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Dettagli: | Pubblicato: 01 Dicembre 2022

 

Legislatura 19ª - Interpellanza n. 2-00003 pubblicato il 1° dicembre 2022, nella seduta n. 14 - Nicola Irto cofirmatario

Al Ministro dell'università e della ricerca.
Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021, a conclusione di un lungo processo di elaborazione che ha visto a più riprese il contributo del Parlamento, con attività conoscitive e di indirizzo, e approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Alla decisione di esecuzione del Consiglio è annesso un ampio allegato, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

la relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata il 5 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nell'ambito dei traguardi e obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, al paragrafo 1.1.2.4 "Istruzione e ricerca", illustra come "tra le riforme in materia di ricerca, il Ministro dell'università e della ricerca ha adottato tre decreti ministeriali diretti a incentivare la mobilità nel settore della ricerca e dello sviluppo (R&S). In particolare, le disposizioni hanno l'obiettivo di introdurre un approccio più sistemico alle attività di R&S, facilitare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese e semplificare la gestione dei fondi (M4C2-4). Ai fini dell'attuazione, oltre alla istituzione di una cabina di regia cui partecipa anche il Ministero dello sviluppo economico, sono state adottate disposizioni per la semplificazione della gestione dei fondi e per la mobilità tra le posizioni apicali di ricerca. A corredo della riforma, in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 è stata introdotta una revisione dei percorsi di carriera dei ricercatori universitari";

come specificato nell'ultimo periodo del precedente paragrafo, la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'articolo 14 prevede, ai commi da 6-septies a 6-vicies semel, nonché al comma 6-vicies ter, disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della missione 4, componente 2, riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità"), del PNRR;

in particolare, il comma 6-sepites, richiamando la finalità di "dare attuazione alle misure di cui alla citata Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2", novella l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante l'introduzione del "contratto di ricerca", ovvero una figura di ricercatore in post dottorato; il nuovo articolo 22 sopprime lo strumento dell'assegno di ricerca, utilizzabile dalle università fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 6-quaterdecies;

premesso inoltre che:

nel corso della XVIII Legislatura, la commissione 7ª del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvata all'unanimità nella seduta del 3 agosto 2021, nella quale si raccomandava la "revisione dell'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca", evidenziando come esso costituisse "l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo abnorme e surrettizio che ha indotto negli anni una pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-dottorato nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno"; tale indicazione è stata, come noto, appieno recepita nella novella introdotta dal richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022;

tra l'altro, già nel 2016, a seguito delle prese di posizione negative del servizio giuridico della DG Ricerca della Commissione europea, era venuta meno la possibilità per gli stakeholder italiani di rendicontare le tipologie lavorative corrispondenti, tra le altre, ad "assegni di ricerca" come costi del personale nei progetti finanziati nell'ambito del programma quadro ricerca e innovazione "Horizon 2020"; la questione, in fine risolta, ha evidenziato la peculiarità (in senso negativo, per la Commissione) della fattispecie dell'assegno di ricerca adottata nell'ordinamento italiano, unicum nel quadro degli altri Paesi UE;

l'abolizione dell'assegno di ricerca, inoltre, ha tenuto conto dell'opportunità di agire in conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999) circa il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato. Infatti, il contratto di ricerca (nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010) si configura sulla base del ricercatore a tempo determinato di tipo A (ex articolo 24, comma 3, lettera a)), superando i limiti intrinsechi allo strumento dell'assegno di ricerca. Per cui, sulla base di quanto rilevato esplicitamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la fissazione della durata massima del contratto e l'autorizzazione a una sola proroga limitata nel tempo costituiscono, in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo europeo, misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato; al contrario, come si può dedurre, dell'assegno di ricerca;

considerato che:

con nota n. 9732 del 28 luglio 2022 la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato che, circa il contratto di ricerca, "nelle more della definizione contrattuale dell'importo dei contratti e della conseguente possibilità di indire le relative procedure di reclutamento, le Università potranno provvisoriamente fare riferimento al costo minimo biennale del ricercatore confermato a tempo definito (circa 75.000 euro)";

nella circolare ministeriale n. 9393 dell'8 luglio 2022, inoltre, veniva specificato che "con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 22, nella parte in cui prevede che 'la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati', si fa presente che - essendo stata tale disposizione inserita al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'introduzione della nuova figura - tale limite non può che riferirsi alla spesa media sostenuta con fondi interni degli atenei, con esclusione, quindi, delle cc.dd. risorse esterne (tra le quali, in particolare, quelle provenienti da progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni), con le quali i contratti di ricerca potranno essere finanziati senza limitazioni", ovvero successivamente all'allocazione di ulteriori risorse, specificamente destinate al reclutamento di cui all'articolo 22 citato, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

considerato inoltre che:

con decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero è stato pubblicato il programma PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2022, con una dotazione pari a 420 milioni di euro, destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal PNRR e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;

il bando, all'articolo 1, comma 4, lettera l), individua per coordinatore scientifico (o "principal investigator", PI), tra gli altri, un ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 (come modificato dal comma 6-septies di cui sopra, che ha introdotto la nuova figura del contratto di ricerca di durata biennale) e 24 (con riferimento sia ai ricercatori di tipo a) e b) che alla nuova figura di ricercatori introdotta dalle modifiche apportate all'articolo 24 dal decreto-legge n. 36 del 2022) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni;

tenuto conto che:

nella seduta congiunta di martedì 22 novembre 2022 delle commissioni 7ª del Senato della Repubblica e VII della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo, in sede di replica, ha affermato che il contratto di ricerca "è pericoloso", che "non può entrare in vigore ora"; tali affermazioni, come evidente, risultano in contraddizione con l'immediata esecutività del citato articolo 14, comma 6-septies, della legge n. 79 del 2022, pubblica nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022, entrata in vigore 30 giugno 2022 e, tra gli altri, con il citato decreto direttoriale n. 1409; oltre che da quanto affermato nell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvata all'unanimità nella seduta del 3 agosto 2021;

anche in virtù delle riforme citate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR, per l'importo pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti),

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo è stato introdotto il contratto di ricerca e il ricercatore "in tenure track" (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), senza compromettere i bandi in corso (per esempio, il PRIN 2022 citato) e la nuova programmazione degli atenei;

se non ritenga urgente provvedere all'individuazione, considerata l'imminenza dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2023, di ulteriori specifiche risorse a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università, volte a sostenere l'attività di ricerca di base mediante la stipula di contratti di ricerca (nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010).

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