- Dettagli
INTERROGAZIONE N. 21 DEL 01/02/2022 - Trasparenza e pubblicità - rispetto dei termini per la pubblicazione degli atti
Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
-in data 28 dicembre veniva approvata da parte della giunta regionale la delibera n. 610 avente ad oggetto: “Legge 23 luglio 2009, n. 99 – Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2016 e del 14 settembre 2016: Programma Royalties Calabria ” – Approvazione "indicazioni Operative per gli ambiti" e riparto tra gli ambiti territoriali sociali della regione”, nell’ambito della quale veniva stabilita l’erogazione di finanziamenti pari ad euro 1.528.168,20 per la realizzazione del ‘Progetto per centri diurni semiresidenziali per l’accoglimento di affetti da ALZHEIMER’ finalizzato non solo per l’attivazione o il potenziamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri Diurni già esistenti, ma anche per la realizzazione dei “Cafè Alzheimer”;
- l’art. 11 (“Termini per la pubblicazione”) della l.r. n.11 del 2011 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”) stabilisce che: “1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione. 2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC. 3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall’emanazione.” -la delibera della giunta regionale n. 610 del 28 dicembre 2021 veniva pubblicata sul Burc con notevole ritardo e precisamente, SOLO in data 28 gennaio c.m.;
-secondo quanto previsto dalla legge regionale citata, infatti, la delibera doveva essere trasmessa dal Dipartimento Lavoro e Welfare, entro 5 giorni all’ufficio Burc (3 gennaio), per esser pubblicata entro (lasso di tempo “lungo”) i 15 giorni successivi, ossia entro il 18 gennaio (ex art 11 comma 2);
- tuttavia, in data 24.01.2022 veniva pubblicato sul Burc prima della pubblicazione della citata delibera, il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare n. 14107 del 31.12.2021 (atto di natura provvedimentale) e successivo all’adozione della delibera nr. 610 (atto prodromico adottato dell’organo di indirizzo politico);
-con la conseguenza che la pubblicazione non tempestiva della delibera suesposta, che prevedeva, altresì, a carico dei soggetti attuatori (i comuni capofila individuati nei rispettivi ambiti territoriali) una serie di adempimenti procedurali con relative scadenze già temporalmente stabilite a priori, ossia: “1.entro il 30 gennaio 2022 pubblicare avviso pubblico per l’individuazione del soggetto a cui verrà affidata la realizzazione dell’intervento;
2.entro il 28 febbraio 2022 approvare la graduatoria;
3.entro il 10 marzo 2022 inviare alla regione graduatoria definitiva;
4.entro il 1° aprile 2022 avviare le attività;
non ha garantito agli enti locali individuati la possibilità di poter, in tempi ragionevoli, prendere conoscenza e presentare i progetti per poter usufruire dei finanziamenti previsti nella delibera stessa;
- tale modus operandi non è in linea con quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la “partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle ricorse pubbliche";
-sono evidenti le conseguenze pregiudizievoli a carico soprattutto dei cittadini affetti da Alzheimer per la mancata possibilità di poter usufruire di servizi destinati a supporto della loro malattia;
Considerato che: -è paradossale che un decreto dirigenziale (il 14107 del 31.12.2021, pubblicato il 24 gennaio 2022) richiami genericamente una delibera la n. 610 del 28 dicembre 2021 e i suoi allegati senza essere mai stata pubblicata;
-così come è paradossale osservare, altresì, dall’esame del bollettino ufficiale del 28 gennaio 2022 che alcune delibere di giunta regionale approvate in data 20 gennaio c.m. sono state pubblicate tempestivamente in data 28 gennaio, solo dopo appena 8 giorni, mentre lo stesso non è avvenuto per la delibera n.610 nonostante prevedesse dei termini ben precisi per la presentazione di progetti e l’erogazione dei relativi finanziamenti;
Preso atto che: -l’art. 11 della legge regionale n.11 del 2011 stabilisce i termini di pubblicazione, in particolare: “1. Le Leggi ed i Regolamenti della Regione sono pubblicati entro 10 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione. 2. Gli altri atti sono pubblicati entro 15 giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'Ufficio del BURC. 3. L'invio degli atti per la pubblicazione all'Ufficio del Bollettino Ufficiale deve essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni dall’emanazione”;
