobilità sanitaria passiva, con una spesa annua, da parte dell’ente Regione, di circa 300 milioni di euro;
il fenomeno è attivo da oltre 20 anni, con un flusso costante di pazienti calabresi verso strutture sanitarie di eccellenza del Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto, nelle quali i cittadini calabresi si recano per ricevere cure e accertamenti che il sistema regionale non riesce a garantire in tempi utili;
si tratta di una situazione che sottrae risorse al servizio sanitario della Calabria, aggravandone le già pesanti criticità;
in numerose strutture della Calabria, secondo quanto riportato nell'articolo, si registrano tempi di attesa fuori scala. Ad esempio, nell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, per una colonscopia con endoscopio flessibile, l’attesa media è di un anno, mentre una visita cardiologica presso l’ASP di Cosenza viene fissata al momento per febbraio 2026;
nell’articolo si riporta, altresì, che per le prestazioni diagnostiche si possono in genere ottenere in tempi più brevi spostandosi verso centri periferici come Bocchigliero o Praia a Mare, ma questi risultano difficilmente raggiungibili per le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani;
anche a Reggio Calabria e a Catanzaro la situazione è critica, tanto che per una colonscopia a Reggio Calabria si attendono 221 giorni, mentre a Catanzaro i tempi sono superiori all’anno. Inoltre, le attese per le visite urologiche raggiungono i 163 giorni a Reggio Calabria, mentre una giovane donna di Cosenza, secondo l'articolo, è in lista d’attesa per 15 mesi;
quanto esposto riguarda, stando alla fonte giornalistica, esami e visite classificate come “programmate” (codice “P” sulla ricetta), ma in realtà spesso fondamentali per prevenzione e diagnosi. Secondo Federconsumatori Calabria, riporta l’articolo, il SSR della Calabria soffre di carenze di personale, disservizi, mancanza di trasparenza e persistenti inefficienze gestionali, elementi che determinano un progressivo spostamento della domanda di sanità pubblica verso il settore privato, che però non è accessibile a tutte le fasce sociali;
la situazione, aggravata da quasi 15 anni di commissariamento governativo e da un deficit strutturale ancora irrisolto, mette concretamente a rischio il diritto alla salute dei cittadini calabresi, sancito dall’articolo 32 della Costituzione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere, anche per il tramite del commissario per l’attuazione del piano di rientro, al fine di assicurare in tempi brevi una significativa riduzione delle liste e dei tempi di attesa relativi alle prestazioni diagnostiche e specialistiche e di garantire il riequilibrio della mobilità sanitaria interregionale.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01985. Pubblicato il 3 aprile 2025, nella seduta n. 291. Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della salute. -

Premesso che:
l’ultimo rapporto nazionale di ANDOS-CREA, presentato il 31 marzo 2025 e intitolato "Effetti collaterali del cancro alla mammella", ha evidenziato dati estremamente preoccupanti. Secondo il rapporto, il costo delle cure per le pazienti italiane affette da tumore al seno è sempre più elevato: il 70 per cento delle pazienti con tumore al seno ha dovuto sostenere spese private nel percorso di cura, con un onere annuo medio di 1.665,8 euro, che raggiunge punte di 4.129,7 euro nel Sud e nelle isole, a fronte di una spesa minima di 614 euro nel Nordest;
come riportato dal 36,4 per cento delle pazienti, il 32,1 per cento dei costi sono dovuti alla distanza del centro di cura dalla propria residenza. In media, le donne percorrono 43 chilometri per il tragitto di sola andata verso la struttura sanitaria, per un totale di circa 160 chilometri al mese;
inoltre, nonostante la quasi totalità delle pazienti goda di esenzione dalle compartecipazioni, il 15 per cento ha dovuto dotarsi di una copertura assicurativa aggiuntiva, mentre il 17,6 per cento ha subito il rifiuto di una polizza assicurativa e il 12,5 per cento ha incontrato ostacoli o divieti nell’accesso al credito, ad esempio per l’acquisto di una casa;
i dati di ANDOS-CREA dicono che le spese private affrontate dalle pazienti riguardano per il 40,8 per cento i farmaci (502,8 euro annui), per il 14,7 per cento le visite specialistiche (181,6 euro), per il 10,5 per cento i trattamenti di fisioterapia e riabilitazione (129,1 euro), per il 7,6 per cento gli esami diagnostici (93,6 euro) e per il 5,7 per cento presidi medici e protesici (70,3 euro);

