Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00528 Pubblicato il 20 giugno 2023, nella seduta n. 78 - Nicola Irto cofirmatario

Premesso che:

l’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, e in particolare, al comma 2, prevede che i soggetti legittimati ad usufruire delle strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza;

il successivo comma 3 prevede che “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato”, e il comma 4 disciplina le sanzioni in caso di uso delle strutture senza autorizzazione;

l’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede che “per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario”;

il successivo comma 3 prevede che, per il rilascio dell’autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

specifica, altresì, che l'autorizzazione ha una validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

mentre, per il primo rilascio, la certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza è gratuita, in quanto costituisce un’attività medico-legale per finalità pubbliche garantita dal servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza), per il rinnovo i richiedenti devono rivolgersi al proprio medico curante, il quale, operando in regime libero-professionale, può applicare un costo anche molto elevato;

a quanto si apprende, sono assai numerosi i casi di persone che sono costrette a pagare anche oltre 70 euro al fine di ottenere tale certificazione;

considerato che tale disposizione appare particolarmente vessatoria nei confronti dei disabili permanenti o delle persone affette da malattie degenerative, le quali si vedono costrette ad attestare nuovamente una condizione che, considerata la propria condizione, ha ben poche speranze di migliorare nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tempestivamente disposizioni correttive dell’articolo 188 del codice della strada e dell’articolo 381 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di semplificare le procedure previste per il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, e delle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, e di consentire a costoro di accedere gratuitamente alla certificazione necessaria al rinnovo;

se non ritengano, altresì, opportuno prevedere per i soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, accertata ai sensi del comma 3 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495, la possibilità di beneficiare, in deroga alla scadenza della validità di 5 anni prevista dal regolamento, di un’autorizzazione di tipo permanente.

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