-si tratta di una norma fondamentale per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e rendere conoscibili all’esterno gli atti approvati dalla Giunta, soprattutto quando è necessario attivarsi per poter fruire di benefici od opportunità comunque previste dall’atto o per ottemperare a eventuali ordini o disposizioni nello stesso contenute;
-tutti gli obblighi di trasparenza sono disciplinati in unico testo normativo, il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e succ. modd., decreto che costituisce un punto di svolta dei concetti stessi di trasparenza e pubblicità;
Tutto ciò premesso e considerato INTERROGA il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:
-la motivazione della violazione dei termini di pubblicazione previsti dall’art 11 della legge regionale n.11/2011 con riferimento alla delibera nr. 610 del 28.12.2021;
-quali sono le azioni che saranno intraprese e/o gli strumenti che saranno adottati per garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
A. BRUNI, N. IRTO, D. TAVERNISE
- Dettagli
INTERROGAZIONE N. 16 DEL 18/01/2022 - Realizzazione nuovi ospedali
Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
-Il 6 dicembre del 2007 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria per la realizzazione di nuovi ospedali: Sibaritide, Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro e Catanzaro -Il 13 dicembre 2007 di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Calabria viene sottoscritto l’accordo di programma integrativo 2007 per il settore degli investimenti sanitari per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali (Catanzaro, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Vibo Valentia) per un importo complessivo di Euro 285.589.141,17 tra risorse statali e regionali. Nuovo Ospedale della Sibaritide Euro 77.000.000,00 Complesso ospedaliero di Catanzaro Euro 99.000.000,00 Nuovo Ospedale di Vibo Valentia Euro 43.589.141,77 Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro Euro 66.000.000,00 -Il 21 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 3635, nomina il dott. Vincenzo Spaziante quale Commissario delegato per la gestione della situazione emergenziale in Calabria inclusa la realizzazione dei quattro nuovi ospedali. -In data 3 aprile 2008, il Commissario delegato approvava il programma per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali -In data 30 dicembre 2009 con ordinanza n. 3836 (art.13) il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina Commissario Delegato il Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Calabria disponendo altresì il rispetto dei costi standard nella predisposizione dei progetti dei quattro ospedali e la previa sottoposizione degli stessi al parere del Ministero della Salute. -Il 25 marzo 2010 con ordinanza n. 10 il Commissario delegato Presidente Agazio Loiero approvava con prescrizioni i progetti preliminari di tre dei quattro ospedali, precisamente quelli di Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro, e Sibaritide -Il 30 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente della Giunta Regionale Giuseppe Scopelliti Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario. -Nello stesso anno Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Giuseppe Scopelliti e il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, Roberto Formigoni sottoscrivono un protocollo d’Intesa per la realizzazione degli Ospedali di Vibo Valentia, Sibaritide e Piana di Gioia Tauro. -In forza del suddetto protocollo la Regione Lombardia, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.a. si è impegnata a prestare in favore del Commissario delegato per l’emergenza socio- economica-sanitaria della Regione Calabria, attività di supporto alla Stazione Unica appaltante ed al Responsabile unico del procedimento -Nel 2014 dopo una lunga e travagliata procedura concorsuale la Regione Calabria affida alla Tecnis S.p.a. di Catania due appalti: quello del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro che prevede 314 posti letto (DO, DH, DS) e 38 posti letto tecnici per un totale di 352 posti letto con un impegno finanziario di spesa pari a Euro 150.133.542,61;
