Nicola Irto - Bandi
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2016, n.39 il decreto relativo alle misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
Il decreto intende offrire agevolazione a favore delle imprese agricole per realizzare progetti innovati.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni in oggetto si applicano alle seguenti imprese:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
b) alle microimprese e piccole e medie imprese, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Agevolazioni concedibili
Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Spese ammissibili
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
Istruttoria delle domande
Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA, delibera, nei limiti delle risorse disponibili l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
Istruzioni applicative
ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e
delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di cui al presente decreto.