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Dettagli: | Pubblicato: 01 Giugno 2018

Finalità
La misura si pone l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.
Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità: adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Beneficiari
Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti: a) imprenditori agricoli singoli e associati; b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola; c) cooperative agricole; d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 61/2010 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Interventi e azioni ammissibili
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.
A – Riconversione varietale , che consiste:
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.
L’intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:
A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
A2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
A3 – reimpianto anticipato;
A4 – sovrainnesto.

B – Ristrutturazione , che consiste:
- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento, ma con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto.
L’intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:
B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
B2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
B3 – reimpianto anticipato.
Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

C - Miglioramento delle tecniche di gestione, dei vigneti esistenti, esclusa l’ordinaria manutenzione. L’intervento è attuato su vigneti esistenti, esclusa l’ordinaria manutenzione, attraverso la seguente azione:
C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente con una forma di allevamento idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. L’intervento per essere ammissibile all’aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all’aiuto e il cambio della forma di allevamento.
Nell’ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all’aiuto:
- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale o totale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all’aiuto senza intervenire nella forma di allevamento;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all’aiuto.

Determinazione del sostegno
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.
La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita.
Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro.

Modalità e termini di presentazione delle domande
La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’AGEA - O.P. sul portale SIAN.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 20187/2019 è fissato dall’AGEA – O.P. al 30.06.2018.

Allegati:
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