e quello del nuovo ospedale della Sibaritide che prevede una dotazione di 330 posti letto (DO,DH,DS) e 46 posti letto tecnici per un totale di 376 posti letto, con un impegno economico di Euro 143.921.997,42. -Alla Impresa Guerrato di Ravenna viene affidata la costruzione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia con una dotazione di 287 posti letto (DO,DH,DS) e 52 posti letto tecnici per un totale di 339 posti letto per un impegno finanziario di spesa pari a Euro 143.965.197,29. -Nell'accordo di programma quadro (Apq) il nuovo ospedale di Catanzaro era subordinato all'integrazione tra A.O. Pugliese Ciaccio e l'Azienda Universitaria Mater Domini e poiché ciò non avvenne, nel 2012 il ministero della salute ha disdetto quella parte di APQ;
-Nel mese di Novembre 2015 la Tecnis S.p.a. subisce una interdittiva antimafia provocando di fatto il blocco della procedura per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro. CONSIDERATO CHE: -A seguito dell’interdittiva, che provocò una necessità di ricapitalizzazione non intervenuta, Tecnis s.p.a. fu commissariata con provvedimento Mise successivamente messa a gara per la cessione dell’intera azienda che, sempre con procedure Mise venne acquisita da D’agostino costruzioni. -Nel frattempo anche i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Vibo Valentia hanno subito uno stop a causa di un problema legato ad un rischio idrogeologico del terreno Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Giunta Regionale e Commissario per il piano di rientro del debito della Calabria, di conoscere quanto segue:
Per sapere:
- il dettagliato programma dei lavori per singola concessione;
- se si è determinato nuovo fabbisogno finanziario alla luce delle tante interferenze verificatesi;
- se hanno verificato esserci le condizioni per concordare con le imprese concessionarie piani di attività, anche con più turni di lavorazioni, al fine di poter recuperare, sia pure in parte, i tempi di consegna delle opere e, in caso affermativo, se sono intenzionati a riferirne al consiglio regionale e alla commissione competente in termini di ricadute sulla qualità e l’appropriatezza degli interventi.
A. BRUNI, N. IRTO, D. TAVERNISE
- Dettagli
INTERROGAZIONE N. 14 DEL 17/01/2022 - Infestazione da processionaria nei boschi della Sila
Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
-la processionaria è un lepidottero che sta causando danni enormi ai boschi dellaSila. Si alimenta del fogliame e delle linfe degli alberi, arrivando a defogliare interi rami e a distruggerli, provocando disseccamenti e l’estinzione della loro vitalità con un grave danno ambientale;
-la presenza diffusa dell'insetto non solo minaccia seriamente la produzione, o la sopravvivenza, del popolamento arboreo della Sila, ma i bruchi di processionaria possono provocare negli animali e nell'uomo gravi reazioni allergiche ed infiammatorie (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose ed alle vie respiratorie), anche senza il contatto diretto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono infatti staccarsi ed essere trasportati dal vento). Le larve sono addirittura mortali per animali come i cani.-Considerato che: la lotta alla processionaria è regolata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. il 16 febbraio 2008, n. 40, recante “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa”;
-la norma attribuisce la competenza fitosanitaria al Servizio Fitosanitario Regionale che, in Calabria, è una struttura del Settore n. 4, Servizi di Sviluppo agricolo, Fitosanitario e Valorizzazione patrimonio ittico e faunistico, del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari. Il decreto stabilisce che la lotta è obbligatoria nelle aree dove la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.-Tenuto conto che: nel 2021, a fronte del pericolo processionaria, l’Ente Parco della Sila ha incaricato Vincenzo Palmeri, docente di Entomologia Forestale al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di predisporre una relazione sulla problematica in questione. Il 6 Marzo 2021 venivano pubblicate le “Linee guida per la gestione della Processionaria dei pini” con le metodologie di controllo e integrabili di lotta;
-la Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 14 aprile 2021, ha approvato il Piano Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste regionali per gli anni 2021-2022 ed i relativi allegati, formulando, tra le altre, la seguente raccomandazione: dare priorità nel Piano annuale di forestazione alla lotta alla processionaria dei pini, in sinergia con il Servizio Fitosanitario;
