Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00417 Pubblicato il 2 maggio 2023, nella seduta n. 63 - Nicola Irto primo firmatario

IRTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.

Premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", concerne la riorganizzazione di alcuni enti previdenziali;

esso ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

le casse operano quindi nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico ossia di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2014, n. 24221, le casse non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite dall'istituto bensì dallo Stato italiano alla stregua di tutte le altre amministrazioni pubbliche;

il 30 marzo 2023 si è tenuto a Roma, in occasione degli stati generali delle casse previdenziali professionali, un sit-in sull’iniquità delle stesse casse ENPAM, forense, ENPAF, dei geometri, degli infermieri, degli architetti;

la manifestazione è nata dall'esigenza di molti professionisti, i quali obbligatoriamente sono iscritti alle casse previdenziali private e in virtù del fatto di appartenere ad un ordine professionale sono chiamati a versare i contributi di tasca propria ad una cassa privata, gestita come un’azienda, da organismi che non rispondono allo Stato;

oggi purtroppo questi professionisti trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, dove l'offerta è al ribasso e la tanta precarietà spesso costringe soprattutto i giovani ad emigrare all’estero;

per quanto concerne i medici dipendenti, questi chiedono con urgenza la riforma del decreto legislativo citato che riguarda anche l’ENPAM ed in particolare la cancellazione dell’obbligatorietà della contribuzione alla cassa per quei titolari di una posizione contributiva presso l'INPS in modo tale che la contribuzione obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

la ratio di tale richiesta si fonda sul presupposto dell’irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l’INPS, obbligato a versarli anche all’ENPAM, per poi percepire una pensione più che modesta;

questa inspiegabile anomalia, su 19 casse previdenziali privatizzate, è presente solo in tre casse; ENPAM, ENPAF ed ENASARCO;

inoltre gli stessi medici dipendenti chiedono che venga limitata e meglio definita l’autonomia della quale godono gli amministratori delle casse in relazione al decreto legislativo, autonomia che comporta notevoli spese che gravano sui bilanci e che sottraggono risorse destinate alle pensioni degli iscritti;

fonti di stampa riportano l’elevato numero dei consiglieri di amministrazione e gli elevatissimi costi per gli emolumenti percepiti negli anni del presidente Oliveti, 649.906 euro circa all’anno (è in ENPAM dal 1995) e 2.156.148 euro solo per i componenti del consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche normative, per rivedere le disposizioni vigenti;

se non ritengano opportuno valutare la cancellazione dell’obbligatorietà ENPAM per quei medici, già titolari di una posizione contributiva presso l'INPS, in modo tale che la contribuzione obbligatoria all'ENPAM diventi esclusivamente volontaria, prevedendo, altresì, la restituzione di quanto versato con gli interessi al raggiungimento dell’età pensionabile o il trasferimento all’INPS o in altre casse di quanto eventualmente già versato.

Allegati:
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