Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 92 - Nicola Irto cofirmatario

L'Italia negli ultimi anni, grazie anche ad un lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere adeguato e solido. A partire dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 che ha ratificato, nel corso della XVII legislatura, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il nostro Paese ha avviato un percorso virtuoso di interventi che ci ha portato all'attuale assetto normativo. Un percorso che è proseguito successivamente nel corso della XVIII legislatura con l'approvazione legge 19 luglio 2019, n. 69, meglio nota come Codice Rosso, nonché con il lavoro svolto, con la partecipazione trasversale di tutte le forze politiche, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere che ha avuto tra i propri compiti istituzionali anche quello di individuare le criticità del nostro sistema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e di avanzare eventuali proposte di riordino della normativa in materia.
Infatti, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, l'Italia continua ad essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale, senza alcuna distinzione sociale o economica.
Occorre dunque anzitutto un profondo cambiamento di paradigma culturale nel Paese, un cambiamento che affronti le cause della violenza consolidate nella società e dovute principalmente alla profonda asimmetria che caratterizza ancora oggi i rapporti di potere tra uomo e donna. Tuttavia il legislatore per la sua parte si deve rendere partecipe di questo cambiamento, continuando a legiferare gli aspetti in cui le tutele approntate non appaiano complete o adeguate.
Il presente disegno di legge nasce, pertanto, dall'esigenza, di apportare ulteriori interventi normativi volti a colmare alcune lacune ancora esistenti, in particolare disponendo ulteriori misure di carattere preventivo al fine di meglio tutelare la vittima nelle fasi preliminari delle indagini, laddove più esposta all'accanimento vendicativo del suo persecutore, come peraltro confermato dai continui casi di cronaca. Il provvedimento, inoltre, recepisce alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, atto Senato n. 2530, presentato nel corso della XVIII legislatura e il cui iter non si è potuto concludere a causa della fine anticipata della legislatura.
In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'ammonimento di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al fine di ampliarne e renderne più organica la relativa disciplina. Il comma 1, lettera a), estende l'applicabilità della misura dell'ammonimento di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. Il comma 1, lettera b), amplia il novero dei reati ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. Tali misure consistono nell'obbligo – da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta. Infine, il comma 1, lettera c), provvede ad armonizzare la disciplina dell'ammonimento per violenza domestica con quella dell'ammonimento per atti persecutori previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, stabilendo che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito nonché la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.
L'articolo 2 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescriva le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
L'articolo 4 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dal presente disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 del codice di procedura penale apportate dal comma 1, lettere a) e b), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
L'articolo 5 introduce un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.
L'articolo 6 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-ter, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
L'articolo 7 reca un intervento sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.
L'articolo 9 reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e della violazione degli ordini di protezione emessi di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile.
L'articolo 10 prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza – ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio –, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato al fine di consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si è allontanato.
L'articolo 11 novella l'articolo 612-ter del codice penale, introdotto con legge 19 luglio 2019, n. 69, che dispone in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la novella oltre a prevedere un aumento di pena nei casi in cui dal fatto ne consegua il suicidio della persona offesa, introduce una serie di pene accessorie da applicarsi nei casi di condanna.
L'articolo 12 interviene al fine di garantire la comunicazione di eventi potenzialmente rilevanti al questore. In particolare, prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria e l'articolo 14 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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