Finalità
Il bonus pubblicità è un credito d’imposta del 75% per gli investimenti pubblicitari incrementali, cioè quelli il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i seguenti soggetti:
- Imprese
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali.
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Spese finanziabili
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Domande dal 1° al 31 ottobre 2019
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il Regolamento di cui al DPCM 90 del 16 maggio 2018. Tuttavia, per il solo anno 2019, la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito d'imposta è stata necessariamente spostata in avanti: dal 1° al 31 ottobre 2019, telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Allegati:
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