RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Chi legifera non può pensare a sé o alla sua opinione ma deve pensare alla libertà che la sua legge realizza per gli altri. E ciò vale molto di più nelle materie in grado di interpellare morale e coscienza, come il fine vita, e per tenersi lontani dalle tentazioni statolatriche o da stato etico. Detto ciò, quale premessa culturale per riaffermare il metodo della laicità negli stati liberaldemocratici, la presente proposta di legge ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d’attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Il tutto, ovviamente, nell’attesa di una norma statale in grado d’introdurre una normativa eventualmente innovativa. La sottrazione dall’alveo della penale responsabilità, infatti, della condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative. Così posta la questione e riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza rinveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (art. 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una “nuova prestazione” assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale. La sopraccitata “sentenza additiva di prestazione” risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la “nuova prestazione” è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza: sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative. Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare, resta conclusivamente da osservare che l’introduzione della presente disciplina serve a dettagliare i tempi e i modi del procedimento e a eliminare eventuali residui d’incertezza e problematicità, al cospetto di un tema altamente sensibile e perciò fonte di notevoli dubbi applicativi. E su questo vale chiarire la considerazione che in fondo lo scopo della legge è assicurare alle persone con malattie terminali e croniche un congedo dalla vita che non sia gravato da un processo lento e doloroso per sé e per le persone che sono loro care.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a modificare il comma 3 dell’art. 2 della Legge Regionale del 16 dicembre 2021, n. 33 rubricato “Attuazione della Fusione”. In seguito all’approvazione della suddetta Legge Regionale, è stata data attuazione alla fusione dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” ed il comma 3, oggetto di modifica, ha istituito una Commissione Tecnica Paritetica, al fine di definire il testo del protocollo d’intesa, costituita da due delegati del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro nella Regione Calabria e da due delegati del Rettore dell’Università. E’, tuttavia, necessario integrare la detta Commissione prevedendo la partecipazione permanente alla stessa di due delegati dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese- Ciaccio”, in quanto Azienda oggetto di fusione, e del Sindaco della Città di Catanzaro, essendo massima autorità sanitaria del Capoluogo di Regione e Sindaco del Comune nel cui territorio ricadono le Aziende oggetto di fusione. La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 2.

