Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00550 Pubblicato il 5 luglio 2023, nella seduta n. 84 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), prevede, all’articolo 1, comma 310, “in via eccezionale” e “in via transitoria” un incremento dei trattamenti pensionistici, con riferimento alle mensilità, inclusa la tredicesima mensilità, relative agli anni 2023 e 2024, qualora il trattamento pensionistico sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS;

l’incremento è pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024;

la circolare dell’INPS del 3 aprile 2023, n. 35, al paragrafo 3.2 definisce il calcolo dell’incremento, precisando che esso viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023;

l’incremento transitorio è stato disposto “al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”;

considerato, altresì, che:

durante il Governo Prodi II, il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, all’articolo 5, commi da 1 a 4, ha introdotto l’istituto della “quattordicesima” mensilità a favore dei pensionati con almeno 64 anni di età, stabilendo, ai fini della corresponsione della somma aggiuntiva al trattamento pensionistico, il requisito del possesso di un reddito non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

durante il Governo Renzi, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), all’articolo 1, comma 187, ha ampliato la platea dei beneficiari, stabilendo il diritto all’erogazione “a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”;

considerato che:

come denunciato dai sindacati, nei cedolini delle pensioni del mese luglio 2023, l’erogazione della “quattordicesima” mensilità è stata “mescolata” all’aumento (esiguo) delle pensioni basse stabilito con l’ultima legge di bilancio, inducendo in errore i beneficiari e dando luogo a un vero e proprio falso trattandosi di due fattispecie completamente diverse sotto i profili sia giuridico che sostanziale per modalità e tempi nell’erogazione, nonché per il quantum;

ci si chiede come sia stato possibile che l’INPS abbia commesso questo “errore”, in palese violazione dell’obbligo di trasparenza e considerato che la quattordicesima viene erogata solo nel mese di luglio;

a seguito della denuncia dei sindacati, l’INPS ha emanato un comunicato stampa contenente “chiarimenti” in cui “si precisa che nei cedolini le due somme sono ora identificate rispettivamente come quattordicesima - legge 3 agosto 2007, n. 127) - credito anno 2023, e incremento legge 197/2022. A ognuna delle voci corrisponde una nota illustrativa riportata in coda al cedolino stesso. La dicitura ‘aumento pensioni basse 2023’, erroneamente riportata per una ridotta platea di pensionati, è stata cambiata al fine di semplificare la lettura dei diversi importi specifici”,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto;

quali iniziative intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di tali “grossolani” errori garantendo un’informazione da parte dell’INPS improntata ai più rigorosi criteri di correttezza e trasparenza.

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