Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00844 Pubblicato il 9 gennaio 2024, nella seduta n. 142 Nicola Irto cofirmatario

Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
il 16 novembre 2023, nell’ambito della procedura di infrazione (INFR (2020)4118) relativa alle concessioni balneari, per la quale era stata emanata una lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha deciso di procedere con un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
a quanto si apprende, la Commissione avrebbe ritenuto che, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex lege delle attuali concessioni balneari, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, sarebbe stata criticata l’adozione dell’articolo 1, comma 8, lettera b), della legge 24 febbraio 2023, n. 14 (conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), che prevede che fino all'adozione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, in combinato disposto con l’articolo 10-quater del ciato decreto-legge n. 198 del 2022, introdotto dalla medesima legge di conversione, che prevede che le stesse concessioni e rapporti “continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”;
la Commissione europea avrebbe ritenuto che il legislatore italiano abbia di fatto riprodotto le misure precedenti e mantenuto la validità delle concessioni balneari in contrasto con il diritto dell'Unione, concludendo che le autorità italiane non abbiano risposto alle obiezioni sollevate nella lettera di costituzione in mora, in quanto l'incompatibilità della legislazione italiana con l'articolo 12 della direttiva sui servizi e con l'articolo 49 del TFUE non sarebbe stata stata eliminata e gli interventi legislativi adottati durante il periodo successivo all'invio della lettera di costituzione in mora avrebbero sostanzialmente mantenuto lo stato della legislazione vigente al momento dell'emissione di tale lettera. Inoltre, tale disposizione sarebbe stata adottata nonostante le discussioni intraprese in parallelo con la Commissione, volte ad introdurre i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità richiamati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e nella lettera di costituzione in mora. La Commissione europea ha altresì osservato come i risultati del Tavolo tecnico istituito dal Governo italiano per la mappatura delle spiagge non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di concessioni balneari, in ragione del fatto che sono state inserite nella mappatura e nel calcolo delle superfici anche aree ritenute non idonee a fornire servizi di concessione balneare;
considerato che:
le scelte finora adottate dal Governo in materia di concessioni balneari rischiano di gettare nel caos il settore balneare italiano in ragione di soluzioni impraticabili che hanno avuto soltanto l’effetto di dilatare i tempi per l’attuazione di misure in evidente contrasto con le illusorie ed inconcludenti promesse elettorali. L’ultima legge annuale per la concorrenza, ossia il provvedimento più adatto per dare soluzione all’annosa vicenda delle concessioni balneari, non ha previsto alcuna misura in tal senso. I rilievi in fase di promulgazione della legge annuale della concorrenza formulati dal Presidente della Repubblica di fatto richiamano il Governo ad un esercizio più appropriato delle proprie responsabilità e al pieno rispetto dei principi della concorrenza a tutela degli interessi di tutti i cittadini e delle imprese;
gli enti locali si trovano in una situazione di assoluta impossibilità di adottare iniziative, stante il divieto introdotto dall’articolo 1, comma 8, della citata legge n. 14 del 2023 di procedere all’emanazione di bandi di assegnazione delle concessioni fino alla data di adozione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021. In ragione della situazione che si è venuta a creare, gran parte degli enti locali stanno procedendo con l’ulteriore proroga delle concessioni;
entro il 16 gennaio 2024, la Repubblica italiana sarebbe stata invitata dalla Commissione europea ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato espresso con la lettera del 16 novembre 2023. In caso di mancato adeguamento, l’Italia rischia di incorrere in una sanzione pecuniaria che potrebbe creare considerevoli problemi al bilancio dello Stato, oltre che ad aprire un ulteriore elemento di scontro tra il Governo e le istituzioni europee, in una fase molto delicata caratterizzata dalla progressiva attuazione del PNRR e dalla prosecuzione dell’iter relativo alla nuova governance economica,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo al fine di scongiurare l’irrogazione di sanzioni all’Italia nell’ambito della procedura di infrazione citata in premessa;
quali siano le ragioni sottostanti al mancato rispetto del termine di esercizio della delega in materia di concessioni balneari previsto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021 e se queste siano dettate dall’impossibilità della maggioranza che sostiene il Governo in carica di procedere in contrasto con le promesse pronunciate nei confronti dei titolari delle concessioni turistico-ricreative e sportive;
se il Governo intenda tempestivamente procedere ad una rapida emanazione dei decreti legislativi nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, accelerando ciascuna fase dell’iter di propria competenza, anche al fine di tutelare gli enti concedenti e le imprese coinvolte da tale situazione;
se, nelle more dell’adozione dei suddetti decreti legislativi, intenda rimuovere il divieto previsto dall’articolo 1, comma 8, lettera b), della legge 24 febbraio 2023, n. 14, al fine di consentire agli enti concedenti di procedere, nel rispetto dei principi di concorrenza, all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo.

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