-ad aprile 2021 si è insediato il Comitato tecnico-scientifico, voluto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, con la partecipazione del Dipartimento di Agraria e del Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell’Ente strumentale “Azienda Calabria Verde”, del Parco nazionale della Sila, dell’Uoa Forestazione e dello stesso Dipartimento Agricoltura – SFR per operare, da un lato, una maggior sensibilizzazione della popolazione su rischi e accorgimenti da mettere in atto, dall’altro, l’adozione di tutte le soluzioni tecniche idonee a contenere la diffusione del lepidottero, previo censimento delle aree interessate, privilegiando negli interventi quelle maggiormente antropizzate. Il gruppo di lavoro, che aveva già fornito la propria opera per la redazione del Piano attuativo di forestazione 2021, aveva discusso delle iniziative da porre in essere a supporto delle azioni messe in campo, già da febbraio 2021, dal Servizio fitosanitario della Regione e da Azienda Calabria Verde;
-nella Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 412 della seduta del 25 agosto 2021, rimodulando le Schede Intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, nella scheda Nuove Operazioni n. 11 – “Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi Settore Protezione Civile” vengono indicati gli obiettivi e le azioni per l’eliminazione della processionaria del pino e la messa in sicurezza della salute di persone e animali e del patrimonio boschivo regionale, individuando proprio i boschi della Sila come luoghi più colpiti dall’infestazione e indicando l’inverno come uno dei momenti adatti per agire, il “periodo in cui ci si accorge della presenza dell’insetto, quando sono ben visibili sulla chioma, soprattutto nelle porzioni esterne, i nidi formati dalle larve”. Uno dei metodi di lotta, infatti, prevede la rimozione manuale dei nidi di processionaria, tagliando le estremità della pianta infestate. Questo procedimento viene abitualmente svolto tra dicembre e febbraio, prima che le larve escano dal nido.-Preso atto che: in alcune Regioni, come ad esempio la Puglia e la Valle d'Aosta, è la Regione stessa a farsi carico delle disinfestazioni all'interno delle foreste demaniali regionali;
-in Calabria, nella precedente legislazione, erano stati stanziati 4 milioni di euro per la lotta alla processionaria, risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da riprogrammare.Tutto ciò premesso e considerato INTERROGANO il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:
1. che iniziative stia assumendo la Regione Calabria nei confronti di questa vera e propria emergenza per la definizione e messa a punto di un’azione puntuale sul problema della processionaria in Sila e per la predisposizione di interventi nel brevissimo e breve termine e nel medio e lungo periodo;
2. se intende avvalersi del personale qualificato dell’Ente Parco della Sila e dell’Ente strumentale della Regione Calabria “Azienda Calabria Verde”, in sinergia con il servizio fitosanitario del dipartimento Agricoltura, al fine di adottare tutte le misure più urgenti a contrastare il fenomeno in corso, nonché predisporre una adeguata programmazione a regime per il monitoraggio e la gestione del fenomeno in tutti i contesti regionali demaniali ove si presenti una infestazione da questo insetto, così da ridurre ad un livello accettabile i danni al popolamento arboreo.
D. TAVERNISE, N. IRTO, A. BRUNI
- Dettagli
INTERROGAZIONE N. 13 DEL 13/01/2022 - Centro Regionale di Farmacovigilanza
Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
-Il Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) è una struttura operante all’interno del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria che si occupa di farmacovigilanza a livello territoriale e partecipa in modo stabile e continuativo alle attività del Sistema Nazionale di Farmacovigilanza facente capo all’Agenzia Italiana del Farmaco. -Sin dalla sua attivazione, risalente a Dicembre 2015, il CRFV, si è proposto quale supporto per gli operatori sanitari ed i cittadini allo scopo di approfondire e diffondere le conoscenze sul profilo di sicurezza di farmaci, vaccini e dispositivi medici, nonché il loro impatto in termini di salute pubblica, argomento attualmente di grande interesse scientifico, alla luce dell’immissione in commercio di farmaci sempre più innovativi. Inoltre, svolge attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, spesa farmaceutica convenzionata, strumento necessario a garantire sicurezza ed efficacia terapeutica, nonché la razionalizzazione della spesa farmaceutica. -Il D.lgs. n. 44/1997 – successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 95/2003 e dal D.Lgs. n. 219/2006 – prevede che, nell’ambito del sistema nazionale di farmacovigilanza, facente capo all’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA), le Regioni, singolarmente o di intesa tra loro, collaborino con la stessa AIFA all’attività di farmacovigilanza, attraverso iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari, nonché alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. -L’art. 129 del D.Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 stabilisce che le Regioni, al fine di coadiuvare l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nelle iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari, si avvalgano di appositi Centri di Farmacovigilanza (CRFV). -L’art. 36, comma 14 della Legge n. 449/1997, dispone uno stanziamento annuale a favore delle Regioni da destinare ad iniziative di farmacovigilanza. -L’allegato 1 all’Accordo Stato – Regioni del 28 ottobre 2010, avente ad oggetto “Requisiti minimi di un Centro Regionale di Farmacovigilanza”, definisce i Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV): “strutture riconosciute dalla Regione di appartenenza con atto formale, che partecipano, quale parte integrante, in modo stabile e continuativo, alle attività del sistema nazionale di farmacovigilanza facente capo all’AIFA”. -L’Accordo Stato Regione del 28 ottobre 2010 (a valere sulle annualità 2008-2009) ed i successivi del 26 settembre 2013 (annualità 2010-2011) e del 30 marzo 2017 (annualità 2012-2013-2014) e del giugno 2019 (annualità 2015-2016-2017) prevedono l’erogazione alle Regioni di fondi vincolati alla costituzione ed al successivo mantenimento dei Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV). -La Regione Calabria, in ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, con DPGR-CA n. 37/2012 ha recepito ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra l’AIFA e la stessa Regione, nonché il progetto di costituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza. -Con DCA n.61/2018 il Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV), è collocato ed opera all’interno dell’attuale Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmaci e Convenzionate, Educazione all’Uso consapevole del farmaco” del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria. -Il personale del CRFV si compone di n. 5 unità, (n. 1 biotecnologo; n. 1 ingegnere clinico; n.1 statistico; n. 1 ingegnere informatico; n. 1 amministrativo in possesso di laurea in giurisprudenza;) selezionate con procedura ad evidenza pubblica, che hanno sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale - a decorrere da giorno 1 dicembre 2015, successivamente prorogata per ulteriori 24 mesi fini al 30 novembre 2020. In considerazione della scadenza alla data del 30 novembre 2020 dei contratti di CO.CO.CO. è stata effettuata una proroga fino al 25 novembre 2021, ai sensi della legge Madia a favore dell’unica unità già risultante dei fabbisogni storici dei diversi anni. -Le figure professionali in servizio presso il CRFV, che operano in totale sinergia ed integrazione, sono dotate di specifiche competenze attinenti le aree: farmaceutica, tecnica, statistica, giuridica, informatica, biogestionale e biotecnologica, forniscono collaborazione e supporto tecnico-amministrativo all’attività istruttoria di tutti i procedimenti di competenza del Settore 3, come individuati nella declaratoria allegata DDG. n.106/2016-con decreto n.12097 del 21 novembre 2021 “approvazione micro organizzazione del dipartimento tutela della salute, servizi socio-sanitari in attuazione al Dpgr n.180 del 7.11.2021, il Centro Regionale di Farmacovigilanza veniva inserito come unità operativa 3.2 (Farmacovigilanza e dispositivo vigilanza) “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmaci e Convenzionate, Educazione all’Uso consapevole del farmaco”. -I contratti dei collaboratori sono scaduti, uno il 25.11.2021 (statistico operante dal 2004 già risultante nei Fabbisogni del personale), n. 4 contratti, il 15.12.2021 (operanti dal 2015). -Con Nota 64436 del 25.05.2021, il Direttore Generale di AIFA, considerate le dimissioni del Responsabile Scientifico e la mancanza di personale, specificava “…qualora l’inadempimento si protragga … AIFA avrà la facoltà di revocare il finanziamento relativo alle attività per cui è stata rilevata l’inadempienza e di richiedere la restituzione delle somme erogate…”, oltre che di non poter procedere