Nicola Irto - Disegni di Legge
Negli ultimi anni è maturata con sempre maggiore intensità la consapevolezza dell'importanza di assicurare – nel più ampio contesto dei processi di transizione digitale in atto – strumenti didattici e ambienti di apprendimento che, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, consentano di assicurare e promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti nelle discipline scientifiche, tecniche e matematiche (STEM).
Dapprima la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha avviato il processo di digitalizzazione del sistema scolastico, introducendo e disciplinando – all'articolo 1, commi 56 a 62 – il Piano nazionale per la scuola digitale la cui attuazione, negli ultimi anni, ha contribuito a un sensibile miglioramento dei processi di innovazione.
Tali processi hanno avuto nuovo impulso, come noto, nel quadro dell'attuazione del programma di investimenti Next Generation EU e, dunque, con l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152 ha finanziato – nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un concorso per la progettazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.
Risulta ad oggi ancora carente, tuttavia, la presenza di spazi fisici e digitali per lo studio delle discipline STEM riconoscibili sul territorio e aperti ad esso.
Il progetto « Eureteka » mira a colmare questo divario, e il presente disegno di legge intende contribuire a tale obiettivo rendendo strutturale – e non soltanto contingente o sperimentale – la realizzazione su tutto il territorio nazionale di spazi come le Eureteke, in cui gli studenti e le studentesse possano fare esperienze stimolanti in ambito STEM, per far emergere ed esplorare passioni e aspirazioni (a volte condizionate dal rendimento scolastico, da stereotipi, da esperienze pregresse) nella logica di un orientamento di tipo formativo e non solo informativo.
In questa prospettiva le Eureteke possono così rappresentare non soltanto luoghi di formazione in senso stretto, ma anche ambienti finalizzati all'orientamento agli studi universitari, stimolando l'avvicinamento alle materie STEM, in particolare per le bambine e le ragazze. In questo ambito, infatti, si registra ancora una forte influenza di stereotipi di genere, che limitano l'accesso di bambine e ragazze a queste discipline. Sempre nell'ottica di promuovere l'orientamento secondo modalità innovative, le specifiche caratteristiche delle Eureteke potranno favorire lo sviluppo di pratiche di collaborazione in sinergia con enti locali, università e istituzioni di ricerca presenti nel territorio di riferimento, ma anche con enti del terzo settore.
Pertanto, ferma restando la loro destinazione prevalente ad attività di tipo didattico, le Eureteke possono rappresentare fondamentali snodi di collegamento tra gli istituti scolastici e le comunità territoriali, contribuendo così a valorizzare la funzione della scuola come presidio civico e luogo in cui costruire percorsi di coesione sociale.
Il disegno di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede che la costruzione delle Eureteke sia finanziata, con cadenza annuale, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, con riferimento in particolare alla Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata e all'Azione #7 – Piano per l'apprendimento pratico. L'articolo definisce inoltre le Eureteke quali ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative nonché modulari, flessibili e reversibili, destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.
L'articolo 2 demanda a successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – la disciplina delle modalità di realizzazione delle Eureteke e dei criteri di selezione dei progetti. Si prevede che, nel decreto, si assicuri che la selezione avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica e che vengano rispettate alcune essenziali caratteristiche delle Eureteke e cioè, in particolare che i progetti riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità; che le Eureteke possano essere collocate sia all'interno delle scuole che in luoghi aperti e pubblici e che, in ogni caso, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, vengano assicurate opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento; che gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (cloud) e di avatar robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento; che sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale anche, dopo la realizzazione delle prime Eureteke, destinando quote di finanziamento a territori che siano sprovvisti o provvisti in modo insufficiente di Eureteke; che, infine, sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali. Il comma 2 prevede che l'avviso pubblico rivolto al finanziamento di progetti di realizzazione delle Eureteke venga adottato dal Ministro con cadenza annuale.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, a valere sulla quota parte destinata al Piano nazionale per la scuola digitale del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è – a tal fine – incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.