considerato che:
la copertura degli screening mammografici è significativamente più bassa nel Sud (58 per cento) rispetto al Nord (80 per cento) e al Centro (76 per cento), evidenziando una minore efficacia dei programmi di prevenzione oncologica nelle regioni meridionali;
il fenomeno della migrazione sanitaria evidenzia ulteriormente le disparità territoriali: nel 2022, su 629.000 ricoveri fuori regione, il 44 per cento riguardava pazienti residenti nel Mezzogiorno. Per le patologie oncologiche, il 22 per cento dei pazienti meridionali si è spostato per ricevere cure in altre regioni, sottolineando la carenza di servizi adeguati nel Sud;
il 4° rapporto GIMBE sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale ha evidenziato come uno dei principali fattori della crisi del sistema sanitario sia il definanziamento pubblico, che ha determinato una progressiva riduzione delle risorse destinate alla sanità pubblica e ha contribuito all’aumento delle disparità territoriali nell’accesso alle cure;
rilevato inoltre che:
l’articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza, che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale;
la disparità di accesso alle cure tra Nord e Sud rappresenta una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini,

si chiede di sapere quali interventi urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire che tutte le pazienti affette da tumore al seno, indipendentemente dalla regione di residenza, possano accedere tempestivamente alle cure del SSN, senza dover sostenere oneri economici insostenibili o affrontare spostamenti proibitivi, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e tutela della salute.

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Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01914 - Pubblicato il 19 marzo 2025, nella seduta n. 287. Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'università e della ricerca. -
Premesso che:

il Ministero dell’università ha pubblicato i decreti n. 156 del 24 febbraio 2025 e n. 148 del 24 febbraio 2025 per disciplinare i percorsi abilitanti per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023;

dovrebbe essere assicurato a tutti i vincitori di concorso “PNRR1”, assunti a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, la possibilità di completare il percorso abilitante;

per l’anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale;

i posti autorizzati sono 44.823, ma ciò avviene nelle more dell’accreditamento di ulteriori posti per l’anno accademico 2024/25 e si prevede un secondo decreto con altre classi di concorso autorizzate;

nel frattempo alcuni atenei hanno già predisposto delle pagine per le informazioni relative ai percorsi dell’anno accademico 2024/25 e pubblicato anche alcuni bandi: da quanto si apprende si tratta solo di università telematiche;

molti atenei statali, infatti, devono completare l'iter autorizzativo attraverso un secondo decreto ministeriale;

il decreto n. 156 del 24 febbraio 2025 contiene solo una parte dei posti autorizzati, soprattutto, se si tratta di docenti neoassunti da PNRR che devono completare i 30 o 36 CFU entro il 31 agosto 2025 per trasformare il contratto in tempo indeterminato;

il Ministero ha chiarito che “con riferimento ai percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, e ai percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche, è in fase di ultimazione la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati con un successivo provvedimento";

inoltre in data 29 gennaio il Ministero ha riaperto la banca dati alla ricerca di Università che eroghino corsi per A006; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026;

non si comprende se l’accreditamento per queste ulteriori classi di concorso avverrà all’interno del secondo decreto atteso a breve oppure con provvedimento specifico successivo;

ciò sta determinando una situazione di grande incertezza a danno degli aspiranti abilitanti,

si chiede di sapere quali tempistiche si prevedano per l'avvio delle iscrizioni ai percorsi abilitanti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 ed entro quando verrà adottato il successivo provvedimento ministeriale già anticipato.

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