Nicola Irto - Interrogazioni
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che:
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e delle loro componenti, ha introdotto l’obbligo di installare, a decorrere dal 21 agosto 2023, la nuova versione del tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione, adibiti a trasporto merci o persone, di massa superiore a 3,5 tonnellate;
l’obbligo sarà poi esteso a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate già provvisti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione dal 31 dicembre 2024; a tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate provvisti di tachigrafo digitale di seconda generazione, prima versione, a decorrere dal 19 agosto 2025; e infine, dal 1° luglio 2026 a tutti i veicoli con massa superiore alle 2,5 tonnellate;
la nuova versione del tachigrafo digitale di seconda generazione possiede nuove funzionalità, tese a facilitare le attività di registrazione dei conducenti e nuovi meccanismi per impedire le manomissioni, nonché i controlli degli organi di polizia stradale; la sua installazione sui veicoli rappresenta dunque un elemento importante di sicurezza sulle strade e di garanzia per gli stessi lavoratori del settore;
considerato che:
la normativa sui tachigrafi si è in questi anni notevolmente stratificata, creando non poche difficoltà di interpretazione delle norme e degli obblighi a conducenti, aziende e case costruttrici: solo a titolo esemplificativo, oltre al regolamento di esecuzione già citato, il regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; o il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2023/980, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di “Galileo” e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228;
le difficoltà che sta attraversando il settore dell’autotrasporto a causa di questa normativa in costante evoluzione, che a quanto riportano gli operatori del settore sta addirittura spingendo alcune case costruttrici a non consegnare più nuovi mezzi, sono a conoscenza dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha già evidenziato come, a causa di ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi non attribuibili alle aziende del settore, un consistente numero di veicoli di nuova immatricolazione sul territorio UE non sarà dotato di tachigrafi di nuova generazione entro la data del 21 agosto;
in Italia, il numero di tali autoveicoli sarà probabilmente compreso tra i 7.000 e i 9.000, ma la medesima problematica si è presentata in altri Stati membri, tale da generare conseguenze negative e non volute sul settore dell’autotrasporto, sulla concorrenza tra vettori a livello comunitario e probabili differenze di trattamento tra gli stessi nei diversi Paesi dell’Unione; conseguentemente, a quanto risulta, la Direzione generale mobilità e trasporti della Commissione europea (DG-MOVE) ha garantito, almeno sino al 30 settembre 2023, un regime di tolleranza sul mancato adeguamento;
considerato altresì che:
le problematiche evidenziate sono, ad oggi, rimaste inalterate, tanto da generare un’ampia e generalizzata preoccupazione tra le aziende e i lavoratori del settore, impossibilitati, anche volendolo, a mettersi in regola con gli obblighi europei e ad evitare di essere sanzionati per responsabilità non proprie;
sembra dunque quantomai necessario procedere a nuove interlocuzioni con la Commissione europea al fine di garantire un ulteriore periodo di tolleranza, ed in ogni caso adottare ogni iniziativa tesa a favorire l’adeguamento dei veicoli, a partire dalla pronta consegna da parte delle case costruttrici di nuovi mezzi adeguati alle norme europee,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza della posizione della Commissione europea, in particolare nell’ambito della DG-MOVE, in merito all’implementazione degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, e se nell’ambito delle prossime interlocuzioni intenda rappresentare le preoccupazioni dei lavoratori e delle imprese del settore al fine di una soluzione delle problematiche;
se intenda chiarire se il regime di tolleranza garantito sino al 30 settembre, di cui anche alla circolare del Ministero dell’interno del 9 agosto 2023 prot. 300/STRAD/2/0000025398.U/2023, sia relativa al solo controllo da parte delle forze dell’ordine per i veicoli circolanti in Italia e che svolgano attività transfrontaliera, ovvero se la deroga consenta l’immatricolazione entro il 30 settembre 2023 di veicoli con tachigrafo versione 4.0 e relativa attivazione presso officine autorizzate;
quali siano gli obblighi per i veicoli nuovi immatricolati tra il 21 agosto e il 30 settembre 2023 con tachigrafi 4.0;
quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere per favorire in tempi rapidi l’adeguamento all’obbligo di installazione della nuova versione del tachigrafo intelligente sul parco mezzi circolanti adibiti al trasporto merci e persone, anche attraverso le opportune incentivazioni al fine della messa sul mercato e dell’acquisto dei veicoli di nuova immatricolazione conformi alla normativa europea.