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Relazione illustrativa

Nel rispetto della suddivisione costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nell’esercizio della competenza regionale in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, per garantire al cittadino il diritto alla salute di cui all’art 32 Cost. e le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si propone l’istituzione del servizio di psicologia di base. Il supporto psicologico attualmente è uno strumento essenziale per la tutela della salute del singolo e, in età pediatrica, per l’armonica formazione della personalità. In contesti di degrado e di deprivazione socio-economico-culturale il sostegno psicologico si pone come indispensabile anche per la prevenzione di comportamenti socialmente allarmanti. I disturbi psicologici, nel tempo, hanno sempre più manifestato la loro gravità sia in termini di qualità di vita sia in termini di costo per l'intera società. L'incidenza dei disturbi mentali è grave tanto quanto quella delle patologie di altro tipo e non può più essere sottovalutata. L’attuale contingenza pandemica ha drammaticamente favorito il diffondersi di vecchie e nuove patologie (es. crisi d'ansia e di depressione, aumento delle condotte autolesioniste, disturbi alimentari, crisi di panico, hikikomori). Numerosi studi hanno R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0008686|04/04/2022 evidenziato incisive conseguenze della pandemia sulla sfera psicologica ed emozionale delle persone, anche di quelle che non avevano una storia precedente di disturbi del genere. Le forzate modifiche allo stile di vita e alle relazioni interpersonali, la solitudine, la paura di ammalarsi o di contagiare altri hanno prodotto l'insorgenza di disturbi fortemente interferenti con la qualità di vita. Da recenti rapporti dell’American Academy of Pediatrics, dell’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry e della Children’s Hospital Association e dell’UNICEF si evince un quadro preoccupante anche per la salute mentale dei più giovani che si traduce in uno scarso rendimento scolastico, nella mancanza di interessi culturali e di vita, nello scarso sviluppo dell’empatia che incide pericolosamente nella costruzione sociale del futuro cittadino. Inquietanti, poi, i dati relativi ai tentativi di suicidio e atti di autolesionismo tra i giovanissimi (a partire dai 12 anni) aumentati del 30%. Si impone, dunque, la necessità di interventi legislativi che implementino il servizio sanitario e abbraccino, in specie, un'idea di medicina di base diversa, attenta ai disagi di ogni genere. Peraltro, non può disconoscersi che la sinergia tra medici/pediatri di base e psicologi servirebbe anche ad individuare più facilmente i disturbi psicosomatici con un conseguente risparmio per la sanità pubblica, spesso gravata da costi diagnostici esorbitanti. A seguito della pandemia, il problema del sostegno psicologico alla comunità ha suscitato maggiore attenzione che, tuttavia, necessita di concretizzarsi in provvedimenti legislativi efficaci. Si dà atto di un'accresciuta sensibilità verso la problematica desumibile anche dalla sentenza n°241/2021 della Corte Costituzionale. L'approvazione della presente proposta comporterebbe nella nostra Regione l'adozione di una modalità più pregnante e significativa per la realizzazione degli obiettivi psicopedagogici da conseguire per il benessere individuale e l’eventuale emersione di comportamenti socialmente deprecabili. I beneficiari del presente intervento regionale dovrebbero essere tutti i cittadini per i quali si indicano gli obiettivi più urgenti perseguibili con l’inserimento di tale figura: a) fornire un primo livello di supporto psicologico ai singoli membri della comunità, efficace ed economicamente accessibile; b) prevenire e diagnosticare precocemente l’insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento dovuti a difficoltà connesse al superamento di un lutto, all’adattamento alle condizioni collegate anche alla pandemia Covid-19, a malattie (proprie o dei propri amici e/o parenti), a disagi emotivi momentanei, a situazioni logoranti, a problematiche psicosomatiche; c) diagnosticare precocemente conseguenze di abusi; d) diagnosticare e contrastare la tendenza a tutte le dipendenze patologiche; e) contrastare ogni forma di razzismo e di discriminazione; f) conoscere e diffondere buone pratiche sociali (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive; g) adottare idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche. Il percorso psicologico della conoscenza di sé è importante per lo sviluppo di una personalità equilibrata e si configura come un necessario complemento alle opportunità offerte dal contesto socio economico di riferimento. La Regione e gli enti locali non possono rimanere indifferenti dinanzi all’emergere di esigenze collettive di così primario interesse, peraltro anche considerando che ogni investimento sul capitale umano comporta non solo un vantaggio per il singolo ma per l’intera collettività sia in termini di sicurezza sociale sia di maggiore sviluppo economico. La proposta consta di otto articoli. L’art. 1 istituisce il Servizio di psicologia di base. L’art. 2 indica i beneficiari e gli obiettivi di tale servizio. L’art. 3 indica la creazione degli Elenchi provinciali degli Psicologi di base e i requisiti per essere iscritti. L’art. 4 detta l’organizzazione, la strutturazione e le modalità di svolgimento del Servizio. L’art. 5 istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale. Gli artt. 6 e 7 sono rubricati rispettivamente “Clausola valutativa” e “Norma finanziaria”. L’art. 8 disciplina, infine, l’entrata in vigore.

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Chi legifera non può pensare a sé o alla sua opinione ma deve pensare alla libertà che la sua legge realizza per gli altri. E ciò vale molto di più nelle materie in grado di interpellare morale e coscienza, come il fine vita, e per tenersi lontani dalle tentazioni statolatriche o da stato etico. Detto ciò, quale premessa culturale per riaffermare il metodo della laicità negli stati liberaldemocratici, la presente proposta di legge ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d’attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Il tutto, ovviamente, nell’attesa di una norma statale in grado d’introdurre una normativa eventualmente innovativa. La sottrazione dall’alveo della penale responsabilità, infatti, della condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative. Così posta la questione e riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza rinveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (art. 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una “nuova prestazione” assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale. La sopraccitata “sentenza additiva di prestazione” risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la “nuova prestazione” è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza: sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative. Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare, resta conclusivamente da osservare che l’introduzione della presente disciplina serve a dettagliare i tempi e i modi del procedimento e a eliminare eventuali residui d’incertezza e problematicità, al cospetto di un tema altamente sensibile e perciò fonte di notevoli dubbi applicativi. E su questo vale chiarire la considerazione che in fondo lo scopo della legge è assicurare alle persone con malattie terminali e croniche un congedo dalla vita che non sia gravato da un processo lento e doloroso per sé e per le persone che sono loro care.