alla stipula della convenzione per i fondi 2015-2016-2017 a seguito dell’esito negativo del monitoraggio condotto da AIFA durante l’AUDIT tenutosi in data 13 e 14 aprile 2021. -Con DDG 6532 del 23.06.2021 a seguito del recepimento delle dimissioni della precedente responsabile veniva individuata quale Responsabile Scientifico la dott.ssa Brunella Piro, Responsabile Farmacovigilanza dell’ASP di Cosenza. -Con nota prot n. 442011 del 14.10.2021 si riscontrava alle richieste successivamente trasmesse da AIFA esplicitando le attività intraprese al fine di procedere al recupero delle criticità evidenziate, in gran parte derivanti dalla mancata continuativa presenza di personale dedicato, oltre che all’assenza del personale farmacista specializzato per le attività specifiche del ruolo (Requisiti Minimi–allegato 1 all’Accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2010). -Altre Regioni hanno già provveduto alla istituzione dei CRFV con proprio atto formale, localizzandoli presso i rispettivi Settori/Servizi di Politica del Farmaco (ABRUZZO – DGR n. 87 del 10 febbraio 2015;
EMILIA ROMAGNA – DGR n. 1066 del 16 luglio 2008;
MOLISE – DGR n. 578 del 4 agosto 2011;
PUGLIA – DGR n. 1478 del 17 luglio 2012;
VALLE D’AOSTA – DGR n. 1877 del 30 dicembre 2014. TUTTO CIO’ PREMESSO
Per sapere DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA:
quali iniziative intende assumere per ripristinare con urgenza il servizio del Centro Regionale di Farmacovigilanza.
A. BRUNI, N. IRTO, D. TAVERNISE
- Dettagli
INTERROGAZIONE N. 2 DEL 14/12/2021 - Benefici previdenziali per esposizione ad amianto
Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
- l'art. l, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto dei benefici nei confronti dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
- anche la legge di bilancio 2021 è ritornata sull'argomento modificando il procedimento per l'accertamento del diritto al beneficio previdenziale e introducendo dei termini per l'acquisizione della documentazione e il rilascio della certificazione tecnica da parte dell'INAIL;
-già l'art. 13, commi 6, 7 e 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 aveva disposto la concessione dei benefici previdenziali ai lavoratori che durante le attività sono stati esposti all'amianto;
- tale beneficio consiste nell'applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto rivalutati di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (coefficiente 1,5), certificati dall'INAIL;
- tra i beneficiari delle predette norme rientrano, tra gli altri, i lavoratori dell'HITACHI RAIL (già O.ME.CA.) di Reggio Calabria, ai quali però, è stato riconosciuto il solo diritto e non la misura con l'applicazione delle circolari INPS n. 68 del 6 aprile 2017 e n. 46 del 14 marzo 2018;
- nei confronti dei dipendenti della stessa azienda, operanti del sito di Pistoia, coloro i quali hanno ricevuto l'accoglimento e il riconoscimento dei benefici, ne hanno goduto sia nel diritto sia nella misura (assegno pensionistico rivalutato);
- l'INPS ribadisce che rispetto al calcolo della misura dell'assegno pensionistico, il beneficio si applica esclusivamente alla quota di pensione retribuiva, riferendosi alla circolare n. 46 del 2018;
- ciò risulterebbe in contrasto con altra precisazione fornita dalla stessa INPS per cui "la tutela previdenziale, esplicitata nei commi 7 e 8 della legge n. 257/1992, modificata dalla legge n. 271/1993, consente di raggiungere il pensionamento con un certo anticipo e/o di vedere incrementato il relativo trattamento di quiescenza, disponendo il conferimento di un beneficio di natura previdenziale, nella rivalutazione pari a 1,5 del servizio lavorativo soggetto a esposizione";
Considerato che:
- per il solo anno 2021 sono circa 20 i lavoratori in uscita dello stabilimento HITACHI RAIL di Reggio Calabria interessati dal beneficio di cui sopra;
- nel bilancio dello Stato il capitolo relativo agli oneri annuali per le domande accolte è stato istituito dall'art. l, comma 246 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e presenta abbondante capienza di stanziamento ai fini delle necessità previste. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Lavoro
Per sapere:
se sono a conoscenza della situazione illustrata e se intendono intervenire presso il Ministero del Lavoro e l'INPS affinché sia riservato ai lavoratori calabresi il medesimo trattamento garantito a tutti i lavoratori esposti all'amianto.
14/12/2021
N. IRTO