L’Agenzia delle Entrate ha predisponendo una guida dedicata al Superbonus 110%.

L’agevolazione
Il Superbonus è previsto dal Dl Rilancio n. 34/2020 denominato, convertito nella legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio,e prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, una detrazioni fiscali al 110% (superbonus) in materia edilizia.
In particolare sono previsti interventi:
- volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
- per la riduzione del rischio sismico;
- relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
- per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Destinatari
Le detrazioni si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere il superbonus 110% al massimo su due unità immobiliari.
In particolare, possono accedere alle suddette detrazioni:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato; dalle associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Interventi trainanti
Sono i lavori effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:

A – Interventi d’isolamento termico
Sono agevolati gli interventi di isolamento termico (come ad esempio il cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a :
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

B – Impianti centralizzati
La detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’ edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

C – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari/plurifamiliari indipendenti
Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:
- il riscaldamento;
- il raffrescamento;
- la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.

D - Messa in sicurezza antisismica
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto)

Interventi secondari
In pratica, si tratta di quanto previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 119, in base al quale l’aliquota al 110% «si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti ammessi dal superbonus.
Quindi se, congiuntamente, vengono eseguiti altri lavori «finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110%».
Questi interventi connessi a quelli trainanti sono:
lavori di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del dl 63/2013 (Ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al citato articolo 16-ter del medesimo dl 63/2013;
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del dpr 412/1993, e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Bisogna cedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’autoconsumo.

Fruizione
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta d pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.
In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito sono utilizzabili, oltre che per il superbonus, anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative a ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del Testo unico imposte sui redditi), riqualificazione energetica (articolo 14 dl 63/2013), lavori antisismici (articolo 16 dl 63/2013), bonus facciate (manovra 2020), installazione impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR), installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter dl 63/2013).
Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni.

Arco temporale
Le spese per gli interventi devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Allegati:
Accedi a questo URL (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69)Guida fiscale Superbonus edilizio - Agenzia delle Entrate[Guida fiscale Superbonus edilizio - Agenzia delle Entrate]0 kB
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