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Dettagli: | Pubblicato: 21 Febbraio 2020

Finalità
I Distretti del cibo hanno l'obiettivo di garantire risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori, operando attraverso programmi di progettazione integrata territoriale.
La legge definisce Distretti del cibo:
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere;
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità;
- i distretti biologici.
Il riconoscimento dei Distretti viene affidato alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo al Mipaaf, presso il quale è istituito il Registro nazionale dei Distretti del Cibo, disponibile anche sul sito del Ministero.

Beneficiari
I soggetti che possono beneficiare dei contributi sono:
- le imprese, organizzate in forma consortile, cooperative, consorzi, reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le imprese, organizzate in forma consortile, cooperative, consorzi, reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
- i distretti costituiti in forma societaria.

I contratti di distretto
Il contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole a agroalimentari.

Progetti ammissibili
Gli interventi ammissibili comprendono :
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
e. investimenti per la promozione dell’immagine e delle attività del distretto;
f. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare.

Le agevolazioni
L'intensità dell'aiuto varia a seconda della tipologia di intervento, ad esempio in caso di progetti presentati da giovani agricoltori, di investimenti collettivi o in zone soggette a vincoli naturali.

Tempistica e iter
La procedura per richiedere le agevolazioni previste dal decreto prevede quattro step.
In primis, i Distretti del cibo dovranno preventivamente trasmettere al Mipaaf un’apposita domanda di accesso entro il 17 aprile 2020.
Una volta ricevuta questa domanda, il Ministero procederà ad accertare che sussistano determinate condizioni di ammissibilità e, verificata la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie, provvederà ad inviare la domanda alle regioni e alle provincie autonome dove sono localizzati i programmi, al fine di acquisire entro trenta giorni l'eventuale disponibilità al cofinanziamento nella forma di contributo in conto capitale.
A questo punto, avendo ricevuto tale comunicazione dal Ministero, i soggetti proponenti, ovvero i Distretti, dovranno presentare una proposta definitiva di contratto che darà il via allo svolgimento, da parte del Mipaff, dell’istruttoria.
Nel caso in cui l’istruttoria abbia esito positivo, il Ministero comunicherà il risultato ai proponenti, che potranno firmare il contratto e accedere ai contributi.

Allegati:
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