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Dettagli: | Pubblicato: 15 Marzo 2023

Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00308 - Pubblicato il 15 marzo 2023, nella seduta n. 49 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:
lo stabilimento Montefibre nasce nella metà degli anni '70 ed è stato un'importante realtà industriale nella produzione di fibre di poliestere inserita nell'area di sviluppo industriale di Acerra (Napoli); per il ciclo produttivo sono sempre state utilizzate le tecnologie più avanzate del momento e il complesso industriale è stato costituito dai seguenti impianti e servizi: a) impianto per la produzione di dimetiltereftalato; b) impianto per la produzione di polimero polyetilentereftalato; c) impianto per la produzione di fibre tessili e filati di poliestere; d) centrale termoelettrica a metano; e) impianti per la produzione di fluidi di servizi come azoto, aria compressa, acqua refrigerata, acqua di torre, acqua demineralizzata; f) impianto biologico a fanghi attivi per la depurazione dei reflui industriali del sito;
negli anni, lo stabilimento a livello occupazionale ha superato stabilmente le 1.000 unità (tra diretti e indotti); nel corso del periodo dal 2000 al 2010, l'azienda ha subito una pluralità di cessioni e riorganizzazioni, anche con il coinvolgimento di investitori stranieri; tra la fine del 2012 e la metà del 2013 è stato avviato, da parte della Montefibre, un vero e proprio programma di smantellamento degli impianti; a marzo 2015 tutti i lavoratori ex Montefibre sono stati posti in mobilità; attualmente i lavoratori superstiti vivono con un trattamento di mobilità in deroga di circa 500 euro e a distanza di tanti anni dalla perdita del lavoro, nonché in considerazione dell’età anagrafica raggiunta, questi ex lavoratori si trovano nella paradossale condizione di non poter essere riassorbiti in ambito lavorativo e di non poter accedere al trattamento pensionistico;
molti lavoratori ex Montefibre hanno lavorato a lungo con esposizione all’amianto;
tutta la letteratura scientifica è concorde sui risultati dei dati epidemiologici relativi alle conseguenze dell'esposizione alle fibre di amianto, che colpiscono in modo subdolo non soltanto i lavoratori esposti direttamente, ma anche le famiglie dei lavoratori ed i cittadini dei luoghi dove si trovano stabilimenti che contengono amianto; inoltre l’esposizione ad amianto può comportare l’insorgere delle patologie asbesto correlate anche decenni dopo il contatto con la sostanza;
con il riconoscimento che l’esposizione all’amianto è gravemente nociva per la salute, la legge n. 257 del 1992 ha non soltanto stabilito la cessazione dell’impiego di amianto in qualsiasi tipo di attività, ma ha fissato i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché decennale, oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate;
al fine della descrizione del ciclo produttivo e del riconoscimento dell’esposizione all’amianto dei lavoratori ex Montefibre e dei relativi benefici contributivi e previdenziali, la Procura della Repubblica di Nola ha disposto nel 2005 una perizia tecnica dalla quale è emerso che nel ciclo lavorativo dell’azienda Montefibre di Acerra il rischio amianto era presente sin dall’inizio della sua attività; si trattava di un rischio diffuso in tutti i reparti dovuto, in particolare, alla presenza di materiali contenenti amianto a carattere friabile, soggetto ad usura e costantemente ripristinato attraverso interventi di manutenzione, pertanto l’applicazione agli ex lavoratori della società ex Montefibre, al pari di altri lavoratori ugualmente in condizione di esposizione, di quanto previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, laddove si prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”, sarebbe oltre che doveroso, anche necessario, al fine di contribuire a riconoscere un diritto ai lavoratori esposti ad amianto, che hanno subito i processi di ristrutturazione e dismissione di cui sopra, consentendo di accedere ai trattamenti pensionistici a coloro che si trovano in una condizione anagrafica idonea; purtroppo i termini per la richiesta dei benefici previdenziali connessi al riconoscimento di esposizione ad amianto sono scaduti e non sono stati più riaperti;
ad oggi ci sono ancora centinaia di lavoratori, come gli operai ex Montefibre, che sono affetti da patologie asbesto correlate, ma che non rientrano nei benefici previdenziali e, dunque, sono danneggiati da una situazione di disuguaglianza alla quale deve essere posto rimedio, nonostante nelle scorse Legislature molti siano stati gli interventi normativi finalizzati ad estendere la platea dei soggetti beneficiari e a riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia correlata all'asbesto,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo stia adeguatamente monitorando la situazione;
se non ritenga di avviare un'interlocuzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, finalizzata all’emanazione di un provvedimento volto al riconoscimento dell’esposizione all’amianto dei lavoratori ex Montefibre ed alla certificazione di esposizione ai fini dell’accesso ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modifiche;
se non intenda adottare immediate iniziative, anche legislative, per rendere, in tempi celeri e certi, esigibili dai singoli lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti i benefici previdenziali connessi alla esposizione all'amianto previsti delle leggi susseguitesi a partire dalla legge n. 257 del 1992, sino all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015.

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