Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00718 Pubblicato il 26 settembre 2023, nella seduta n. 105 - Nicola Irto cofirmatario

Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:

l’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni e prevede che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata;

un dimensionamento così perseguito, attraverso la diminuzione di figure centrali quali quella del dirigente scolastico e del DSGA e per il tramite di numerosi “accorpamenti”, basato su finalità restrittive e su un'economia di risparmio, rischia di essere fortemente divisivo e comporta inevitabilmente una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche, con gravi conseguenze sulla vita di studenti e studentesse con conseguenze molto significative in tutto il Paese, soprattutto nelle aree più fragili;

dalla relazione tecnica di accompagnamento alla normativa introdotta dalla legge di bilancio per l’anno 2023 emerge che dal 2024/2025 al 2031/2032 il numero di istituzioni scolastiche con la presenza di dirigente e DSGA titolari passerà da 7.461 a 6.886, con una riduzione di 575 istituzioni scolastiche e posti di dirigente e DSGA; se si considera, inoltre, che nell'anno scolastico 2022/2023 il numero delle istituzioni scolastiche autonome è pari a 8.007, dal 2022/2023 al 2031/2032 è stimabile un taglio complessivo di 1.121 scuole;

si tratta, a regime, di un taglio di quasi 90 milioni di euro che rischia di produrre pesanti contraccolpi in ampie aree del Paese, con conseguente e progressiva riduzione anche delle risorse umane impegnate nelle istituzioni scolastiche (personale amministrativo ad esempio); l'accorpamento degli istituti si configura, pertanto, come un vero e proprio taglio che andrà a colpire le regioni e i territori più deboli, rendendo più difficile un più effettivo e proficuo legame del dirigente scolastico con la comunità scolastica di riferimento, incrementando i divari territoriali;

premesso inoltre che:

il decreto interministeriale 30 giugno 2023 R.0000127 che definisce “i criteri del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027” ribadisce, all’articolo 1, comma 1, che sono “le Regioni (...) che provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno (...) sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i comuni per le scuole di ogni altro odine e grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati”;

lo stesso decreto richiama espressamente in premessa il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che ha disposto con l’articolo 12, comma 1-bis), che “per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena , di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38”;

il decreto interministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede che “le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante”, mentre al comma 3 precisa che “nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la Regione Friuli- Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano”;

tali tabelle indicano che il contingente organico di dirigenti scolastici e DSGA in Friuli-Venezia Giulia per le scuole di insegnamento con lingua slovena subisce, nel triennio 2024/2027, un taglio significativo di 3 posti, di cui 2 per l’anno scolastico 2023/2024 ed uno nell’anno scolastico 2026/2027;

per quanto consta, né all’atto di adozione del citato decreto interministeriale né in seguito è stata sentita la commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per il prescritto parere vincolante;

a ben vedere, si tratta di norme speciali che si connotano non solo per la loro specifica missione di mantenere l’istruzione in lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia estranea al sistema scolastico nazionale per le ovvie specificità ma vanno altresì collocate nell’alveo della più ampia tutela della minoranza linguistica slovena, e, per quel che qui interessa, dello sloveno nel mondo dell’istruzione, che rimane ancora assicurata da un atto di diritto internazionale pattizio: il memorandum d’intesa che nel 1954 definì la “questione di Trieste”;

ribadito, altresì, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 38 del 2001, puntualmente richiamata dal decreto interministeriale, che “ogni azione di dimensionamento è adottata previo parere vincolante della commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena”,

si chiede di sapere:

se, in quali tempi e con quali modalità si intenda convocare la commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena per il prescritto parere vincolante di cui al decreto-legge n. 104 del 2013, tenuto conto della competenza regionale in materia dimensionamento scolastico e dei termini strettissimi per l’adozione piano regionale di dimensionamento, da adottare entro il 30 novembre 2023;

quali iniziative il Ministro dell’istruzione intenda adottare al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, così da evitare le penalizzazioni che riguarderanno, soprattutto, le aree più fragili del Paese;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il rispetto delle vigenti norme richiamate in materia di tutela della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia.

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