Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00800 Pubblicato il 29 novembre 2023, nella seduta n. 130 Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha previsto l’introduzione di principi di semplificazione della normativa fiscale per il settore no profit;

in particolare, in coerenza con le disposizioni del codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la legge delega ha previsto: a) la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d), numero 3); b) l’introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni in materia di terzo settore, adottate in attuazione della riforma del terzo settore (art. 6, comma 1, lett. g)); c) la razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del terzo settore, anche per semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, comma 1, lett. g)); d) la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica (art. 9, comma 1, lett. l));

in attuazione della legge delega, il 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

l'articolo 2 del citato schema di decreto legislativo prevede, per il 2024, una riduzione lineare di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tale intervento appare in palese contrasto con quanto previsto dalla disciplina del codice del terzo settore che all’art. 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall’imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un trend in crescita (incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni), dimostrando come l’incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge che l’impatto complessivo dell’intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a valere sui circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell’aliquota IRPEF;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l’effettiva capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il terzo settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a procedere al taglio delle detrazioni previste dalla legislazione vigente in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore;

se siano state attentamente valutate le ricadute negative di tale decisione, in particolare sull’operatività degli enti del terzo settore, che dalle donazioni volontarie traggono importanti risorse per svolgere le attività no profit particolarmente rilevanti per il tessuto sociale del nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione escludendo dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 88), attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, le erogazioni liberali dalla voce di spese che non potranno essere portate in detrazione da parte dei contribuenti per il 2024;

come intenda proseguire nell’attuazione della delega fiscale conferita con specifico riferimento al regime del terzo settore, per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell’IVA.

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