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Dettagli: | Pubblicato: 21 Marzo 2023

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00297 - Pubblicato il 21 marzo 2023, nella seduta n. 50 - Nicola Irto cofirmatario

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. -

Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre alla finalità di sostenere la ripresa e realizzare una piena transizione ecologica e digitale, ha quale obiettivo il recupero dei ritardi che penalizzano storicamente il Paese attraverso la definizione di tre priorità trasversali, vale a dire donne, giovani e differenze territoriali e prevede l’impegno ad assicurare che l’intero meccanismo di recovery possa determinare un impatto significativo e prevedibile sulla crescita dell’occupazione femminile e giovanile;
il PNRR prevede esplicitamente, a pagina 36, l’introduzione di disposizioni dirette a condizionare l’esecuzione dei progetti all’assunzione di giovani e donne anticipando che “con specifici interventi normativi, sarà previsto l’inserimento nei bandi gara, tenuto anche conto della tipologia di intervento, di specifiche clausole con cui saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso tali obiettivi”. Il dispositivo di condizionalità prevede, in sintesi, un vincolo per gli operatori economici aggiudicatari di bandi di fondi PNRR e del piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) che impone di destinare ai giovani under 36 e alle donne senza limiti di età almeno il 30 per cento dell’occupazione aggiuntiva creata in esecuzione del contratto per le attività essenziali connesse;
in attuazione di tali obiettivi, l’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, fino ai 36 anni, e donne, prevedendo altresì nei successivi commi misure premiali in favore degli operatori che adempiono a tale previsione ovvero l’applicazione di penali in caso di inadempienza;
al comma 8, prevede che con linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, siano definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le pari opportunità e l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto;
le stazioni appaltanti, in relazione ai progetti del PNRR, hanno già predisposto numerosi bandi di gara, avvisi ed inviti, nei quali non sono stati previsti, di fatto, i requisiti premiali previsti dal citato articolo 47, orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani. A quanto si apprende da un recente articolo pubblicato dal quotidiano “la Repubblica”, che cita dati ANAC non ancora pubblicati, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi prevedono una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie a realizzare l’affidamento, mentre 1.343 affidamenti hanno usufruito di una deroga parziale delle suddette clausole. Su tali attendibili dati dell’ANAC, risulta inoltre una grave mancanza di trasparenza da parte dei portali ufficiali sul monitoraggio dell’attuazione del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa “Italia domani”;
le linee guida di cui all’articolo 47, comma 8, non risultano ancora adottate, di fatto confermando l’orientamento del Governo alla deroga permanente all’applicazione della clausola di condizionalità per infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;
ad aggravare la situazione si rammenta, altresì, il contenuto del codice dei contratti pubblici predisposto dal Governo, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023. In tale importante riforma legata al PNRR è emersa, durante l’esame dello schema di decreto legislativo nelle Commissioni parlamentari, la mancata inclusione della parità di genere tra i principi generali del codice, atteggiamento confermato anche nel resto del provvedimento. La parità di genere è stata inserita nello schema soltanto nell’allegato II.3, nell'ambito dei soggetti con disabilità o svantaggiati. Si tratta di un preoccupante arretramento rispetto alla previgente normativa, confermato dal fatto che le disposizioni relative alla certificazione della parità di genere di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), sono stati traslati dalla normativa di rango primario agli allegati al nuovo codice, ragion per cui non vi è alcuna garanzia che la questione possa trovare adeguata copertura nei regolamenti da emanare successivamente,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei divari di genere e generazionali esplicitamente previsti dal PNRR, anche al fine di evitare il rischio di una sospensione o di una riduzione degli importi delle rate semestrali da parte della Commissione europea;
quali iniziative si intenda adottare per dare piena ed immediata attuazione ai contenuti dell’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, e affinché le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani;
se si intenda, altresì, chiarire la tempistica prevista per l’adozione delle linee guida di cui all’articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;
se si intenda operare affinché sia rapidamente garantita la massima trasparenza sui dati relativi all’attuazione del PNRR, in particolare relativamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle priorità trasversali;
se si intenda prevedere interventi finalizzati a garantire l’inserimento della parità di genere tra i principi e nell’articolato del nuovo codice dei contratti pubblici, non solo come condizionalità ma come premialità, evitando un preoccupante ed inopportuno arretramento rispetto alla previgente normativa.

Allegati:
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