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MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE DONAZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.
1. La Regione Calabria, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, richiamato anche dall'articolo 2, comma 2, lettera e) dello Statuto, e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell’azione amministrativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, e comunque nel rispetto della normativa di cui agli articoli 769 e ss. del Codice Civile e di ogni altra disposizione statale in materia, disciplina le donazioni a favore di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere e di tutti gli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
2. La presente disposizione reca la disciplina delle donazioni a favore dei soggetti indicati al comma precedente ricadenti sul territorio regionale garantendo uniformità, in coerenza con il principio della programmazione regionale, tenendo conto delle necessità dell’ente stesso e della congruità dell’oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantendo, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.
3. La Regione promuove le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di esplicita richiesta di destinazione da parte del donante per raccolta fondi, donazioni e le liberalità sia di beni che in denaro, la stessa deve avere attinenza con i fini istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 e deve avere come beneficiario i soggetti di cui al comma 1 e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo soggetto si articola.

Art. 2 - Procedimento in materia di donazioni e trasparenza.
1. Il procedimento per la donazione e/o la liberalità inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica al soggetto beneficiario l’intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.
2. Il soggetto beneficiario verifica in via prioritaria che:
a) la finalità della donazione e/o della liberalità rientri nella previsione di cui all’articolo 1;
b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e il soggetto beneficiario;
c) la donazione e/o la liberalità non implichi un conflitto di interessi tra donante e l’ente;
d) la donazione e/o liberalità non comporti oneri economici e organizzativi per l’ente donatario.
4. In caso di insussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario deve rifiutare la donazione e/o liberalità, con provvedimento del legale rappresentante.

Art. 3 - Disposizioni in materia di donazioni di beni mobili e beni immobili.
1. Nel caso di donazione di beni mobili, a prescindere dal valore, il soggetto beneficiario per il tramite del suo rappresentante legale provvede, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 2, all’accettazione della donazione stessa, anche in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio del soggetto beneficiario a seguito dell'accettazione.
2. L’accettazione di beni immobili è subordinata alla valutazione delle competenti strutture del Dipartimento Tutela della Salute della Giunta regionale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si ritiene acquisito.

Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni in denaro e raccolta fondi.
1. Le disposizioni previste dall’articolo 2 e dall’articolo 3 si applicano anche nell’ipotesi di donazioni e in denaro finalizzate all’acquisto di beni mobili e di beni immobili.
2. Le donazioni in denaro entro il limite di 5.000 euro e quelle che non recano esplicita richiesta di destinazione da parte del donante, sono impiegate dal soggetto beneficiario alle finalità istituzionali ritenute più opportune.
3. Al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi, la Regione Calabria destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 6. Tale quota e la modalità di erogazione della stessa sono definite annualmente dalla Giunta regionale.
4. Le raccolte di fondi sia che siano realizzate dai soggetti di cui all’articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all’acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti all’articolo 1, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 – Trasparenza.
1. Il soggetto beneficiario, previo il consenso del donante, rende noto tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione Dipartimento Tutela della Salute della notizia di avvenuta donazione.
2. Il soggetto beneficiario, nel rispetto del principio della trasparenza, informa il donante degli effetti della donazione in termini di miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Art. 6- Adempimenti a carico della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 7 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, e anno per anno, una relazione che illustri gli atti di liberalità accettati dai soggetti di cui all’articolo 1, con indicazione dei benefici conseguiti e degli eventuali costi derivati. Nella relazione sono indicate altresì le donazioni rifiutate con indicazione dei motivi.

Art. 8 – Disposizioni conclusive
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilità dei soggetti di cui all’articolo 1.
2. Le presenti disposizioni si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell’ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore dei soggetti previsti dall’articolo 1.

Art. 9 - Disposizioni finanziarie.
1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10 – Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 24 aprile 2020

Nicola Irto

   

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