Finalità
La misura si pone l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.
Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità: adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Beneficiari
Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti: a) imprenditori agricoli singoli e associati; b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola; c) cooperative agricole; d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 61/2010 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Interventi e azioni ammissibili
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.
A – Riconversione varietale , che consiste:
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.
L’intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:
A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
A2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
A3 – reimpianto anticipato;
A4 – sovrainnesto.

B – Ristrutturazione , che consiste:
- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento, ma con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto.
L’intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:
B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
B2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
B3 – reimpianto anticipato.
Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

C - Miglioramento delle tecniche di gestione, dei vigneti esistenti, esclusa l’ordinaria manutenzione. L’intervento è attuato su vigneti esistenti, esclusa l’ordinaria manutenzione, attraverso la seguente azione:
C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente con una forma di allevamento idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. L’intervento per essere ammissibile all’aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all’aiuto e il cambio della forma di allevamento.
Nell’ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all’aiuto:
- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale o totale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all’aiuto senza intervenire nella forma di allevamento;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all’aiuto.

Determinazione del sostegno
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.
La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita.
Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro.

Modalità e termini di presentazione delle domande
La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’AGEA - O.P. sul portale SIAN.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 20187/2019 è fissato dall’AGEA – O.P. al 30.06.2018.

Allegati:
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