RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Chi legifera non può pensare a sé o alla sua opinione ma deve pensare alla libertà che la sua legge realizza per gli altri. E ciò vale molto di più nelle materie in grado di interpellare morale e coscienza, come il fine vita, e per tenersi lontani dalle tentazioni statolatriche o da stato etico. Detto ciò, quale premessa culturale per riaffermare il metodo della laicità negli stati liberaldemocratici, la presente proposta di legge ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d’attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Il tutto, ovviamente, nell’attesa di una norma statale in grado d’introdurre una normativa eventualmente innovativa. La sottrazione dall’alveo della penale responsabilità, infatti, della condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative. Così posta la questione e riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza rinveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (art. 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una “nuova prestazione” assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale. La sopraccitata “sentenza additiva di prestazione” risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la “nuova prestazione” è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza: sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative. Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare, resta conclusivamente da osservare che l’introduzione della presente disciplina serve a dettagliare i tempi e i modi del procedimento e a eliminare eventuali residui d’incertezza e problematicità, al cospetto di un tema altamente sensibile e perciò fonte di notevoli dubbi applicativi. E su questo vale chiarire la considerazione che in fondo lo scopo della legge è assicurare alle persone con malattie terminali e croniche un congedo dalla vita che non sia gravato da un processo lento e doloroso per sé e per le persone che sono loro care.

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