Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, affidando la gestione all’INPS.

A chi spetta
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

Requisiti del lavoratore
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”).
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Ambito territoriale
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano. È riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari ad euro 200.000.000,00.

Ammissione all’incentivo
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione:
- a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- a tempo indeterminato.
L’incentivo è riconoscibile anche per:
- i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio NON spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Non ha diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Caratteristiche dell’incentivo
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore. L’agevolazione riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, pari:
- al 50% per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe), nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua;
- al 100% per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari:
- ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), per i rapporti a tempo determinato;
- ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12), per i rapporti a tempo indeterminato.
Vanno escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente:
- all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) relativo agli aiuti “de minimis”. Per le aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis”, l’assunzione o trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Allegati:
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