Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00779. Pubblicato il 14 novembre 2023, nella seduta n. 124 – Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro della giustizia.
Premesso che:
in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull’applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un’analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);
la circolare n. 3693/6143, nel delineare una generale riorganizzazione del regime e del trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, interveniva in particolare al fine di realizzare il compiuto superamento dell’alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario “a trattamento intensificato”, con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;
in particolare, al regime ordinario accedono i detenuti in accesso, quelli ritenuti non in grado di “sostenere l’adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria” e quelli in rientro dalle sezioni previste dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per la detenzione di persone a rischio di comportamenti aggressivi; al regime ordinario “a trattamento intensificato” accedono, invece, le persone detenute ritenute “idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento” (così la predetta circolare);
ulteriore differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l’ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l’apertura della camera è subordinata all’effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;
come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull’applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere “una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento”; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell’offerta trattamentale assicurata dall’istituto penitenziario e, dall’altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi;
i dati raccolti ed elaborati nello studio del Garante mostrano, al riguardo, che in sede di applicazione sperimentale sono aumentate le sezioni a regime ordinario (e cioè le ex sezioni a custodia chiusa) con corrispondente riduzione delle sezioni a regime a trattamento intensificato (e cioè le ex sezioni a custodia aperta): in particolare, a fronte di 434 sezioni a custodia aperta (con 12.033 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 390 sezioni e regime di trattamento intensificato (con 2.283 persone assegnate a dicembre 2022) e, a fronte 608 sezioni a custodia chiusa (con 8.080 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 687 sezioni a regime ordinario (con 15.154 persone assegnate a dicembre 2022); emerge altresì che ciò si pone in correlazione, per effetto delle nuove direttive introdotte con la circolare del 2022, con l’effettiva offerta trattamentale e di spazi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, “l’assenza di capacità progettuale da parte dell’istituzione detentiva si riflette su un’accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso”;
tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto alla luce della circostanza che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall’istituto;
tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario che ad oggi, stando ai dati forniti dal Garante, è dato da una popolazione di 58.491 persone detenute a fronte dell’effettiva disponibilità di 49.395 posti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare che, nell’applicazione della circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell’effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario; e come intenda, in particolare, assicurare il rafforzamento dell’offerta trattamentale negli istituti penitenziari al fine di garantire che l’offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all’altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all’applicazione delle direttive di cui alla circolare; e come intenda, infine, intervenire per migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle suddette attività.

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